Adozione di un comportamento o di provvedimenti particolari per cautelarsi da un
danno, da un male futuro e, in generale, per impedire pericoli o mali sociali di
vario genere. Il termine può essere applicato sia al campo medico, dove
sostituisce con meno vigore il termine profilassi (
p. dell'AIDS, p.
dell'alcolismo), sia al campo della disciplina del lavoro (
p. degli
infortuni sul lavoro), sia al campo
sociale (p. della sicurezza
sociale), sia al campo giuridico (V. OLTRE).
"Autopalpazione della mammella" di Giancarlo Pagliarin
║
Istituti di p. e di pena: denominazione generica che indica le
carceri e i riformatori minorili. ║ Preconcetto, idea predefinita,
opinione formulata a priori, pregiudizio
. • Dir. - Criterio che
disciplina la litispendenza, ovvero la contemporanea messa a giudizio di una
stessa lite ad opera di due giudici. La competenza di giudizio spetta, in questo
caso, al giudice al quale è stata sottoposta per primo la vicenda, fede
facendo la data di notifica. Analogamente si definisce
principio della p.
la preferenza, in caso di conflitto di diritti, accordata a quello sorto per
primo. ║
Misure di p.: i provvedimenti presi dall'autorità
giudiziaria o da quella amministrativa nei confronti di quei cittadini
considerati pericolosi indipendentemente dal fatto che abbiano o meno commesso
reato. I soggetti ai quali possono essere applicate le misure di
p. sono:
coloro che abitualmente si dedicano a traffici delittuosi; coloro la cui
condotta o il cui tenore di vita facciano ritenere che operino
nell'illegalità; coloro che sono dediti a comportamenti che offendono o
mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni. Misure di
p. possono essere: rimpatrio con foglio di via obbligatorio; sorveglianza
speciale; divieto di residenza in determinati luoghi; eventuale sequestro
cautelare dei beni della persona in questione.