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Preventivo.

Che previene, che può o si prefigge di prevedere ed evitare il verificarsi di eventi dannosi o comunque non desiderati. ║ Che si fa in precedenza, in anticipo. ║ Provvedimenti p.: misure adottate in relazione al sopraggiungere di situazioni o accadimenti pericolosi, al fine di ridurre i rischi ad essi inerenti. ║ Censura p.: esercitata sugli spettacoli, sui libri, sulle opere a stampa, su qualsiasi mezzo d'informazione prima che vengano pubblicati o resi accessibili al pubblico. ║ Carcerazione p.: carcerazione, a carico di un indagato, che precede il processo o la condanna definitiva, che può essere richiesta e comminata nell'ambito dei provvedimenti di custodia cautelare (V. CUSTODIA). • Bot. - In riferimento alle gemme dei vegetali, il termine è sinonimo di dormiente e indica l'elemento germinativo che la pianta produce e mantiene come riserva per prevenire la propria morte. • Dir. - Istruzione p.: procedimento per la raccolta dei mezzi di prova attuato anteriormente o comunque separatamente dall'ordinario processo civile. Gli artt. 692-699 del nuovo Codice di Procedura Civile sono preposti alla disciplina di tale istituto, che ha il compito di assicurare, in vista di un giudizio o a giudizio già in corso, la raccolta di mezzi prova che altrimenti potrebbero venire meno pur essendo potenzialmente necessari alla decisione del giudice. Gli atti previsti per l'istruzione p. sono: assunzione di testimoni a futura memoria, accertamento tecnico p. e ispezione giudiziaria p., per la verifica di stato, qualità e condizione sia di luoghi e cose, sia di persone. I mezzi di prova raccolti mediante l'istruzione p. non sono esenti dalle questioni di ammissibilità e rilevanza e possono anche essere rinnovabili al momento del giudizio di merito. Il processo di istruzione p. è attivato mediante istanza di ricorso di una delle parti interessate; a giudizio di merito instaurato o in fase di istruttoria l'istanza può essere presentata anche oralmente. Il giudice competente decide sull'opportunità o meno di avviare il procedimento di istruzione p. con sentenza non impugnabile. • Econ. - Bilancio p.: documento contabile in cui vengono specificate e documentate le cifre di previsione per la gestione di un'azienda nel corso di un anno o in relazione a specifiche operazioni finanziarie. ║ Bilancio p. dello Stato: il complesso delle previsioni di entrate e di uscite dello Stato che il Governo presenta al Parlamento, per l'approvazione, sotto forma di legge di bilancio. Essa deve essere messa in votazione entro il 31 dicembre di ogni anno in riferimento alla gestione finanziaria dello Stato per l'anno successivo; in caso di mancata approvazione entro questo temine, la legge prevede l'esercizio provvisorio, per un massimo di quattro mesi. ║ P. di cassa: documento contabile redatto dal ministero del Tesoro, su dati forniti dalla Ragioneria di Stato, che indica incassi e pagamenti previsti sia nella gestione di bilancio sia in conto debiti e crediti della Tesoreria. Tale documento è soggetto a revisione trimestrale. ║ P. economico: calcolo relativo a spese e redditi, costi e ricavi in riferimento a un singolo periodo di un esercizio economico o finanziario. ║ P. d'impianto: documento di previsione redatto in relazione ai costi di costituzione, ristrutturazione o installazione di impianti, aziende, attività, ecc. • Med. - Medicina p.: branca della medicina che elabora e attua un complesso di interventi in grado di ostacolare o quantomeno controllare il verificarsi di eventi patologici a carico di un singolo o della comunità.