Emanazione, proclamazione, divulgazione. • Dir. - Nell'ordinamento
giuridico italiano la
p. è l'atto, da emanarsi obbligatoriamente
da parte del presidente della Repubblica, dal quale deriva l'esecutorietà
della legge. È il passo precedente alla sua pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica Italiana, che ne sancisce entro 15 giorni l'entrata
in vigore. La
p. si compone di tre parti: l'attestazione solenne che la
legge è stata approvata dalle Camere; la dichiarazione della
volontà di promulgare; l'ordine di esecuzione, ossia di pubblicare la
legge e di ottemperare alla medesima. L'art. 73 della Costituzione stabilisce
che le leggi vengano promulgate dal presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione, a meno che le Camere ne dichiarino l'urgenza a maggioranza
assoluta. In questo caso è la legge stessa a stabilire il termine di
p. Il presidente della Repubblica può chiedere, tramite invio alle
Camere di un messaggio motivato, una nuova deliberazione; se la legge è
riapprovata, essa deve essere promulgata. Anche le leggi regionali necessitano
di
p., che spetta di norma ai presidenti della Giunta regionale.