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Prorogatio.

Voce latina: prorogazione, proroga. Nell'antica Roma, p. imperii (proroga del comando) era la proroga di un anno accordata dal Senato al console o al pretore il quale, allo scadere dell'anno di carica, continuava a esercitare il suo potere nella nuova veste di viceconsole o vicepretore. • Dir. pubbl. - Regime di p.: periodo durante il quale un organo pubblico elettivo continua a operare, pur essendo scaduti i termini legali della sua nomina, a causa del mancato o ritardato rinnovo dei suoi componenti. Nella sua immediatezza la p. differisce dalla proroga in quanto quest'ultima è riconducibile a un atto definito che stabilisce il prolungamento sulla base di una normativa precostituita. La p. può essere applicata all'attività delle Camere (art. 61, comma 2° della Costituzione), del presidente della Repubblica (art. 85, comma 2° della Costituzione) e del Governo. Non si applica invece all'attività dei Consigli regionali.