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Prevaricazione.

Atto ed effetto del prevaricare. Abuso del proprio potere allo scopo di ottenere un vantaggio o un guadagno illecito. • Dir. - In passato, il termine indicava atti di malversazione o di peculato da parte di pubblici ufficiali o di militari. Attualmente con p. la dottrina indica i reati previsti dagli artt. 380-382 Cod. Pen.: patrocinio o consulenza infedele, infedeltà al mandato del patrocinatore o del consulente tecnico, millantato credito del patrocinatore. 1) Patrocinio o consulenza infedele: si configura quando il patrocinatore o il consulente tecnico, violando i propri doveri professionali, arreca danno al suo assistito. È prevista l'aggravante nel caso di collusione con la parte avversa e nel caso in cui la parte lesa sia in giudizio come imputato. La pena prevista è la reclusione da uno a tre anni, aumentata fino a un terzo in presenza delle aggravanti, e una multa. 2) Infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico: si configura quando il patrocinio venga reso, in un procedimento giudiziario, contemporaneamente a entrambe le parti, anche per interposta persona. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa. 3) Millantato credito del patrocinatore: si configura quando il patrocinatore millanti credito presso il giudice, il pubblico ministero, un testimone, un perito, ecc. allo scopo di estorcere denaro al patrocinato. La pena prevista è la reclusione da due a otto anni e una multa. Ciascuno dei reati esaminati prevede in aggiunta la pena dell'interdizione dai pubblici uffici e dalla professione.