Opera, azione intesa a diffondere un'idea (religiosa, sociale, politica), a
creare proseliti a una dottrina, a diffondere un prodotto commerciale (in questo
caso assume più comunemente il termine di
pubblicità), o
comunque a influire sulla psicologia collettiva, servendosi di tutti i mezzi
più adatti a far presa sulla pubblica opinione (stampa, radio,
televisione, ecc.). ║ Per estens. - Notizie senza fondamento, diffuse
appositamente per fini particolari:
è tutta p.
! ║
Ufficio di p.: in imprese commerciali, quello che ha il particolare
compito di curare la pubblicità e studiare i mezzi più efficaci
per incrementare le vendite dei propri prodotti. ║
P.
elettorale: campagna a sostegno di un candidato, di un partito, o di
un'idea in vista di elezioni o consultazioni referendarie. In Italia la
p. elettorale è fatta attraverso l'affissione di manifesti, l'uso
di altoparlanti (mezzi, questi, di tipo tradizionale) o l'uso dei mezzi di
comunicazione di massa. Per ogni caso la legge determina i criteri, i limiti e
le possibilità della
p., sempre tenendo conto del principio di
par condicio, di uguale opportunità, garantito ai candidati
e regolato dal D.L. 20-3-1995, n. 83. In base a tale provvedimento legislativo,
viene disciplinato l'accesso ai mezzi di comunicazione di massa durante il
periodo preelettorale, consentendo la
p. politica soltanto nelle forme
delle tribune politiche, dei dibattiti, delle conferenze, ecc., a condizioni di
parità sulla stampa e sull'emittenza pubblica e privata per tutte le
forze in campo, imponendo il divieto di pubblicità elettorale nei 30
giorni precedenti la consultazione, escluso il caso della
p. referendaria
(Corte Costituzionale, sentenza 10-5-1995, n. 161).