(dal latino
procurator: amministratore). Ant. - Chi procura, fornisce
qualcosa ad altri; chi provoca un evento. ║ Secondo l'accezione più
comune, curatore, amministratore, in particolare di beni relativi a vari settori
dell'amministrazione pubblica. • Dir. - Colui che, su procura
di un
soggetto (detto
rappresentato), agisce in modo che gli effetti dell'atto
concluso dal rappresentante
ricadano sul rappresentato. ║
P.
legale: rappresentante di una parte in giudizio; un medesimo individuo
può di fatto assumere sia la carica di
p. legale sia quella di
avvocato, anche se quest'ultimo può difendere la parte in Tribunale. Per
conseguire l'iscrizione all'albo dei
p. è indispensabile il
diploma di laurea in Giurisprudenza, un periodo proficuo di pratica presso uno
studio per almeno due anni e il superamento dell'esame di idoneità; ai
p. legali è consentito l'esercizio della professione solo nelle
Corti d'Appello, nei Tribunali e nelle Preture di distretto in cui è
inserito il Tribunale al quale sono assegnati. In sostanza l'azione del
p.
legale
si fonda unicamente sulle disposizioni contenute nel Codice di
Procedura, mentre l'avvocato segue una linea difensiva impostata personalmente.
Il limite tra l'ufficio di
p. legale e quello di avvocato è
tuttavia piuttosto labile: basti pensare che, da un lato, la parte in causa, di
fronte alla Cassazione, deve essere assolutamente rappresentata da un avvocato,
dall'altro, davanti al pretore, al Tribunale e alla Corte d'Appello, il
p. può assolvere contemporaneamente alle funzioni di avvocato.
║
P. della Repubblica: magistrato che assolve funzioni di pubblico
ministero; nominato presso ogni capoluogo di distretto di Corte d'Appello,
è coadiuvato da
sostituti p. della Repubblica e, in alcune zone,
da un
p. aggiunto della Repubblica. Il
p. della Repubblica
esercita quindi le mansioni tipiche di un pubblico ministero, in particolare
l'azione penale, e dipende direttamente dal
p. generale presso la Corte
d'Appello. I diversi
p. si diversificano, inoltre, in relazione
all'ufficio presso il quale le suddette funzioni vengono condotte. Il
p.
generale presso la Corte di Cassazione è il funzionario,
affiancato da alcuni avvocati generali e da sostituti
p. generali,
titolare dell'ufficio di pubblico ministero presso la succitata Corte; il
p.
generale presso la Corte d'Appello è invece a capo dell'ufficio del
pubblico ministero presso la Corte d'Appello. La L. 20-1-1992, n. 8 ha
accentrato nelle 26 procure distrettuali le indagini per alcuni reati (delitti
di criminalità organizzata soprattutto); per la trattazione di tali
crimini il
p. della Repubblica
distrettuale organizza nel proprio
ufficio una direzione distrettuale antimafia. ║
P. nazionale
antimafia: magistrato della Corte di Cassazione incaricato della direzione
nazionale antimafia, selezionato tra quanti hanno svolto, per un periodo non
inferiore ai dieci anni e anche non continuativamente, funzioni di pubblico
ministero o di giudice istruttore. A tale carica sono assegnati i compiti
sanciti dall'art. 371 bis Cod. Proc. Pen.; a tal fine dipendono direttamente dal
p. la direzione investigativa antimafia e i servizi centrali e
interprovinciali di Polizia. Compito precipuo è quello di coordinare e di
rendere effettivi gli sforzi dell'attività investigativa; in caso di
immotivata inerzia o violazione dei propri doveri da parte dei
p.
distrettuali, il
p. nazionale antimafia può provvedere
all'avocazione nei confronti dei funzionari in questione. • Econ. az. -
Funzionario ausiliare dell'imprenditore a questi legato da un rapporto di lavoro
subordinato e fornito di un potere di rappresentanza maggiore rispetto alla
figura dell'institore; all'interno dell'azienda al
p. spetta la qualifica
di dirigente. • Fin. -
P. delle imposte: funzionario dipendente
dall'amministrazione delle finanze, incaricato degli uffici distrettuali delle
imposte dirette. • Banca -
P. di banca: funzionario collocato al
primo livello della carriera direttiva bancaria, incaricato della direzione di
un ramo di servizio di una banca di cui si assume la responsabilità;
è inoltre autorizzato ad apporre la propria firma su documenti, insieme a
un altro membro della direzione di grado superiore. • Rel. - Nella Chiesa
cattolica, religioso incaricato dei rapporti con la Curia per gli interessi
della congregazione o dell'ordine cui appartiene e che rappresenta presso la
Santa Sede. ║ Nelle cause di beatificazione o santificazione il
p.
o
postulatore è colui che segue le pratiche necessarie, seguendone
l'introduzione e l'avanzamento. ║
P. del Santo Sinodo: nella Chiesa
greco-ortodossa identificava, a partire dal 1721, il rappresentante laico dello
zar al vertice della Chiesa. • Sport - Rappresentante, detto anche
manager, a cui uno o più atleti attribuiscono il compito di
gestione degli affari. • St. -
P. di San Marco: magistrato
vitalizio cui era affidata l'amministrazione dei beni della basilica di San
Marco. In origine (IX sec.) il
p. era unico, escluso dal Consiglio e
incaricato alla supervisione dei lavori della basilica e alla gestione dei
fondi; nel XIII sec. a questo funzionario ne fu affiancato un altro e il numero
passò poi a nove, a cui vennero affidati l'amministrazione delle entrate
dello Stato e, dal XIII sec., la sorveglianza sull'esecuzione dei testamenti e
la sovvenzione ai bisogni della Repubblica.