Operazione o insieme di operazioni finalizzate alla verifica o alla
dimostrazione di qualcosa (attitudini, qualità, caratteristiche, ecc.):
sottoporre qualcuno a una p. ║ Dimostrazione, saggio:
dar p.
delle proprie capacità. ║ L'atto di indossare capi
d'abbigliamento al fine di verificarne l'adeguatezza prima di procedere
all'acquisto:
p. di una camicia. ║ Documento o argomentazione
mediante i quali viene dimostrata la realtà di un fatto o la
verità di un'affermazione:
questa è la p. lampante che le cose
stanno come dico io. ║
P. contraria:
p. che confuta
un'affermazione, specialmente nell'espressione
fino a p. contraria
(
fino a p. contraria, l'automobile è mia e decido io a chi
prestarla). ║ Tentativo:
riuscire alla prima p. ║
Situazione difficile o dolorosa:
lo attendevano dure p. da sopportare.
║ Competizione sportiva:
il ginnasta si impose nella p. agli
anelli. ║ Ciascuno dei singoli saggi che costituiscono un esame
scolastico, universitario, un concorso:
p. scritta. ║ Fig. -
Banco di p.: situazione che serve a verificare le capacità di una
persona (
quella pista può costituire un buon banco di p. per saggiare
la sua abilità di sciatore). ║ Fig. -
P. del fuoco:
espressione che rimanda a uno dei giudizi di Dio in uso nel Medioevo e che
è utilizzata per indicare l'occasione nella quale si possono dimostrare
le proprie capacità (
il debutto alla Scala è stata la mia p.
del fuoco). ║ Fig. -
A p. di bomba: detto di qualcosa che
è tanto solido da resistere a qualsiasi tipo di sollecitazione (
la
nostra amicizia è a p. di bomba). • Costr. - Complesso delle
ricerche che hanno per scopo la determinazione delle proprietà di un
materiale e delle costanti chimico-fisiche che ne definiscono il comportamento
sotto l'azione degli agenti esterni, allo scopo di stabilirne le
possibilità di lavorazione e di impiego. Le
p. sui materiali da
costruzione sono di vario tipo (meccaniche, tecnologiche, fisiche, chimiche,
ecc.) e, a seconda del fine che esse intendono perseguire, si dividono in
informative (quando aiutano il costruttore nell'analisi delle
qualità specifiche dei materiali) e
investigative (quando si
prefiggono il controllo di un dato sistema di fabbricazione). Queste
p.,
in genere, si svolgono prelevando un campione (
provino) e sottoponendolo
a sollecitazioni che, a seconda che terminino o meno con la sua rottura o,
comunque, con una deformazione permanente, sono definite
p. distruttive
oppure
p. non distruttive. • Dir. - La
p. costituisce la
dimostrazione dell'esistenza di un fatto giuridico e ha rilevanza giuridica
nella misura in cui questo fatto permette di dedurre l'esistenza di un diritto
soggettivo, di un obbligo, di una situazione giuridica, di un reato. A livello
generale, le
p. si possono suddividere in
p. storiche,
p.
logiche e
p. legali. ║
P. storiche:
rappresentano un fatto passato e possono essere
precostituite o
documentali (ovvero già formate prima del processo e riprodotte
mediante un elemento materiale) oppure
costituende o
orali
(cioè che si formano in corso di causa e derivano dalla narrazione di un
soggetto): tra le
p. documentali, che assumono un elevato valore
probatorio, rientrano gli
atti pubblici, le
scritture private e le
riproduzioni meccaniche, mentre tra le
p. orali, in genere meno
rilevanti da un punto di vista processuale per il minor grado di certezza che le
accompagna, sono compresi l'
interrogatorio e la
p. per testimoni
(o
p. testimoniale). ║
P. logiche o
indizi:
non forniscono una riproduzione diretta del fatto, ma ne consentono la
ricostruzione per deduzione. ║
P. legali: impongono al
giudice di considerare certi fatti come esistenti, senza necessità di
altre conferme, come nel caso di una
confessione o di un
giuramento. A differenza degli ordinamenti di
common law, nei
quali la disciplina della
p. è comune sia per i processi civili
sia per i processi penali, gli ordinamenti di
civil law (ai quali
appartiene anche il sistema giuridico italiano) regolano diversamente l'istituto
giuridico della
p. • Dir. process. civ. - Nel processo civile
italiano, relativamente all'istituto della
p., vigono il
principio
dispositivo, secondo cui il giudice decide sulla base delle
p.
