Ciò che costituisce la premessa di un'argomentazione, di un ragionamento;
ciò che deve essere considerato come precedente a qualcosa e sua
necessaria condizione. • Dir. -
P. processuali: condizioni che
devono necessariamente sussistere perché possa verificarsi una qualsiasi
pronuncia giudiziaria sulla domanda. I
p. si configurano come i requisiti
per la costruzione e lo svolgimento del rapporto processuale, a prescindere
dalla fondatezza sostanziale della domanda; fattori fondamentali risultano:
l'esistenza di un organo giudiziario e di una domanda a lui diretta; il possesso
da parte del suddetto organo dei requisiti che lo rendano idoneo a giudicare
quella specifica causa; il fatto che le parti del processo siano soggetti di
diritto con capacità di agire (capacità di essere parte;
capacità processuale) e che in alcuni casi siano rappresentate o
assistite da un avvocato o da un procuratore legale (rappresentanza
processuale). A questi
p. processuali generali se ne aggiungono altri
speciali, specifici di ogni particolare tipo di processo. Nel caso in cui manchi
un
p. processuale, il rapporto processuale si stabilisce ugualmente
intorno al dovere del giudice di provvedere; viene dunque meno nel giudice il
potere-dovere di provvedere sul merito, ma resta il potere-dovere di manifestare
le ragioni per cui il giudice dichiara di non poter provvedere. ║
P.
del reato: elementi che condizionerebbero l'esistenza di un determinato
reato, pur non essendone parti costitutive; tra essi sono inclusi: il soggetto
agente; il bene penalmente tutelato; la norma penale; l'imputabilità.
Attualmente la dottrina preferisce parlare di
p. della condotta,
indicando con questa espressione gli elementi di fatto o di diritto preesistenti
alla condotta e da cui essa trae origine perché il reato possa
sussistere. Configurandosi come elementi indipendenti dalla volontà
dell'agente, rientrano nella sfera dell'elemento soggettivo.