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Prevenzione.

Adozione di un comportamento o di provvedimenti particolari per cautelarsi da un danno, da un male futuro e, in generale, per impedire pericoli o mali sociali di vario genere. Il termine può essere applicato sia al campo medico, dove sostituisce con meno vigore il termine profilassi (p. dell'AIDS, p. dell'alcolismo), sia al campo della disciplina del lavoro (p. degli infortuni sul lavoro), sia al campo sociale (p. della sicurezza sociale), sia al campo giuridico (V. OLTRE).
"Autopalpazione della mammella" di Giancarlo Pagliarin

Istituti di p. e di pena: denominazione generica che indica le carceri e i riformatori minorili. ║ Preconcetto, idea predefinita, opinione formulata a priori, pregiudizio. • Dir. - Criterio che disciplina la litispendenza, ovvero la contemporanea messa a giudizio di una stessa lite ad opera di due giudici. La competenza di giudizio spetta, in questo caso, al giudice al quale è stata sottoposta per primo la vicenda, fede facendo la data di notifica. Analogamente si definisce principio della p. la preferenza, in caso di conflitto di diritti, accordata a quello sorto per primo. ║ Misure di p.: i provvedimenti presi dall'autorità giudiziaria o da quella amministrativa nei confronti di quei cittadini considerati pericolosi indipendentemente dal fatto che abbiano o meno commesso reato. I soggetti ai quali possono essere applicate le misure di p. sono: coloro che abitualmente si dedicano a traffici delittuosi; coloro la cui condotta o il cui tenore di vita facciano ritenere che operino nell'illegalità; coloro che sono dediti a comportamenti che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni. Misure di p. possono essere: rimpatrio con foglio di via obbligatorio; sorveglianza speciale; divieto di residenza in determinati luoghi; eventuale sequestro cautelare dei beni della persona in questione.