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Procedimento.

Il modo di procedere, il metodo per effettuare determinate operazioni. • Mat. - Ragionamento logico che porta alla soluzione di un problema o alla spiegazione di una realtà. • Dir. process. civ. - Serie di atti funzionalmente collegati con lo scopo comune di arrivare a un provvedimento finale procedendo secondo un ordine logico e cronologico già stabilito. Comunemente prende il nome di processo, anche se il termine p. privilegia l'aspetto tecnico rispetto a quello formale. Come specificato dal Codice di Procedura Civile (art. 163 e seguenti), a seconda dell'oggetto giurisdizionale in causa si hanno più tipi di p.: di cognizione, di esecuzione e cautelare. Il più importante è quello di cognizione e nello specifico quello che si svolge davanti ad un tribunale. Le fasi essenziali che caratterizzano questo p. sono tre: l'introduzione della causa, l'istruzione della causa, a sua volta sdoppiata nelle fasi di trattazione e istruzione probatoria, e la decisione della causa, che può dare origine a una sentenza o a un'ordinanza. Quando più p. relativi alla stessa causa vengono svolti davanti allo stesso organo giudiziale, spetta a quest'ultimo, nella figura del giudice istruttore o del presidente, il compito di riunirli. ║ Avviso di p.: V. INFORMAZIONE DI GARANZIA. ║ P. sommario: forma veloce di p. giudiziario prevista dalla legge per facilitare la soluzione di controversie minori. • Dir. amm. - P. amministrativo: l'insieme di tutti quegli atti amministrativi compiuti da uno o più organi in conformità della legge per arrivare alla formazione di un dato provvedimento. Questo specifico p. è governato dalla L. 7-8-1990, n. 241: essa consta di sei capi (principi; responsabili del p.; partecipazione; semplificazione dell'azione amministrativa; accesso ai documenti; disposizioni finali) e contiene i principi generali inerenti all'azione amministrativa (economicità, efficacia, pubblicità e non aggravamento). Viene inoltre garantita, al fine di favorire la trasparenza e l'imparzialità nell'azione amministrativa, l'accessibilità ai documenti amministrativi non coperti da segreto o da divieto di divulgazione.