Stats Tweet

Procuratore.

(dal latino procurator: amministratore). Ant. - Chi procura, fornisce qualcosa ad altri; chi provoca un evento. ║ Secondo l'accezione più comune, curatore, amministratore, in particolare di beni relativi a vari settori dell'amministrazione pubblica. • Dir. - Colui che, su procura di un soggetto (detto rappresentato), agisce in modo che gli effetti dell'atto concluso dal rappresentante ricadano sul rappresentato. ║ P. legale: rappresentante di una parte in giudizio; un medesimo individuo può di fatto assumere sia la carica di p. legale sia quella di avvocato, anche se quest'ultimo può difendere la parte in Tribunale. Per conseguire l'iscrizione all'albo dei p. è indispensabile il diploma di laurea in Giurisprudenza, un periodo proficuo di pratica presso uno studio per almeno due anni e il superamento dell'esame di idoneità; ai p. legali è consentito l'esercizio della professione solo nelle Corti d'Appello, nei Tribunali e nelle Preture di distretto in cui è inserito il Tribunale al quale sono assegnati. In sostanza l'azione del p. legale si fonda unicamente sulle disposizioni contenute nel Codice di Procedura, mentre l'avvocato segue una linea difensiva impostata personalmente. Il limite tra l'ufficio di p. legale e quello di avvocato è tuttavia piuttosto labile: basti pensare che, da un lato, la parte in causa, di fronte alla Cassazione, deve essere assolutamente rappresentata da un avvocato, dall'altro, davanti al pretore, al Tribunale e alla Corte d'Appello, il p. può assolvere contemporaneamente alle funzioni di avvocato. ║ P. della Repubblica: magistrato che assolve funzioni di pubblico ministero; nominato presso ogni capoluogo di distretto di Corte d'Appello, è coadiuvato da sostituti p. della Repubblica e, in alcune zone, da un p. aggiunto della Repubblica. Il p. della Repubblica esercita quindi le mansioni tipiche di un pubblico ministero, in particolare l'azione penale, e dipende direttamente dal p. generale presso la Corte d'Appello. I diversi p. si diversificano, inoltre, in relazione all'ufficio presso il quale le suddette funzioni vengono condotte. Il p. generale presso la Corte di Cassazione è il funzionario, affiancato da alcuni avvocati generali e da sostituti p. generali, titolare dell'ufficio di pubblico ministero presso la succitata Corte; il p. generale presso la Corte d'Appello è invece a capo dell'ufficio del pubblico ministero presso la Corte d'Appello. La L. 20-1-1992, n. 8 ha accentrato nelle 26 procure distrettuali le indagini per alcuni reati (delitti di criminalità organizzata soprattutto); per la trattazione di tali crimini il p. della Repubblica distrettuale organizza nel proprio ufficio una direzione distrettuale antimafia. ║ P. nazionale antimafia: magistrato della Corte di Cassazione incaricato della direzione nazionale antimafia, selezionato tra quanti hanno svolto, per un periodo non inferiore ai dieci anni e anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero o di giudice istruttore. A tale carica sono assegnati i compiti sanciti dall'art. 371 bis Cod. Proc. Pen.; a tal fine dipendono direttamente dal p. la direzione investigativa antimafia e i servizi centrali e interprovinciali di Polizia. Compito precipuo è quello di coordinare e di rendere effettivi gli sforzi dell'attività investigativa; in caso di immotivata inerzia o violazione dei propri doveri da parte dei p. distrettuali, il p. nazionale antimafia può provvedere all'avocazione nei confronti dei funzionari in questione. • Econ. az. - Funzionario ausiliare dell'imprenditore a questi legato da un rapporto di lavoro subordinato e fornito di un potere di rappresentanza maggiore rispetto alla figura dell'institore; all'interno dell'azienda al p. spetta la qualifica di dirigente. • Fin. - P. delle imposte: funzionario dipendente dall'amministrazione delle finanze, incaricato degli uffici distrettuali delle imposte dirette. • Banca - P. di banca: funzionario collocato al primo livello della carriera direttiva bancaria, incaricato della direzione di un ramo di servizio di una banca di cui si assume la responsabilità; è inoltre autorizzato ad apporre la propria firma su documenti, insieme a un altro membro della direzione di grado superiore. • Rel. - Nella Chiesa cattolica, religioso incaricato dei rapporti con la Curia per gli interessi della congregazione o dell'ordine cui appartiene e che rappresenta presso la Santa Sede. ║ Nelle cause di beatificazione o santificazione il p. o postulatore è colui che segue le pratiche necessarie, seguendone l'introduzione e l'avanzamento. ║ P. del Santo Sinodo: nella Chiesa greco-ortodossa identificava, a partire dal 1721, il rappresentante laico dello zar al vertice della Chiesa. • Sport - Rappresentante, detto anche manager, a cui uno o più atleti attribuiscono il compito di gestione degli affari. • St. - P. di San Marco: magistrato vitalizio cui era affidata l'amministrazione dei beni della basilica di San Marco. In origine (IX sec.) il p. era unico, escluso dal Consiglio e incaricato alla supervisione dei lavori della basilica e alla gestione dei fondi; nel XIII sec. a questo funzionario ne fu affiancato un altro e il numero passò poi a nove, a cui vennero affidati l'amministrazione delle entrate dello Stato e, dal XIII sec., la sorveglianza sull'esecuzione dei testamenti e la sovvenzione ai bisogni della Repubblica.