disposte dalle parti (art. 115 Cod. Proc. Civ.),
il principio del libero
convincimento del giudice (art. 116 Cod. Proc. Civ.), in virtù del
quale il giudice valuta autonomamente le
p. dando conto dei criteri
adottati nella motivazione della sentenza, e il
principio dell'onere della
p. (art. 2.697 Cod. Civ.), in base al quale compito di dimostrare
l'esistenza di un fatto giuridico spetta a chi a esso si appella allo scopo di
far valere un proprio diritto o di negare un diritto altrui. Il principio
dispositivo non si applica, peraltro, al pretore del lavoro e, limitatamente
alle
p. testimoniali, al pretore e al giudice di pace; inoltre, il
giudice è, comunque, tenuto a una disamina critica delle
p.
disposte dalle parti e, in ragione di ciò, può non ammetterle in
sede dibattimentale. La non idoneità delle
p. può anche
dipendere da una presunzione legale di inammissibilità, come, ad esempio,
nel caso di
p. testimoniali provenienti da soggetti che potrebbero avere
un interesse diretto per una particolare soluzione della vicenda giudiziale
(art. 246 Cod. Proc. Civ.). • Dir. process. pen. - La materia della
p. è descritta nel terzo libro del Codice di Procedura Penale del
1988, ove si distinguono, tra l'altro, i
mezzi di p. (testimonianza,
esame delle parti, confronti, ecc.) e i
mezzi di ricerca della p.
(ispezioni, perquisizioni, intercettazioni, ecc.). La formazione della
p.
avviene (con alcune eccezioni) in sede dibattimentale o nelle fasi
sub-dibattimentali, mentre alle indagini preliminari è demandata la
raccolta di tutti quegli elementi che verranno, poi, sottoposti alla valutazione
del giudice; in questo senso, la fase delle indagini preliminari non è
mai sostitutiva del dibattimento, pur costituendone per molti versi un
presupposto (presupposto che, in quanto tale, è soggetto a una
regolamentazione specifica che garantisca le libertà e i diritti
individuali). L'acquisizione delle
p. è sottoposta a severi
vincoli di legge, non rispettando i quali la
p. non può essere
utilizzata: è il caso, ad esempio, delle dichiarazioni anonime, delle
intercettazioni non autorizzate, delle tecniche che influiscano sulla
libertà di autodeterminazione dell'imputato; allo stesso modo, il Codice
stabilisce che non può essere interrogato chiunque in qualità di
testimone (ad esempio, coimputati o imputati in procedimenti connessi non
possono fornire alcuna
p. testimoniale). Il significato giuridico
dell'istituto della
p. nell'ordinamento penale italiano mette capo al
principio del libero convincimento del giudice (art. 192 Cod. Proc. Pen.) e al
principio che spetta all'accusa l'onere della
p. circa i fatti di cui un
soggetto può essere imputato. In base al primo, il giudice valuta la
p. secondo il proprio convincimento, fatto salvo l'obbligo di motivare le
sue determinazioni e il rispetto di una serie di disposizioni che richiedono, ad
esempio, che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti o che i testimoni
siano attendibili; in questo modo, in ambito penale, non esistono le cosiddette
p. legali, il cui valore probatorio è sottratto alla valutazione
del giudice. Relativamente al secondo, si deduce, invece, che la mancanza o
l'insufficienza della
p. che un fatto sussista o che l'imputato l'abbia
commesso equivale alla non sussistenza del fatto o alla sua non commissione da
parte dell'imputato. Quanto al principio dispositivo, v'è da dire, in
linea generale, che esso non trova nel processo penale la medesima applicazione
che ha nel processo civile: questo in virtù del fatto che al giudice
è riservata la facoltà di disporre d'ufficio le
p. che
ritenesse necessarie all'esperimento della verità. D'altro canto, l'art.
190 Cod. Proc. Pen. garantisce il
diritto alla p., ovvero l'acquisizione
di
p. derivanti da attività investigative e accertamenti condotti
dalla parte privata. • Dir. del lav. -
Periodo di p.: periodo
iniziale di un rapporto di lavoro, stabilito mediante un atto scritto, durante
il quale è possibile recedere unilateralmente da questo rapporto senza
preavviso o indennità (salvo che non sia espressamente previsto un
periodo minimo, nel qual caso la facoltà di rescissione potrà
essere esercitata solo al termine di questo periodo). Il periodo di
p.,
che per legge non può durare più di sei mesi e che, in caso di
assunzione, è computato a tutti gli effetti nell'anzianità di
servizio del lavoratore, ha lo scopo di consentire al datore di lavoro di
verificare l'effettiva idoneità del prestatore d'opera e al lavoratore di
appurare la rispondenza del lavoro alle sue esigenze e aspettative. • Dir.
