Voce latina: prorogazione, proroga. Nell'antica Roma,
p. imperii (proroga
del comando) era la proroga di un anno accordata dal Senato al console o al
pretore il quale, allo scadere dell'anno di carica, continuava a esercitare il
suo potere nella nuova veste di viceconsole o vicepretore. • Dir. pubbl. -
Regime di p.: periodo durante il quale un organo pubblico elettivo
continua a operare, pur essendo scaduti i termini legali della sua nomina, a
causa del mancato o ritardato rinnovo dei suoi componenti. Nella sua
immediatezza la
p. differisce dalla proroga in quanto quest'ultima
è riconducibile a un atto definito che stabilisce il prolungamento sulla
base di una normativa precostituita. La
p. può essere applicata
all'attività delle Camere (art. 61, comma 2° della Costituzione),
del presidente della Repubblica (art. 85, comma 2° della Costituzione) e
del Governo. Non si applica invece all'attività dei Consigli
regionali.