Qualità di chi è previdente e, in relazione a difficoltà
future, adotta tempestivamente le misure necessarie per il loro superamento.
║ Complesso dei provvedimenti adottati direttamente dallo Stato, o da
organismi ed enti pubblici istituiti appositamente, al fine di assicurare ai
cittadini il mantenimento di un adeguato livello di vita anche quando si trovino
in condizione di inabilità al lavoro. • Dir. -
P.
sociale:
insieme di attività svolte direttamente dalla Stato
(
p. obbligatoria) o da enti autorizzati (
p. integrativa) volte a
garantire un adeguato sostegno economico in relazione a particolari
difficoltà (infortunio, malattia, disoccupazione involontaria, ecc.) o al
termine della vita lavorativa (pensioni di anzianità, vecchiaia, assegno
sociale; V. PENSIONE). La
p. sociale
ha il compito di assicurare tanto il settore assicurativo vero e proprio
(malattia, casi di incidenti sul lavoro, invalidità totale o parziale,
permanente o temporanea, ecc.) quanto quello pensionistico, entrambi finanziati
dai contributi versati dai lavoratori stessi e dai datori di lavoro durante la
loro attività. Secondo un'accezione più ampia, la
p.
sociale dovrebbe comprendere anche la tutela della salute dei cittadini (che in
Italia fa capo al Servizio Sanitario Nazionale) e l'assistenza a servizio degli
indigenti. Tutte le politiche di
p. caratterizzano i sistemi di
Welfare State (V.) dettando l'indirizzo di
molta parte della spesa pubblica. La graduale introduzione di forme, prima
volontarie poi obbligatorie, di assicurazione per i lavoratori subordinati e
autonomi, ha lo scopo di porre i cittadini in condizioni sufficienti a
fronteggiare sia difficoltà impreviste sia la fine dell'attività
lavorativa. Tale sistema si basa sul principio del graduale accumulo da parte
del lavoratore di quote di risparmio che, convogliate e gestite da appositi
istituti, garantiscono la copertura finanziaria al sostegno economico nelle
situazioni previste. Per quanto riguarda la costituzione dei fondi relativi
all'infortunistica e le malattie cosiddette professionali, l'onere contributivo
ricade interamente sui datori di lavoro, mentre per gli altri settori il peso
è ripartito su tutte le categorie produttive. Anche lo Stato, con
l'evoluzione del sistema, ha assunto un ruolo nella costituzione della copertura
finanziaria (fiscalizzazione degli oneri sociali). ║ In Italia gli esordi
di una legislazione previdenziale risalgono ai primi anni dopo l'unificazione:
un disegno di legge elaborato da Cavour agì sul coordinamento delle
attività degli istituti di beneficenza e istituì, come
integrazione, una cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia. Questi
provvedimenti, tuttavia, risultarono inefficaci e il sostegno ai lavoratori, in
caso di malattia o di inabilità al lavoro, rimase affidato alle casse di
mutuo soccorso, organizzate autonomamente all'interno del movimento operaio.
Successivamente, verso la fine del XIX sec., le mutate condizioni politiche e
sociali e il maggiore peso assunto nella società dalle organizzazioni
operaie portarono la classe dirigente italiana a considerare con maggiore
concretezza e organicità la questione previdenziale. Il primo intervento
specifico si ebbe nel settore dell'infortunistica: infatti, il rapido sviluppo
tecnologico e la generalizzata introduzione di nuove tecniche di lavorazione,
mediante l'uso di nuove macchine, incisero sulla frequenza degli incidenti sul
lavoro - causati anche dai ritmi di lavoro troppo rapidi nella grande industria.
Dapprima si introdusse un tipo di assicurazione volontaria tra i lavoratori, che
ebbe però poco successo perché comportava una decurtazione dei
salari già bassi. Per questa ragione si rese necessario l'intervento
statale: nel 1898 fu istituita, per il settore industriale, la Cassa Nazionale
Infortuni, alla quale venne affidata la gestione dell'assicurazione
obbligatoria. Inizialmente, il versamento delle contribuzioni assicurative fu
ripartito tra lavoratore e datore di lavoro, mentre la prova dell'avvenuto
infortunio rimase a carico del lavoratore stesso; successivamente, e in seguito
alla pressione delle organizzazioni operaie, spettò all'imprenditore sia
la prova dell'infortunio sia l'intero onere assicurativo, in quanto
l'imprenditore era considerato responsabile legale degli incidenti verificatisi
durante le ore di lavoro o direttamente legati al lavoro stesso. Nel corso della
prima guerra mondiale, il movimento operaio riuscì a ottenere che
l'assicurazione fosse riconosciuta al lavoratore anche in mancanza di accordi
espliciti tra imprenditore e maestranze al riguardo; l'assicurazione era,
dunque, attiva e valida fin dalla stipulazione del rapporto di lavoro. Nel
periodo compreso fra le due guerre mondiali, fu incrementato il numero delle
cause da considerare lesive della capacità produttiva del lavoratore e
dunque da includere nella legislazione in materia di
p. sociale. Nel 1937
cominciò a operare l'Istituto Nazionale Assicurazione Malattie
(V. INAM), accentrando l'attività dei diversi istituti privati o di beneficenza che
si erano occupati fino ad allora dell'assistenza ai lavoratori dipendenti in
caso di malattia. La Costituzione repubblicana del 1948, all'art. 38, riconobbe
esplicitamente come un diritto dei lavoratori la garanzia della sussistenza
propria e dei familiari; essa sancì il principio dell'obbligo da parte
dello Stato di provvedere alla costituzione di organi e istituti predisposti a
fornire ai lavoratori le prestazioni previdenziali. In Italia, attualmente,
l'ente previdenziale che gestisce la maggior parte della
p. sociale
è l'INPS (V.), affiancato da altri istituti
pubblici ma autonomi, preposti alla
p. di particolari categorie di
professionisti. Nel 1992, si rese evidente la crisi finanziaria del sistema
previdenziale pubblico, tale soprattutto per l'unificazione dei problemi
strettamente assicurativi e di quelli più propriamente pensionistici,
fatto che ha comportato il ripristino per legge di assicurazioni previdenziali
integrative e volontarie e una revisione dei metodi di copertura finanziaria
agli oneri economici del sistema pensionistico (V. PENSIONE), culminata nella riforma del 1995, di cui, peraltro, è
già stata predisposta una revisione entro l'anno 2000.