(dal latino
praetor, der. di
praeire: andare avanti, riferito a
chi precede l'esercito). Dir. rom. - In origine, supremo magistrato della
Repubblica, che rivestiva anche il ruolo di comandante della legione; più
tardi tale titolo fu sostituito da quello di
console.
P. in senso
stretto rimase il terzo magistrato, con funzioni esclusivamente giurisdizionali;
a partire dal 367 a.C., con il nome di
praetor urbanus, egli era
incaricato di amministrare la giustizia in Roma. A questa figura si aggiunse nel
243 a.C. quella del
praetor peregrinus, che si occupava di amministrare
la giurisdizione tra i cittadini romani e i forestieri di varia provenienza. Con
l'ampliarsi del dominio romano, e in particolare con la creazione delle province
di Sicilia e di Sardegna, il numero dei
p. si accrebbe e fu portato a
quattro, per giungere in seguito a sei e, con Silla, a otto. Ulteriori
variazioni subì anche sotto Cesare e Augusto. Eletto nei comizi
centuriati, il
p. doveva possedere i requisiti stabiliti dalla
lex
Villia annalis sul
cursus honorum e doveva sottoporsi
all'
intercessio del console, dei tribuni della plebe, degli altri
p.
La carica era della durata di un anno circa e poteva essere prolungata nel
tempo in seguito ad attribuzione
del titolo di
propretore. Le
competenze di ogni
p., dette
provinciae praetoriae, erano fissate
in senato mediante sorteggio. Con il principato aumentarono le funzioni
giudiziarie del
p. e si verificarono molti casi di giurisdizione
volontaria (pretura tutelare, ecc.), ma furono anche attuate alcune sostanziali
variazioni: ai
p. fu tolto il governo delle province e, in ambito
giuridico, fu notevolmente ristretta la competenza nelle
quaestiones
criminali. Anche la modalità elettiva mutò, con il
trasferimento della sede del voto in Senato e la scelta del
p. dietro
raccomandazione (
commendatio) dell'imperatore. La
lex Cornelia del
67 a.C. stabilì il limite delle prescrizioni del
p. in quelle
emanate durante il proprio editto perpetuo. Restrizioni simili aveva anche il
praetor peregrinus, figura mediante la quale lo
ius gentium
riuscì ad acquisire il proprio riconoscimento. • Dir. - Nel
diritto italiano, magistrato la cui competenza territoriale coincide col
mandamento. Ha sede in ogni capoluogo di circondario ed è giudice
monocratico; oltre al
p. titolare, alla pretura possono essere addetti
anche uno o più magistrati e
vicepretori onorari, nominati per un
periodo di tre anni tra notai, laureati in Legge e procuratori di età
superiore ai 25 anni. Tra le funzioni proprie del
p. sono contemplate:
quella di giudice in materia civile in primo grado e in appello; di giudice in
primo grado nelle controversie individuali di lavoro; di giudice tutelare; di
giudice in materia penale. In materia civile, in base all'art. 8 Cod. Proc. Civ.
e alla L. 20-12-1995 n. 34, il
p. è competente per le cause
relative a beni sia immobili che non, di valore non superiore alla cifra di
50.000.000, in caso non siano di competenza del giudice di pace. Il
p.
è inoltre competente, qualsiasi sia il loro valore: per le azioni
possessorie; per le denunce di nuova opera e di danno temuto (eccetto nei casi
esposti agli artt. 704 e 668); per le cause riguardanti rapporti di comodato di
immobili urbani e di locazione e per quelle di affitto di aziende (se non sono
di competenza delle sezioni speciali agrarie); per la consegna, il rilascio e
l'espropriazione forzata di crediti e di cose immobili; per l'esecuzione forzata
degli obblighi di fare e di non fare (art. 16). Nelle controversie individuali
del lavoro è competente in quanto giudice del lavoro. In ambito di
procedimenti cautelari, il
p. può emettere i provvedimenti
richiesti sia nel caso in cui sia competente a conoscere il merito della causa,
sia qualora tale competenza appartenga al giudice di pace (artt. 669 ter e 669
quater Cod. Proc. Civ.). In caso di urgenza eccezionale, ha facoltà di
provvedere all'istruzione preventiva (art. 693). Possiede numerose attribuzioni,
inoltre, in materia di arbitrato, giurisdizione volontaria (art. 825),
opposizione alle ordinanze di applicazione delle sanzioni amministrative (L.
24-11-1981, n. 689, artt. 22 e 23), di fallimento a procedimento sommario (artt.
155-159 R.D. 16-3-1942, n. 267). In materia penale, il
p. ha competenza
per i reati la cui relativa pena detentiva non sia "superiore nel massimo a
quattro anni, ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena
detentiva" (art. 7 Cod. di Proc. Pen.). All'interno della serie di reati di
cui il
p. ha competenza sono contemplati, tra gli altri: maltrattamenti
in famiglia, rissa, furto e truffa aggravati, resistenza, minaccia o violenza a
pubblico ufficiale, omicidio colposo, ecc. Rientra tra le mansioni del
p., inoltre, l'applicazione delle sanzioni connesse al mancato rispetto
dei provvedimenti amministrativi assunti dal prefetto nei confronti di
consumatori di sostanze stupefacenti (art. 16 L. 9-6-1990, n. 162). In seguito
all'entrata in vigore del nuovo Codice di Procedura Penale il
p.,
prima contemporaneamente giudice e pubblico ufficiale,
ha acquisito
il ruolo di giudice del dibattimento, che esercita presso la pretura
circondariale o una sua sezione distaccata. Lo svolgimento dell'azione penale
consiste sostanzialmente nella presa di contatto dell'organo dell'accusa con il
giudice tramite decreto di citazione a giudizio emesso direttamente dal pubblico
ministero, oppure con la messa in atto dei procedimenti speciali. La richiesta
di archiviazione risulta invece alternativa al promovimento dell'azione penale.
Tra gli elementi peculiari del procedimento pretorile vi sono l'assenza
dell'udienza preliminare e la possibilità che il dibattimento abbia luogo
in "sezioni distaccate" della pretura, sebbene le indagini preliminari
si svolgano sempre nell'ufficio di Procura con sede nel capoluogo. In base alle
diverse competenze, le preture vengono distinte in sezioni civili, penali e
promiscue. La L. 1-2-1989 n. 30 (integrata da successive leggi e, infine, dalla
L. 11-7- 1989 n. 251) e il D.P.R. 22-9-1988 n. 449 hanno stabilito una
definitiva riorganizzazione degli uffici pretorili. Presso la pretura è
stato istituito un ufficio del pubblico ministero simmetrico all'ufficio con
sede presso il Tribunale; si è inoltre disposto che gli uffici pretorili
siano "circondariali" e abbiano sede nei preesistenti capoluoghi di
circondario e, in ogni caso, in tutti i capoluoghi di provincia che non siano
sede di Tribunale. Tutte le altre preture, che non hanno sede nel capoluogo di
circondario, sono considerate dunque "sedi distaccate" della pretura
circondariale.