can. - Mezzo con cui i contendenti cercano di sostenere giuridicamente le
proprie pretese davanti al tribunale ecclesiastico. Si possono distinguere vari
tipi di
p.:
confessione delle parti (giudiziale o extragiudiziale,
spontanea o provocata, scritta o orale),
perizia,
accesso
giudiziale (ovvero l'ispezione eseguita d'ufficio dal giudice),
documenti (pubblici o privati),
presunzioni. La legge
ecclesiastica attribuisce di solito l'onere della
p. all'attore della
causa e, demanda alla coscienza del giudice la valutazione della
p.
È negata l'ammissibilità di nuove
p. dopo la
conclusio in causa (salvo in casi eccezionali debitamente specificati).
• Filos. - In epoca medioevale, la diffusione di un approccio maggiormente
razionalista ai problemi della fede ha portato all'elaborazione di quelle che in
storia della filosofia sono note come
p. dell'esistenza di Dio, ovvero
tentativi di dimostrare razionalmente che Dio esiste. La più celebre
è forse la
p. ontologica, sostenuta per la prima volta
nell'XI sec. da Anselmo d'Aosta.
Secondo Anselmo, l'idea di Dio come
Essere perfettissimo implica la sua esistenza, dal momento che, se così
non fosse, qualsiasi ente dotato di esistenza sarebbe più perfetto,
contraddicendo così la definizione iniziale. L'argomento di Anselmo fu
criticato da Gaunilone, che ebbe a osservare che pensare a un'isola
perfettissima non comporta che essa esista: a Gaunilone Anselmo obiettò
che non v'è necessità dell'esistenza di un'isola perfettissima
come invece vi è dell'Essere perfettissimo (che diversamente non sarebbe
più tale). Altre note
p. dell'esistenza di Dio, entrambe risalenti
a Tommaso d'Aquino, sono l'argomento
cosmologico, per cui la contingenza
del mondo postula un Essere necessario, cioè Dio, che traduca in
esistenza effettiva la possibilità che il mondo esista, e l'argomento
teleologico, per cui l'apparire delle cose come un tutto ordinato secondo
fini determinati comporta l'esistenza di un principio ordinatore che sia anche
fine ultimo, ovvero Dio. Nel XVIII sec. queste
p. dell'esistenza di Dio
furono sottoposte da parte di I. Kant, nella Dialettica della
Critica della
ragion pura, a una stringente confutazione, che ne ha considerevolmente
ridotto l'importanza per il dibattito filosofico successivo: secondo Kant, la
p. ontologica compie un salto arbitrario dall'essenza all'esistenza,
mentre quella cosmologica e quella teleologica devono presupporre ciò che
vogliono dimostrare (l'esistenza di Dio) per poter rispettivamente pensare il
mondo come contingente o come ordinato secondo fini. Coerentemente con questa
impostazione, nella
Critica della ragion pratica, l'esistenza di Dio
verrà trasformata da Kant in un "postulato della ragione
pratica", ovvero in un'esigenza della vita morale. • Numism. -
P.
di conio: moneta battuta come
p. del conio per l'emissione di nuove
monete. • Sport -
P. ufficiali o
di qualificazione: gare
contro il tempo disputate il giorno prima di un Gran Premio automobilistico o
motociclistico allo scopo di determinare le posizioni di partenza. • Tecn.
- Operazione mediante la quale viene controllato il funzionamento di un
dispositivo, di una macchina, di una struttura, di un impianto o anche
l'adeguatezza rispetto a determinati parametri dei prodotti finiti della
lavorazione. • Teatr. - Esecuzione a porte chiuse di ciò che
dovrà essere rappresentato in pubblico. ║
P. generale:
l'ultima
p. prima della messa in scena. • Tipogr. -
P. di
stampa: sinonimo di
bozza di stampa. ║
P. d'artista:
esemplare di un'incisione fornito all'autore perché lo controlli prima
che venga iniziata la tiratura prefissata. ║
P. di saggio: stampa
di un'incisione effettuata allo scopo di realizzare le migliori condizioni di
tiratura. ║
P. di stato:
p. di stampa che un autore esegue
dei vari stati dell'opera per verificarne l'esito ed eventualmente correggerne
le imperfezioni.