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Prova.

Operazione o insieme di operazioni finalizzate alla verifica o alla dimostrazione di qualcosa (attitudini, qualità, caratteristiche, ecc.): sottoporre qualcuno a una p. ║ Dimostrazione, saggio: dar p. delle proprie capacità. ║ L'atto di indossare capi d'abbigliamento al fine di verificarne l'adeguatezza prima di procedere all'acquisto: p. di una camicia. ║ Documento o argomentazione mediante i quali viene dimostrata la realtà di un fatto o la verità di un'affermazione: questa è la p. lampante che le cose stanno come dico io. P. contraria: p. che confuta un'affermazione, specialmente nell'espressione fino a p. contraria (fino a p. contraria, l'automobile è mia e decido io a chi prestarla). ║ Tentativo: riuscire alla prima p. ║ Situazione difficile o dolorosa: lo attendevano dure p. da sopportare. ║ Competizione sportiva: il ginnasta si impose nella p. agli anelli. ║ Ciascuno dei singoli saggi che costituiscono un esame scolastico, universitario, un concorso: p. scritta. ║ Fig. - Banco di p.: situazione che serve a verificare le capacità di una persona (quella pista può costituire un buon banco di p. per saggiare la sua abilità di sciatore). ║ Fig. - P. del fuoco: espressione che rimanda a uno dei giudizi di Dio in uso nel Medioevo e che è utilizzata per indicare l'occasione nella quale si possono dimostrare le proprie capacità (il debutto alla Scala è stata la mia p. del fuoco). ║ Fig. - A p. di bomba: detto di qualcosa che è tanto solido da resistere a qualsiasi tipo di sollecitazione (la nostra amicizia è a p. di bomba). • Costr. - Complesso delle ricerche che hanno per scopo la determinazione delle proprietà di un materiale e delle costanti chimico-fisiche che ne definiscono il comportamento sotto l'azione degli agenti esterni, allo scopo di stabilirne le possibilità di lavorazione e di impiego. Le p. sui materiali da costruzione sono di vario tipo (meccaniche, tecnologiche, fisiche, chimiche, ecc.) e, a seconda del fine che esse intendono perseguire, si dividono in informative (quando aiutano il costruttore nell'analisi delle qualità specifiche dei materiali) e investigative (quando si prefiggono il controllo di un dato sistema di fabbricazione). Queste p., in genere, si svolgono prelevando un campione (provino) e sottoponendolo a sollecitazioni che, a seconda che terminino o meno con la sua rottura o, comunque, con una deformazione permanente, sono definite p. distruttive oppure p. non distruttive. • Dir. - La p. costituisce la dimostrazione dell'esistenza di un fatto giuridico e ha rilevanza giuridica nella misura in cui questo fatto permette di dedurre l'esistenza di un diritto soggettivo, di un obbligo, di una situazione giuridica, di un reato. A livello generale, le p. si possono suddividere in p. storiche, p. logiche e p. legali. ║ P. storiche: rappresentano un fatto passato e possono essere precostituite o documentali (ovvero già formate prima del processo e riprodotte mediante un elemento materiale) oppure costituende o orali (cioè che si formano in corso di causa e derivano dalla narrazione di un soggetto): tra le p. documentali, che assumono un elevato valore probatorio, rientrano gli atti pubblici, le scritture private e le riproduzioni meccaniche, mentre tra le p. orali, in genere meno rilevanti da un punto di vista processuale per il minor grado di certezza che le accompagna, sono compresi l'interrogatorio e la p. per testimoni (o p. testimoniale). ║ P. logiche o indizi: non forniscono una riproduzione diretta del fatto, ma ne consentono la ricostruzione per deduzione. ║ P. legali: impongono al giudice di considerare certi fatti come esistenti, senza necessità di altre conferme, come nel caso di una confessione o di un giuramento. A differenza degli ordinamenti di common law, nei quali la disciplina della p. è comune sia per i processi civili sia per i processi penali, gli ordinamenti di civil law (ai quali appartiene anche il sistema giuridico italiano) regolano diversamente l'istituto giuridico della p. • Dir. process. civ. - Nel processo civile italiano, relativamente all'istituto della p., vigono il principio dispositivo, secondo cui il giudice decide sulla base delle