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Professione.

(dal latino profiteri: dichiarare, professare). Libera e pubblica enunciazione delle proprie idee, convinzioni politiche, religiose, ideologiche, ecc. • Rel. - Aperta e pubblica dichiarazione dell'adesione di una persona a una determinata confessione religiosa. La p. di fede presuppone un contenuto dottrinale e sintetizza i principi fondamentali della religione cui aderisce la persona che pronuncia tale p.; si identifica con il dogma di un credo religioso, poiché in essa confluisce il patrimonio di una rivelazione divina, fissato in un libro sacro e interpretato dalla tradizione in ossequio all'ortodossia. L'atto con cui il fedele dichiara di accogliere determinate verità e si impegna nel futuro a non tradire tale decisione ha carattere non solo pubblico e solenne, ma ufficiale: avviene, infatti, mediante la ripetizione di una formula decretata e voluta dall'autorità ecclesiastica. Per quanto riguarda la religione cristiana, tra le formule più antiche vanno ricordate il Credo, usato fin dalla fine del II sec. e oggi adibito alla liturgia del battesimo e il simbolo niceno-costantinopolitano, entrato in uso dopo il Concilio di Nicea (325) e confermato nel 381 dal Concilio di Costantinopoli. Sono tenuti alla p. di fede i battezzandi (per bocca dei loro padrini se neonati, per atto proprio se adulti), i provenienti alla religione cattolica da scisma o eresia, quanti prendano parte a concili o sinodi, quanti vengano eletti a cariche ecclesiastiche, i rettori di seminari, i professori di facoltà teologiche e, infine, i suddiaconi e i sacerdoti. La p. di fede è inoltre obbligatoria per i sommi pontefici al momento della loro salita al soglio in qualità di maestri di essa. ║ P. religiosa: atto con cui un battezzato entra a far parte di un determinato istituto ecclesiastico e diviene "religioso", consacrandosi totalmente a Dio attraverso il ministero della Chiesa e facendo della propria vita una testimonianza di offerta e di lode a Dio. Il rito che dà inizio alla p. religiosa si caratterizza per l'osservanza delle regole proprie dell'ordine o della congregazione prescelta. Tali regole si concretizzano, in genere, nell'emissione dei voti di castità, povertà e obbedienza (più altri che variano a seconda delle norme proprie dei vari istituti) e, dunque, nella rinuncia al "secolo", alla famiglia, alla proprietà e a se stessi. • Dir. - Esercizio ai fini di lucro di un'attività intellettuale o manuale. • Encicl. - Anticamente le uniche p. riconosciute erano quelle cosiddette liberali. Nella considerazione generale esse venivano collocate al di sopra di quelle manuali, chiamate semplicemente arti o mestieri, ed erano reputate le uniche degne di uomini liberi. Se le p. intellettuali, infatti, richiedevano l'uso di una facoltà nobile e, per così dire, innata, qual è quella dello spirito, per l'esercizio delle p. manuali erano sufficienti facoltà più basse e comuni, quali la forza e la perizia, che si potevano tranquillamente acquisire con l'esercizio e la pazienza. Con l'avvento della Rivoluzione industriale, lo sviluppo delle forze produttive e il conseguente mutamento delle tecniche di produzione evidenziarono come non esista attività di trasformazione della natura o di manipolazione di oggetti basata essenzialmente e soltanto sulla forza fisica, senza richiedere l'uso di determinate facoltà intellettuali. In questo senso il termine p. è venuto a indicare tutte le attività, sia intellettuali che manuali, a condizione che rappresentino l'impiego continuativo e abituale, non semplicemente casuale, di un individuo e abbiano come scopo precipuo il guadagno personale. In senso stretto, le p. si dividono in legali, tecniche e sanitarie; per l'esercizio di alcune è necessario conseguire la laurea e superare un esame di Stato, per molte altre è sufficiente il diploma di scuola media superiore Le p. vengono assoggettate dallo Stato italiano a una disciplina giuridica che tende a garantire, da un lato, che i professionisti abbiano conoscenza dei fondamenti generali e specifici del loro lavoro e, dall'altro, che un esercizio incontrollato di determinate p. non venga a danneggiare l'interesse pubblico. Per rendere fattuali tali garanzie, sono stati istituiti i cosiddetti albi professionali in cui vengono iscritti tutti coloro che sono ritenuti in possesso dei requisiti indispensabili per esercitare una determinata p. L'iscrizione negli albi è condotta da parte di organi speciali che agiscono sotto il controllo diretto dello Stato e non è più limitata, come avveniva un tempo, ad alcune categorie, ma è estesa obbligatoriamente a tutte le p. La cancellazione dall'albo, causata da motivi di grave scorrettezza professionale, comporta l'impossibilità di esercitare ulteriormente la p. Dal punto di vista giuridico occorre considerare, in ciascuna p., sia il rapporto che si instaura tra professionista e cliente, sia la specifica responsabilità in cui può incorrere il professionista. Il rapporto tra professionista e pubblico si viene a stabilire sulla base di un contratto di locazione d'opera: il professionista si impegna, cioè, a prestare la propria opera nel pieno rispetto delle norme vigenti inerenti ad essa, mentre l'altra parte viene obbligata a corrispondere il prezzo dovuto alla prestazione. Occorre che tale compenso sia adeguato al valore dell'opera e, nel caso in cui non venga determinato dalle parti, può essere stabilito da un giudice, previo parere del collegio cui appartiene il professionista. Ovviamente, il professionista che non risulti iscritto a un albo non ha diritto ad alcun compenso. Quanto al problema della responsabilità del professionista, è corretto parlare di obbligazione di mezzi, ma non di obbligazione di risultato, poiché non sempre, e anzi ben di rado, il professionista può garantire al cliente il raggiungimento di un determinato risultato. Al professionista, dunque, il cliente può imputare soltanto imperizia o negligenza nello svolgimento del suo lavoro. • Dir. pen. - Esercizio abusivo della p.: reato previsto nel nostro ordinamento giuridico dall'art. 348 Cod. Pen. che punisce chi eserciti abusivamente una p., per la quale è prevista una speciale abilitazione dello Stato. La pena prevista è la reclusione fino a sei mesi o una multa da L. 200.000 a L. 1.000.000. Nel caso in cui l'esercizio abusivo riguardi una carica pubblica o l'esercizio di funzioni nel pubblico impiego, si incorre nel reato di usurpazione di una pubblica funzione (art. 347 Cod. Pen.). ║ Libera p.: quella esercitata senza alcun rapporto di subordinazione rispetto al destinatario della prestazione. ║ Fig. - Ladro di p.: chi si dedica abitualmente all'attività illecita del furto. ║ Fig. - La p. più antica del mondo: la prostituzione.