Che previene, che può o si prefigge di prevedere ed evitare il
verificarsi di eventi dannosi o comunque non desiderati. ║ Che si fa in
precedenza, in anticipo. ║
Provvedimenti p.:
misure adottate
in relazione al sopraggiungere di situazioni o accadimenti pericolosi, al fine
di ridurre i rischi ad essi inerenti. ║
Censura p.: esercitata
sugli spettacoli, sui libri, sulle opere a stampa, su qualsiasi mezzo
d'informazione prima che vengano pubblicati o resi accessibili al pubblico.
║
Carcerazione p.: carcerazione, a carico di un indagato, che
precede il processo o la condanna definitiva, che può essere richiesta e
comminata nell'ambito dei provvedimenti di custodia cautelare
(V. CUSTODIA). • Bot. - In riferimento alle
gemme dei vegetali, il termine è sinonimo di
dormiente e
indica l'elemento germinativo che la pianta produce e mantiene come riserva per
prevenire la propria morte. • Dir. -
Istruzione p.: procedimento
per la raccolta dei mezzi di prova attuato anteriormente o comunque
separatamente dall'ordinario processo civile. Gli artt. 692-699 del nuovo Codice
di Procedura Civile sono preposti alla disciplina di tale istituto, che ha il
compito di assicurare, in vista di un giudizio o a giudizio già in corso,
la raccolta di mezzi prova che altrimenti potrebbero venire meno pur essendo
potenzialmente necessari alla decisione del giudice. Gli atti previsti per
l'istruzione
p. sono: assunzione di testimoni a futura memoria,
accertamento tecnico
p. e ispezione giudiziaria
p., per la
verifica di stato, qualità e condizione sia di luoghi e cose, sia di
persone. I mezzi di prova raccolti mediante l'istruzione
p. non sono
esenti dalle questioni di ammissibilità e rilevanza e possono anche
essere rinnovabili al momento del giudizio di merito. Il processo di istruzione
p. è attivato mediante istanza di ricorso di una delle parti
interessate; a giudizio di merito instaurato o in fase di istruttoria l'istanza
può essere presentata anche oralmente. Il giudice competente decide
sull'opportunità o meno di avviare il procedimento di istruzione
p. con sentenza non impugnabile. • Econ. -
Bilancio p.:
documento contabile in cui vengono specificate e documentate le cifre di
previsione per la gestione di un'azienda nel corso di un anno o in relazione a
specifiche operazioni finanziarie. ║
Bilancio p. dello Stato: il
complesso delle previsioni di entrate e di uscite dello Stato che il Governo
presenta al Parlamento, per l'approvazione, sotto forma di legge di bilancio.
Essa deve essere messa in votazione entro il 31 dicembre di ogni anno in
riferimento alla gestione finanziaria dello Stato per l'anno successivo; in caso
di mancata approvazione entro questo temine, la legge prevede l'esercizio
provvisorio, per un massimo di quattro mesi. ║
P. di cassa:
documento contabile redatto dal ministero del Tesoro, su dati forniti dalla
Ragioneria di Stato, che indica incassi e pagamenti previsti sia nella gestione
di bilancio sia in conto debiti e crediti della Tesoreria. Tale documento
è soggetto a revisione trimestrale. ║
P. economico: calcolo
relativo a spese e redditi, costi e ricavi in riferimento a un singolo periodo
di un esercizio economico o finanziario. ║
P. d'impianto: documento
di previsione redatto in relazione ai costi di costituzione, ristrutturazione o
installazione di impianti, aziende, attività, ecc. • Med. -
Medicina p.: branca della medicina che elabora e attua un complesso di
interventi in grado di ostacolare o quantomeno controllare il verificarsi di
eventi patologici a carico di un singolo o della comunità.