p. disposte dalle parti (art. 115 Cod. Proc. Civ.), il principio del libero convincimento del giudice (art. 116 Cod. Proc. Civ.), in virtù del quale il giudice valuta autonomamente le p. dando conto dei criteri adottati nella motivazione della sentenza, e il principio dell'onere della p. (art. 2.697 Cod. Civ.), in base al quale compito di dimostrare l'esistenza di un fatto giuridico spetta a chi a esso si appella allo scopo di far valere un proprio diritto o di negare un diritto altrui. Il principio dispositivo non si applica, peraltro, al pretore del lavoro e, limitatamente alle p. testimoniali, al pretore e al giudice di pace; inoltre, il giudice è, comunque, tenuto a una disamina critica delle p. disposte dalle parti e, in ragione di ciò, può non ammetterle in sede dibattimentale. La non idoneità delle p. può anche dipendere da una presunzione legale di inammissibilità, come, ad esempio, nel caso di p. testimoniali provenienti da soggetti che potrebbero avere un interesse diretto per una particolare soluzione della vicenda giudiziale (art. 246 Cod. Proc. Civ.). • Dir. process. pen. - La materia della p. è descritta nel terzo libro del Codice di Procedura Penale del 1988, ove si distinguono, tra l'altro, i mezzi di p. (testimonianza, esame delle parti, confronti, ecc.) e i mezzi di ricerca della p. (ispezioni, perquisizioni, intercettazioni, ecc.). La formazione della p. avviene (con alcune eccezioni) in sede dibattimentale o nelle fasi sub-dibattimentali, mentre alle indagini preliminari è demandata la raccolta di tutti quegli elementi che verranno, poi, sottoposti alla valutazione del giudice; in questo senso, la fase delle indagini preliminari non è mai sostitutiva del dibattimento, pur costituendone per molti versi un presupposto (presupposto che, in quanto tale, è soggetto a una regolamentazione specifica che garantisca le libertà e i diritti individuali). L'acquisizione delle p. è sottoposta a severi vincoli di legge, non rispettando i quali la p. non può essere utilizzata: è il caso, ad esempio, delle dichiarazioni anonime, delle intercettazioni non autorizzate, delle tecniche che influiscano sulla libertà di autodeterminazione dell'imputato; allo stesso modo, il Codice stabilisce che non può essere interrogato chiunque in qualità di testimone (ad esempio, coimputati o imputati in procedimenti connessi non possono fornire alcuna p. testimoniale). Il significato giuridico dell'istituto della p. nell'ordinamento penale italiano mette capo al principio del libero convincimento del giudice (art. 192 Cod. Proc. Pen.) e al principio che spetta all'accusa l'onere della p. circa i fatti di cui un soggetto può essere imputato. In base al primo, il giudice valuta la p. secondo il proprio convincimento, fatto salvo l'obbligo di motivare le sue determinazioni e il rispetto di una serie di disposizioni che richiedono, ad esempio, che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti o che i testimoni siano attendibili; in questo modo, in ambito penale, non esistono le cosiddette p. legali, il cui valore probatorio è sottratto alla valutazione del giudice. Relativamente al secondo, si deduce, invece, che la mancanza o l'insufficienza della p. che un fatto sussista o che l'imputato l'abbia commesso equivale alla non sussistenza del fatto o alla sua non commissione da parte dell'imputato. Quanto al principio dispositivo, v'è da dire, in linea generale, che esso non trova nel processo penale la medesima applicazione che ha nel processo civile: questo in virtù del fatto che al giudice è riservata la facoltà di disporre d'ufficio le p. che ritenesse necessarie all'esperimento della verità. D'altro canto, l'art. 190 Cod. Proc. Pen. garantisce il diritto alla p., ovvero l'acquisizione di p. derivanti da attività investigative e accertamenti condotti dalla parte privata. • Dir. del lav. - Periodo di p.: periodo iniziale di un rapporto di lavoro, stabilito mediante un atto scritto, durante il quale è possibile recedere unilateralmente da questo rapporto senza preavviso o indennità (salvo che non sia espressamente previsto un periodo minimo, nel qual caso la facoltà di rescissione potrà essere esercitata solo al termine di questo periodo). Il periodo di