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Preuso.

Uso di un marchio non registrato in momento precedente alla registrazione del marchio medesimo da parte di terzi. Il legislatore (art. 2.571 Cod. Civ.) tutela il soggetto del p. di un marchio, dando a questi la facoltà di continuare ad avvalersene, purché ciò accada secondo le medesime modalità e limiti con cui ne faceva uso anteriormente alla registrazione da parte di terzi. Il decreto legislativo 4-12-1992, n. 480, che attua la direttiva CE in materia, non ha modificato sostanzialmente la disciplina del p.