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Promessa.

Impegno preso in modo libero e sulla parola, o in forma legale, di fronte ad altri, di fare o non fare o di dare qualcosa. ║ Fig. - Chi inizia un'attività dando risultati eccellenti e facendo sperare molto bene nei suoi progressi futuri. ║ Fig. - Ogni p. è debito: espressione indicante la propria intenzione o l'invito rivolto ad altri a rispettare gli obblighi assunti. ║ Fig. - P. di marinaio: quella fatta senza nessuna intenzione di rispettarla, come le p. dei marinai nell'ora del pericolo. • Rel. - Figli della p.: espressione ricorrente nell'Antico Testamento indicante gli Ebrei discendenti da Abramo, al quale Dio aveva fatto delle p. riguardanti la sua discendenza e l'esistenza di una terra a lui destinata, la Terra promessa, appunto. • Banca - Nel linguaggio bancario e commerciale, il termine p. ricorre più volte in diverse espressioni: p. bancaria, l'obbligazione che una banca assume di pagare una somma determinata; p. cambiaria, il titolo cambiario che contiene l'obbligazione di chi la emette di pagare una certa somma; p. di debito del capitano, il riconoscimento pubblico del debito contratto dal capitano di una nave nel porto d'imbarco per somme di denaro anticipategli da una banca e necessarie per intraprendere il viaggio. • Dir. - Nel diritto civile italiano esistono prevalentemente p. unilaterali che non sono considerate obbligatorie. Esistono però delle eccezioni, la più importante delle quali è la p. al pubblico. Con questa espressione viene indicato il mezzo con il quale una parte addiviene alla scelta dell'altra per la stipulazione di un contratto. La p. al pubblico deve contenere lo schema o gli elementi essenziali del contratto da stipulare, cioè il contenuto della prestazione offerta dal promittente e il comportamento richiesto all'altro contraente o l'indicazione della situazione in cui questo deve trovarsi. Si possono avere vari tipi di p. al pubblico, ognuna con caratteristiche proprie. ║ P. dell'obbligazione o del fatto del terzo: nel caso in cui un negozio giuridico tra due contraenti abbia effetto su un terzo o sui suoi beni o abbia per oggetto il comportamento di un terzo, quest'ultimo non è vincolato dall'obbligazione che concerne solo il promittente il quale, in caso di rifiuto del terzo, dovrà risarcire la controparte. ║ P. di matrimonio: secondo il vigente diritto italiano, la p. di matrimonio non obbliga a contrarre matrimonio né a eseguire ciò che, in caso di non adempimento, fosse stato previsto. È quindi una p. che ha un valore soltanto dal punto di vista culturale e non giuridico. Tuttavia, nel caso in cui alla p. non segua il matrimonio, ciascuno dei promittenti può avere diritto alla restituzione dei doni fatti a causa della p. stessa, a patto che la domanda di restituzione venga fatta entro un anno dalla data del rifiuto di contrarre matrimonio. Inoltre se oltre alla mera p. fossero stati stipulati atti pubblici, scritture private o fosse stata fatta richiesta di pubblicazioni, il promittente rinunciatario sarebbe tenuto a risarcire la controparte del danno cagionato dalla rinuncia. Se il rifiuto di contrarre matrimonio fosse però determinato da colpa dell'altra parte sarebbe questa a dover risarcire i danni. • Dir. can. - Un tempo veniva distinta la p. di matrimonio unilaterale da quella bilaterale e stabilita la nullità di entrambe a meno che non fossero state fatte per iscritto e firmate dalle parti e dal parroco o dall'ordinario, alla presenza di due testimoni. Il nuovo codice invece, pur mantenendo la distinzione precedente, e ribadendo che alla p. non consegue obbligo di celebrazione del matrimonio, bensì solo quello di eventuale riparazione dei danni, rinvia la questione al diritto particolare stabilito dalle conferenze episcopali.