Stats Tweet

Professore.

(dal latino professor: pubblico maestro, professore, der. di profiteri: dichiarare, insegnare). Chi insegna in una scuola non elementare o in un'università. Il titolo di p. non gode, peraltro, di alcuna configurazione giuridica nella legislazione italiana né il suo possesso è subordinato all'iscrizione a un qualche albo e/o al rispetto di particolari requisiti formali (a differenza, ad esempio, del titolo di avvocato), cosicché è l'uso e non il diritto a connotare un insegnante come p. • Mus. - Chi insegna in un conservatorio: p. di composizione, p. di pianoforte. ║ P. d'orchestra: chi fa parte di un'orchestra sinfonica o, per estensione, di altre orchestre. • Med. - Qualifica attribuita al primario ospedaliero o al medico che insegni anche all'università. ║ Per estens. - Titolo attribuito a chi impartisce lezioni su discipline di carattere pratico-manuale (p. di scherma), per quanto in questo senso venga più spesso utilizzato il termine maestro (maestro di sci). ║ Fig. - Persona molto colta, spesso saccente e pedante. • Dir. - Legislazione italiana circa lo stato giuridico dei p. universitari: nell'ambito universitario, la L. 21-2-1980, n. 28 e il D.P.R. 11-7-1980, n. 382 hanno introdotto la distinzione fra p. ordinario, p. associato, ricercatore e p. a contratto. Tra p. ordinario e p. associato, le differenze sono prevalentemente di natura economica, stante l'affermazione dell'unitarietà della funzione docente e del principio dell'uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca. Il reclutamento (che comporta l'inquadramento alle dipendenze dello Stato) avviene per entrambe le categorie su base nazionale, con l'unica discriminante che il concorso per associato prevede non solo la presentazione di titoli scientifici, ma anche la discussione di questi titoli e una prova didattica. Al p. ordinario e al p. associato è consentito di scegliere (sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, con vincolo biennale) tra tempo definito e tempo pieno: nella prima eventualità vi è per il p. l'obbligo di garantire 250 ore annuali per attività didattiche ed esami e di partecipare agli organi collegiali e di autogoverno dell'università, mentre, nella seconda ipotesi, agli obblighi del tempo definito si aggiungono 100 ore annue da dedicare all'insegnamento o all'orientamento degli studenti. A seconda del regime per cui si opta, sussistono differenti incompatibilità: a livello generale, si può rilevare che il tempo definito è incompatibile con il rettorato, la presidenza di una facoltà o la direzione di un dipartimento, ma non con l'attività professionale, con gli incarichi retribuiti o con le consulenze, mentre il tempo pieno permette solo limitati impegni professionali al di fuori delle istituzioni accademiche. Ulteriori disposizioni, contenute negli atti normativi cui si è fatto prima riferimento, introducono agevolazioni finalizzate a favorire la cooperazione e gli scambi internazionali, nonché l'obbligo di presentare ogni triennio una relazione sul lavoro svolto che consenta una verifica della produzione scientifica di ciascun p. Il ricercatore partecipa ai programmi di ricerca e alle attività didattiche integrative, accede direttamente ai fondi dell'università e, nel caso sia confermato, in base alla L. 19-11-1990, n. 341 può svolgere funzioni di supplenza per corsi della sua materia o affini. Il concorso è bandito dalle singole università per gruppi di materie e consta di due prove scritte e una orale, nonché di una valutazione di eventuali titoli scientifici e pubblicazioni. Con la conferma, decisa dopo il primo triennio da una commissione nazionale, anche il ricercatore può scegliere tra tempo pieno e tempo definito e ha l'obbligo di presentare ogni tre anni una relazione sul lavoro svolto. Il p. a contratto, infine, è un esterno nominato direttamente dalla singola università per l'attivazione di corsi integrativi della normale attività didattica.