p., che per legge non può durare più di sei mesi e che, in caso di assunzione, è computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio del lavoratore, ha lo scopo di consentire al datore di lavoro di verificare l'effettiva idoneità del prestatore d'opera e al lavoratore di appurare la rispondenza del lavoro alle sue esigenze e aspettative. • Dir. can. - Mezzo con cui i contendenti cercano di sostenere giuridicamente le proprie pretese davanti al tribunale ecclesiastico. Si possono distinguere vari tipi di p.: confessione delle parti (giudiziale o extragiudiziale, spontanea o provocata, scritta o orale), perizia, accesso giudiziale (ovvero l'ispezione eseguita d'ufficio dal giudice), documenti (pubblici o privati), presunzioni. La legge ecclesiastica attribuisce di solito l'onere della p. all'attore della causa e, demanda alla coscienza del giudice la valutazione della p. È negata l'ammissibilità di nuove p. dopo la conclusio in causa (salvo in casi eccezionali debitamente specificati). • Filos. - In epoca medioevale, la diffusione di un approccio maggiormente razionalista ai problemi della fede ha portato all'elaborazione di quelle che in storia della filosofia sono note come p. dell'esistenza di Dio, ovvero tentativi di dimostrare razionalmente che Dio esiste. La più celebre è forse la p. ontologica, sostenuta per la prima volta nell'XI sec. da Anselmo d'Aosta. Secondo Anselmo, l'idea di Dio come Essere perfettissimo implica la sua esistenza, dal momento che, se così non fosse, qualsiasi ente dotato di esistenza sarebbe più perfetto, contraddicendo così la definizione iniziale. L'argomento di Anselmo fu criticato da Gaunilone, che ebbe a osservare che pensare a un'isola perfettissima non comporta che essa esista: a Gaunilone Anselmo obiettò che non v'è necessità dell'esistenza di un'isola perfettissima come invece vi è dell'Essere perfettissimo (che diversamente non sarebbe più tale). Altre note p. dell'esistenza di Dio, entrambe risalenti a Tommaso d'Aquino, sono l'argomento cosmologico, per cui la contingenza del mondo postula un Essere necessario, cioè Dio, che traduca in esistenza effettiva la possibilità che il mondo esista, e l'argomento teleologico, per cui l'apparire delle cose come un tutto ordinato secondo fini determinati comporta l'esistenza di un principio ordinatore che sia anche fine ultimo, ovvero Dio. Nel XVIII sec. queste p. dell'esistenza di Dio furono sottoposte da parte di I. Kant, nella Dialettica della Critica della ragion pura, a una stringente confutazione, che ne ha considerevolmente ridotto l'importanza per il dibattito filosofico successivo: secondo Kant, la p. ontologica compie un salto arbitrario dall'essenza all'esistenza, mentre quella cosmologica e quella teleologica devono presupporre ciò che vogliono dimostrare (l'esistenza di Dio) per poter rispettivamente pensare il mondo come contingente o come ordinato secondo fini. Coerentemente con questa impostazione, nella Critica della ragion pratica, l'esistenza di Dio verrà trasformata da Kant in un "postulato della ragione pratica", ovvero in un'esigenza della vita morale. • Numism. - P. di conio: moneta battuta come p. del conio per l'emissione di nuove monete. • Sport - P. ufficiali o di qualificazione: gare contro il tempo disputate il giorno prima di un Gran Premio automobilistico o motociclistico allo scopo di determinare le posizioni di partenza. • Tecn. - Operazione mediante la quale viene controllato il funzionamento di un dispositivo, di una macchina, di una struttura, di un impianto o anche l'adeguatezza rispetto a determinati parametri dei prodotti finiti della lavorazione. • Teatr. - Esecuzione a porte chiuse di ciò che dovrà essere rappresentato in pubblico. ║ P. generale: l'ultima p. prima della messa in scena. • Tipogr. - P. di stampa: sinonimo di bozza di stampa. ║ P. d'artista: esemplare di un'incisione fornito all'autore perché lo controlli prima che venga iniziata la tiratura prefissata. ║ P. di saggio: stampa di un'incisione effettuata allo scopo di realizzare le migliori condizioni di tiratura. ║ P. di stato: p. di stampa che un autore esegue dei vari stati dell'opera per verificarne l'esito ed eventualmente correggerne le imperfezioni.