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Probiviro.

(dalla locuzione latina probus vir: uomo onesto). Persona saggia o esperta, che le parti nominano per risolvere una controversia, per portare a conclusione un contratto o per comporre un qualsiasi conflitto di interessi. • Dir. - L'istituto dei p. ebbe origine in epoca medioevale e si diffuse soprattutto in Francia. Per quanto riguarda l'Italia, si hanno notizie della presenza dei p. negli statuti di numerose corporazioni di arti e mestieri, all'interno delle quali esercitavano vere e proprie funzioni giurisdizionali. Con il passare del tempo l'istituto assunse carattere permanente e i p. poterono emanare norme di diritto a tutti gli effetti. In età moderna l'istituto dei p. fu progressivamente indebolito con il prevalere della tendenza alla riduzione delle giurisdizioni speciali e all'eliminazione delle corporazioni; in Italia i p. vennero istituiti nel 1893 come collegio arbitrale facoltativo all'interno del settore industriale, con la funzione di risolvere eventuali conflitti di lavoro. L'istituto, tuttavia, dopo aver incontrato grosse difficoltà fu soppresso nel 1928. Attualmente la figura del p. è quella di un privato che, affiancato in genere da due colleghi, svolge funzioni concernenti la materia disciplinare all'interno di società, associazioni, enti, ecc. Non ha una giurisdizione vera e propria, anche se le sue decisioni sono impugnabili davanti all'autorità giudiziaria.