Atto ed effetto del prevaricare. Abuso del proprio potere allo scopo di ottenere
un vantaggio o un guadagno illecito. • Dir. - In passato, il termine
indicava atti di malversazione o di peculato da parte di pubblici ufficiali o di
militari. Attualmente con
p. la dottrina indica i reati previsti dagli
artt. 380-382 Cod. Pen.: patrocinio o consulenza infedele, infedeltà al
mandato del patrocinatore o del consulente tecnico, millantato credito del
patrocinatore. 1)
Patrocinio o
consulenza infedele: si configura
quando il patrocinatore o il consulente tecnico, violando i propri doveri
professionali, arreca danno al suo assistito. È prevista l'aggravante nel
caso di collusione con la parte avversa e nel caso in cui la parte lesa sia in
giudizio come imputato. La pena prevista è la reclusione da uno a tre
anni, aumentata fino a un terzo in presenza delle aggravanti, e una multa. 2)
Infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico: si configura
quando il patrocinio venga reso, in un procedimento giudiziario,
contemporaneamente a entrambe le parti, anche per interposta persona. La pena
prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa. 3)
Millantato credito del patrocinatore: si configura quando il
patrocinatore millanti credito presso il giudice, il pubblico ministero, un
testimone, un perito, ecc. allo scopo di estorcere denaro al patrocinato. La
pena prevista è la reclusione da due a otto anni e una multa. Ciascuno
dei reati esaminati prevede in aggiunta la pena dell'interdizione dai pubblici
uffici e dalla professione.