Uso di un marchio non registrato in momento precedente alla registrazione del
marchio medesimo da parte di terzi. Il legislatore (art. 2.571 Cod. Civ.) tutela
il soggetto del
p. di un marchio, dando a questi la facoltà di
continuare ad avvalersene, purché ciò accada secondo le medesime
modalità e limiti con cui ne faceva uso anteriormente alla registrazione
da parte di terzi. Il decreto legislativo 4-12-1992, n. 480, che attua la
direttiva CE in materia, non ha modificato sostanzialmente la disciplina del
p.