Conferimento da parte di un soggetto a un altro soggetto della rappresentanza
diretta, cioè del potere di agire in proprio nome e per proprio conto.
║ Per estens. - Il documento con il quale viene conferita la
p.
║ Per estens. - L'ufficio del procuratore. ║
P. della
Repubblica: ufficio del pubblico ministero (V. anche PUBBLICO) presso il Tribunale che
rappresenta lo Stato nelle azioni penali e in alcune azioni civili. ║
P. generale della Repubblica: ufficio del pubblico ministero
(V. anche PUBBLICO)
presso la Corte d'Appello. • Dir. - La
p. deve essere conferita
nelle forme prescritte per il tipo di contratto che il rappresentante
(procuratore) deve concludere, pena la perdita di validità. In caso di
revoca o modifica della
p., ne deve essere informato il terzo contraente.
Esistono due tipi di
p., generale o speciale. La
p. generale si
estende a tutti gli affari di chi viene rappresentato; la
p. speciale
riguarda invece solo un affare o una categoria particolare di affari. La
p. si distingue dal mandato (V.) in quanto
atto unilaterale e non contratto bilaterale; nel mandato, inoltre, non esiste
potere di rappresentanza, con l'eccezione del mandato con rappresentanza.
║
P. o
mandato alle liti: V. MANDATO. ║
Matrimonio per p.: V. MATRIMONIO.