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Promulgazione.

Emanazione, proclamazione, divulgazione. • Dir. - Nell'ordinamento giuridico italiano la p. è l'atto, da emanarsi obbligatoriamente da parte del presidente della Repubblica, dal quale deriva l'esecutorietà della legge. È il passo precedente alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, che ne sancisce entro 15 giorni l'entrata in vigore. La p. si compone di tre parti: l'attestazione solenne che la legge è stata approvata dalle Camere; la dichiarazione della volontà di promulgare; l'ordine di esecuzione, ossia di pubblicare la legge e di ottemperare alla medesima. L'art. 73 della Costituzione stabilisce che le leggi vengano promulgate dal presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione, a meno che le Camere ne dichiarino l'urgenza a maggioranza assoluta. In questo caso è la legge stessa a stabilire il termine di p. Il presidente della Repubblica può chiedere, tramite invio alle Camere di un messaggio motivato, una nuova deliberazione; se la legge è riapprovata, essa deve essere promulgata. Anche le leggi regionali necessitano di p., che spetta di norma ai presidenti della Giunta regionale.