Il modo di procedere, il metodo per effettuare determinate operazioni. •
Mat. - Ragionamento logico che porta alla soluzione di un problema o alla
spiegazione di una realtà. • Dir. process. civ. - Serie di atti
funzionalmente collegati con lo scopo comune di arrivare a un provvedimento
finale procedendo secondo un ordine logico e cronologico già stabilito.
Comunemente prende il nome di
processo, anche se il termine
p.
privilegia l'aspetto tecnico rispetto a quello formale. Come specificato dal
Codice di Procedura Civile (art. 163 e seguenti), a seconda dell'oggetto
giurisdizionale in causa si hanno più tipi di
p.:
di
cognizione,
di esecuzione e
cautelare. Il più
importante è quello di cognizione e nello specifico quello che si svolge
davanti ad un tribunale. Le fasi essenziali che caratterizzano questo
p.
sono tre: l'
introduzione della causa, l'
istruzione della causa, a
sua volta sdoppiata nelle fasi di
trattazione e
istruzione
probatoria, e la
decisione della causa, che può dare origine a
una
sentenza o a un'
ordinanza. Quando più
p.
relativi alla stessa causa vengono svolti davanti allo stesso organo giudiziale,
spetta a quest'ultimo, nella figura del giudice istruttore o del presidente, il
compito di riunirli. ║
Avviso di p.: V. INFORMAZIONE DI GARANZIA. ║
P. sommario: forma veloce di
p. giudiziario prevista dalla legge per facilitare la soluzione di
controversie minori.
• Dir. amm. -
P. amministrativo:
l'insieme di tutti quegli atti amministrativi compiuti da uno o più
organi in conformità della legge per arrivare alla formazione di un dato
provvedimento. Questo specifico
p. è governato dalla L. 7-8-1990,
n. 241: essa consta di sei capi (principi; responsabili del
p.;
partecipazione; semplificazione dell'azione amministrativa; accesso ai
documenti; disposizioni finali) e contiene i principi generali inerenti
all'azione amministrativa (economicità, efficacia, pubblicità e
non aggravamento). Viene inoltre garantita, al fine di favorire la trasparenza e
l'imparzialità nell'azione amministrativa, l'accessibilità ai
documenti amministrativi non coperti da segreto o da divieto di
divulgazione.