(dal latino
professor: pubblico maestro, professore, der. di
profiteri: dichiarare, insegnare). Chi insegna in una scuola non
elementare o in un'università. Il titolo di
p. non gode, peraltro,
di alcuna configurazione giuridica nella legislazione italiana né il suo
possesso è subordinato all'iscrizione a un qualche albo e/o al rispetto
di particolari requisiti formali (a differenza, ad esempio, del titolo di
avvocato), cosicché è l'uso e non il diritto a connotare un
insegnante come
p. • Mus. - Chi insegna in un conservatorio:
p.
di composizione,
p. di pianoforte. ║
P. d'orchestra: chi
fa parte di un'orchestra sinfonica o, per estensione, di altre orchestre.
• Med. - Qualifica attribuita al primario ospedaliero o al medico che
insegni anche all'università. ║ Per estens. - Titolo attribuito a
chi impartisce lezioni su discipline di carattere pratico-manuale (
p. di
scherma), per quanto in questo senso venga più spesso utilizzato il
termine
maestro (
maestro di sci). ║ Fig. - Persona molto
colta, spesso saccente e pedante. • Dir. -
Legislazione italiana circa
lo stato giuridico dei p. universitari: nell'ambito universitario, la L.
21-2-1980, n. 28 e il D.P.R. 11-7-1980, n. 382 hanno introdotto la distinzione
fra
p. ordinario,
p. associato, ricercatore e
p. a
contratto. Tra
p. ordinario e
p. associato, le differenze sono
prevalentemente di natura economica, stante l'affermazione
dell'unitarietà della funzione docente e del principio dell'uguale
garanzia di libertà didattica e di ricerca. Il reclutamento (che comporta
l'inquadramento alle dipendenze dello Stato) avviene per entrambe le categorie
su base nazionale, con l'unica discriminante che il concorso per associato
prevede non solo la presentazione di titoli scientifici, ma anche la discussione
di questi titoli e una prova didattica. Al
p. ordinario e al
p.
associato è consentito di scegliere (sei mesi prima dell'inizio
dell'anno accademico, con vincolo biennale) tra
tempo definito e
tempo
pieno: nella prima eventualità vi è per il
p. l'obbligo
di garantire 250 ore annuali per attività didattiche ed esami e di
partecipare agli organi collegiali e di autogoverno dell'università,
mentre, nella seconda ipotesi, agli obblighi del tempo definito si aggiungono
100 ore annue da dedicare all'insegnamento o all'orientamento degli studenti. A
seconda del regime per cui si opta, sussistono differenti
incompatibilità: a livello generale, si può rilevare che il tempo
definito è incompatibile con il rettorato, la presidenza di una
facoltà o la direzione di un dipartimento, ma non con l'attività
professionale, con gli incarichi retribuiti o con le consulenze, mentre il tempo
pieno permette solo limitati impegni professionali al di fuori delle istituzioni
accademiche. Ulteriori disposizioni, contenute negli atti normativi cui si
è fatto prima riferimento, introducono agevolazioni finalizzate a
favorire la cooperazione e gli scambi internazionali, nonché l'obbligo di
presentare ogni triennio una relazione sul lavoro svolto che consenta una
verifica della produzione scientifica di ciascun
p. Il
ricercatore
partecipa ai programmi di ricerca e alle attività didattiche integrative,
accede direttamente ai fondi dell'università e, nel caso sia confermato,
in base alla L. 19-11-1990, n. 341 può svolgere funzioni di supplenza per
corsi della sua materia o affini. Il concorso è bandito dalle singole
università per gruppi di materie e consta di due prove scritte e una
orale, nonché di una valutazione di eventuali titoli scientifici e
pubblicazioni. Con la conferma, decisa dopo il primo triennio da una commissione
nazionale, anche il ricercatore può scegliere tra tempo pieno e tempo
definito e ha l'obbligo di presentare ogni tre anni una relazione sul lavoro
svolto. Il
p. a contratto, infine, è un esterno nominato
direttamente dalla singola università per l'attivazione di corsi
integrativi della normale attività didattica.