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Presupposto.

Ciò che costituisce la premessa di un'argomentazione, di un ragionamento; ciò che deve essere considerato come precedente a qualcosa e sua necessaria condizione. • Dir. - P. processuali: condizioni che devono necessariamente sussistere perché possa verificarsi una qualsiasi pronuncia giudiziaria sulla domanda. I p. si configurano come i requisiti per la costruzione e lo svolgimento del rapporto processuale, a prescindere dalla fondatezza sostanziale della domanda; fattori fondamentali risultano: l'esistenza di un organo giudiziario e di una domanda a lui diretta; il possesso da parte del suddetto organo dei requisiti che lo rendano idoneo a giudicare quella specifica causa; il fatto che le parti del processo siano soggetti di diritto con capacità di agire (capacità di essere parte; capacità processuale) e che in alcuni casi siano rappresentate o assistite da un avvocato o da un procuratore legale (rappresentanza processuale). A questi p. processuali generali se ne aggiungono altri speciali, specifici di ogni particolare tipo di processo. Nel caso in cui manchi un p. processuale, il rapporto processuale si stabilisce ugualmente intorno al dovere del giudice di provvedere; viene dunque meno nel giudice il potere-dovere di provvedere sul merito, ma resta il potere-dovere di manifestare le ragioni per cui il giudice dichiara di non poter provvedere. ║ P. del reato: elementi che condizionerebbero l'esistenza di un determinato reato, pur non essendone parti costitutive; tra essi sono inclusi: il soggetto agente; il bene penalmente tutelato; la norma penale; l'imputabilità. Attualmente la dottrina preferisce parlare di p. della condotta, indicando con questa espressione gli elementi di fatto o di diritto preesistenti alla condotta e da cui essa trae origine perché il reato possa sussistere. Configurandosi come elementi indipendenti dalla volontà dell'agente, rientrano nella sfera dell'elemento soggettivo.