L'ufficio e l'azione di tutela di soggetti deboli e bisognosi.
║ Istituto giuridico internazionale che, con apposita convenzione,
ratifica il particolare rapporto esistente fra due Stati, uno dei quali
(
protettore) si impegna a proteggere l'altro (
protetto) che,
dal canto suo, autorizza il primo a gestire i propri affari internazionali.
• Dir. internaz. - Il
p. è stato uno degli strumenti
utilizzati dalle grandi potenze per sostenere i propri Imperi coloniali; ha
conosciuto una larga diffusione nel XIX sec. e nella prima metà del XX
sec. tra gli Stati europei e i Paesi afro-asiatici. Al termine del primo
conflitto mondiale, la maggior parte dei
p. esistenti furono convertiti
in
mandati,
nell'ambito della Società delle Nazioni, e poi
in
amministrazioni fiduciarie, nel sistema
delle Nazioni Unite.
Dopo il secondo conflitto mondiale, di pari passo con la progressiva
acquisizione di indipendenza da parte degli Stati ex coloniali, il
p.
scomparve, sostituito da altre forme di cooperazione internazionale
impostate su basi nuove. Infatti l'instaurarsi del regime di
p. creava
una condizione giuridica soggettiva, che si configurava spesso in una
rappresentanza esclusiva, nei rapporti internazionali, assunta dallo Stato
protettore. Riferendosi la tutela offerta al protetto soprattutto alla sua
integrità territoriale, ne derivava il carattere quasi sempre militare
del
p. Si sono avuti, storicamente, esempi di
p. collettivi, quale
quello esercitato congiuntamente da Austria, Prussia e Russia sulla Repubblica
di Cracovia (1815-46) o quello di Gran Bretagna, Germania e Stati Uniti sulle
Isole Samoa (1885-99); oppure
p. che riservavano allo Stato protettore il
diritto di approvazione e di veto per gli atti internazionali stipulati dal
Paese protetto, come è stato il
p. inglese sul Transvaal
(1815-1902). ║
P. di Boemia e di Moravia:
p. imposto con
atto unilaterale della Germania nazista sui territori di Boemia e di Moravia, in
seguito alla loro occupazione militare, con decreto del 16-3-1939 firmato da
Hitler.