L'atto autentico con cui si dà prova del mancato pagamento di un
determinato titolo di credito (cambiale, assegno bancario, nota di pegno) per il
quale l'atto stesso è richiesto. • Lett. - Protesta. •
St. - Nella Firenze rinascimentale, durante il Governo della Signoria, il
discorso pubblico pronunciato dagli alti dignitari (gonfalonieri di compagnia,
podestà, capitani del popolo) dinanzi alla Signoria stessa,
nell'assumere l'ufficio. • Dir. -
P. cambiario:
constatazione, mediante atto pubblico redatto da un notaio o da un ufficiale
giudiziario o dal segretario comunale, della mancata accettazione o del mancato
pagamento di una cambiale. Il
p. per mancata accettazione deve essere
levato nei termini fissati per l'accettazione; quello per il mancato
pagamento della cambiale in uno dei due giorni feriali successivi a quello in
cui la cambiale risulta pagabile (ciò vale anche per la nota di pegno);
quello per il mancato pagamento dell'assegno bancario, prima che sia
decorso il termine di presentazione. Quando sulla cambiale è stata posta
dal traente, dal girante o dall'avallante la clausola
senza spese,
senza p. o ogni altra espressione equivalente, il portatore del titolo
è dispensato dal far levare il
p. per poter esercitare
l'azione di regresso. Tale clausola non dispensa il portatore dalla
presentazione della cambiale nei termini prescritti né dagli avvisi. Il
p. deve essere stilato in forma scritta e deve contenere, pena la
nullità dell'atto, la data, il nome del richiedente,
l'indicazione dei luoghi in cui è fatto e la menzione delle
richieste eseguite, l'oggetto delle richieste, il nome delle persone
richieste, le risposte avute e i motivi per i quali non se ne abbia avuta
alcuna, la sottoscrizione del pubblico ufficiale che redige l'atto. I
p. vengono pubblicati in appositi bollettini ufficiali a disposizione del
pubblico, che conferiscono al
p. una rilevanza morale, per il discredito
che getta su chi lo subisce.