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Pretore.

(dal latino praetor, der. di praeire: andare avanti, riferito a chi precede l'esercito). Dir. rom. - In origine, supremo magistrato della Repubblica, che rivestiva anche il ruolo di comandante della legione; più tardi tale titolo fu sostituito da quello di console. P. in senso stretto rimase il terzo magistrato, con funzioni esclusivamente giurisdizionali; a partire dal 367 a.C., con il nome di praetor urbanus, egli era incaricato di amministrare la giustizia in Roma. A questa figura si aggiunse nel 243 a.C. quella del praetor peregrinus, che si occupava di amministrare la giurisdizione tra i cittadini romani e i forestieri di varia provenienza. Con l'ampliarsi del dominio romano, e in particolare con la creazione delle province di Sicilia e di Sardegna, il numero dei p. si accrebbe e fu portato a quattro, per giungere in seguito a sei e, con Silla, a otto. Ulteriori variazioni subì anche sotto Cesare e Augusto. Eletto nei comizi centuriati, il p. doveva possedere i requisiti stabiliti dalla lex Villia annalis sul cursus honorum e doveva sottoporsi all'intercessio del console, dei tribuni della plebe, degli altri p. La carica era della durata di un anno circa e poteva essere prolungata nel tempo in seguito ad attribuzione del titolo di propretore. Le competenze di ogni p., dette provinciae praetoriae, erano fissate in senato mediante sorteggio. Con il principato aumentarono le funzioni giudiziarie del p. e si verificarono molti casi di giurisdizione volontaria (pretura tutelare, ecc.), ma furono anche attuate alcune sostanziali variazioni: ai p. fu tolto il governo delle province e, in ambito giuridico, fu notevolmente ristretta la competenza nelle quaestiones criminali. Anche la modalità elettiva mutò, con il trasferimento della sede del voto in Senato e la scelta del p. dietro raccomandazione (commendatio) dell'imperatore. La lex Cornelia del 67 a.C. stabilì il limite delle prescrizioni del p. in quelle emanate durante il proprio editto perpetuo. Restrizioni simili aveva anche il praetor peregrinus, figura mediante la quale lo ius gentium riuscì ad acquisire il proprio riconoscimento. • Dir. - Nel diritto italiano, magistrato la cui competenza territoriale coincide col mandamento. Ha sede in ogni capoluogo di circondario ed è giudice monocratico; oltre al p. titolare, alla pretura possono essere addetti anche uno o più magistrati e vicepretori onorari, nominati per un periodo di tre anni tra notai, laureati in Legge e procuratori di età superiore ai 25 anni. Tra le funzioni proprie del p. sono contemplate: quella di giudice in materia civile in primo grado e in appello; di giudice in primo grado nelle controversie individuali di lavoro; di giudice tutelare; di giudice in materia penale. In materia civile, in base all'art. 8 Cod. Proc. Civ. e alla L. 20-12-1995 n. 34, il p. è competente per le cause relative a beni sia immobili che non, di valore non superiore alla cifra di 50.000.000, in caso non siano di competenza del giudice di pace. Il p. è inoltre competente, qualsiasi sia il loro valore: per le azioni possessorie; per le denunce di nuova opera e di danno temuto (eccetto nei casi esposti agli artt. 704 e 668); per le cause riguardanti rapporti di comodato di immobili urbani e di locazione e per quelle di affitto di aziende (se non sono di competenza delle sezioni speciali agrarie); per la consegna, il rilascio e l'espropriazione forzata di crediti e di cose immobili; per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare (art. 16). Nelle controversie individuali del lavoro è competente in quanto giudice del lavoro. In ambito di procedimenti cautelari, il p. può emettere i provvedimenti richiesti sia nel caso in cui sia competente a conoscere il merito della causa, sia qualora tale competenza appartenga al giudice di pace (artt. 669 ter e 669 quater Cod. Proc. Civ.). In caso di urgenza eccezionale, ha facoltà di provvedere all'istruzione preventiva (art. 693). Possiede numerose attribuzioni, inoltre, in materia di arbitrato, giurisdizione volontaria (art. 825), opposizione alle ordinanze di applicazione delle sanzioni amministrative (L. 24-11-1981, n. 689, artt. 22 e 23), di fallimento a procedimento sommario (artt. 155-159 R.D. 16-3-1942, n. 267). In materia penale, il p. ha competenza per i reati la cui relativa pena detentiva non sia "superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva" (art. 7 Cod. di Proc. Pen.). All'interno della serie di reati di cui il p. ha competenza sono contemplati, tra gli altri: maltrattamenti in famiglia, rissa, furto e truffa aggravati, resistenza, minaccia o violenza a pubblico ufficiale, omicidio colposo, ecc. Rientra tra le mansioni del p., inoltre, l'applicazione delle sanzioni connesse al mancato rispetto dei provvedimenti amministrativi assunti dal prefetto nei confronti di consumatori di sostanze stupefacenti (art. 16 L. 9-6-1990, n. 162). In seguito all'entrata in vigore del nuovo Codice di Procedura Penale il p., prima contemporaneamente giudice e pubblico ufficiale, ha acquisito il ruolo di giudice del dibattimento, che esercita presso la pretura circondariale o una sua sezione distaccata. Lo svolgimento dell'azione penale consiste sostanzialmente nella presa di contatto dell'organo dell'accusa con il giudice tramite decreto di citazione a giudizio emesso direttamente dal pubblico ministero, oppure con la messa in atto dei procedimenti speciali. La richiesta di archiviazione risulta invece alternativa al promovimento dell'azione penale. Tra gli elementi peculiari del procedimento pretorile vi sono l'assenza dell'udienza preliminare e la possibilità che il dibattimento abbia luogo in "sezioni distaccate" della pretura, sebbene le indagini preliminari si svolgano sempre nell'ufficio di Procura con sede nel capoluogo. In base alle diverse competenze, le preture vengono distinte in sezioni civili, penali e promiscue. La L. 1-2-1989 n. 30 (integrata da successive leggi e, infine, dalla L. 11-7- 1989 n. 251) e il D.P.R. 22-9-1988 n. 449 hanno stabilito una definitiva riorganizzazione degli uffici pretorili. Presso la pretura è stato istituito un ufficio del pubblico ministero simmetrico all'ufficio con sede presso il Tribunale; si è inoltre disposto che gli uffici pretorili siano "circondariali" e abbiano sede nei preesistenti capoluoghi di circondario e, in ogni caso, in tutti i capoluoghi di provincia che non siano sede di Tribunale. Tutte le altre preture, che non hanno sede nel capoluogo di circondario, sono considerate dunque "sedi distaccate" della pretura circondariale.