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Procura.

Conferimento da parte di un soggetto a un altro soggetto della rappresentanza diretta, cioè del potere di agire in proprio nome e per proprio conto. ║ Per estens. - Il documento con il quale viene conferita la p. ║ Per estens. - L'ufficio del procuratore. ║ P. della Repubblica: ufficio del pubblico ministero (V. anche PUBBLICO) presso il Tribunale che rappresenta lo Stato nelle azioni penali e in alcune azioni civili. ║ P. generale della Repubblica: ufficio del pubblico ministero (V. anche PUBBLICO) presso la Corte d'Appello. • Dir. - La p. deve essere conferita nelle forme prescritte per il tipo di contratto che il rappresentante (procuratore) deve concludere, pena la perdita di validità. In caso di revoca o modifica della p., ne deve essere informato il terzo contraente. Esistono due tipi di p., generale o speciale. La p. generale si estende a tutti gli affari di chi viene rappresentato; la p. speciale riguarda invece solo un affare o una categoria particolare di affari. La p. si distingue dal mandato (V.) in quanto atto unilaterale e non contratto bilaterale; nel mandato, inoltre, non esiste potere di rappresentanza, con l'eccezione del mandato con rappresentanza. ║ P. o mandato alle liti: V. MANDATO. ║ Matrimonio per p.: V. MATRIMONIO.