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Presidente.

La persona che, nominata tramite elezioni o per investitura dall'alto, dirige l'attività di un organo collegiale. Può avere poteri di rappresentanza ma può anche essere figura semplicemente onorifica. ║ P. della Repubblica: secondo la Costituzione italiana, il p. della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Non è organo del potere esecutivo, né del legislativo, né del giurisdizionale: egli però organizza e agisce in modo da assicurare la piena attività di tali poteri. La sua elezione avviene da parte del Parlamento riunito in seduta comune, integrato da tre delegati per ogni regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. L'elezione, a scrutinio segreto, viene indetta 30 giorni prima che scada il termine del settennato di presidenza dal p. della Camera, a meno che le Camere siano sciolte o manchi meno di tre mesi alla loro cessazione, nel qual caso l'elezione avrà luogo entro 15 giorni dalla riunione delle nuove Camere. Perché l'elezione sia valida occorre la maggioranza dei due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Può essere eletto p. qualsiasi cittadino italiano che abbia compiuto cinquant'anni e goda dei diritti civili e politici. La carica di p. della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altro ufficio e per questo all'eletto vengono corrisposti un assegno e una dotazione. Prima di assumere l'incarico, il p. eletto giura fedeltà alla Repubblica e piena osservanza della Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune. Al termine del suo mandato il p. resta in Parlamento come senatore a vita. In caso di temporaneo impedimento, le sue funzioni vengono assunte dal p. del Senato. Residenza ufficiale del p. è il palazzo del Quirinale a Roma. Tra le sue competenze vi è quella di inviare messaggi alle Camere; di nominare il p. del Consiglio; di sciogliere le Camere, di indirne le elezioni e di fissarne la prima riunione (durante il semestre bianco, i sei mesi che precedono il termine del mandato, tale facoltà non può, tuttavia, essere esercitata, per evitare la formazione di un nuovo Parlamento favorevole alla sua rielezione); di autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa di Governo; di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti; di indire il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione; di nominare, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato; di nominare altresì cinque senatori a vita. Egli detiene, inoltre, il comando delle forze armate; presiede il Consiglio supremo di difesa e il Consiglio superiore della magistratura; dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere; può concedere la grazia e commutare le pene. Concorre alla composizione della Corte Costituzionale tramite la nomina di cinque giudici. Infine il p. della Repubblica ha poteri che incidono sulle autonomie locali: ha infatti facoltà di sciogliere i Consigli regionali e comunali. Nessuno dei suoi atti è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Il p., infatti, non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi, è messo in stato d'accusa dal Parlamento, riunito in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e viene giudicato dalla Corte Costituzionale, alla quale si affianca un pool di 16 cittadini eletti dal Senato ed estratti a sorte da un elenco messo a disposizione dal Parlamento. Per quanto riguarda eventuali reati penali commessi al di fuori delle sue funzioni, il p. è perseguibile come ogni altro cittadino. Secondo il Codice Penale, chiunque attenti alla vita, all'incolumità o alla libertà personale del p. è punito con l'ergastolo. ║ P. del Consiglio dei ministri: secondo la Costituzione è il responsabile dello Stato e dirige la politica del Governo, mantenendone l'unità d'indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri, nonché esplicando le particolari funzioni amministrative a lui demandate dalla legge. Pur non essendo gerarchicamente superiore ai singoli ministri, piuttosto un primus inter pares, tuttavia, in caso di disaccordo col p., il ministro è tenuto a rassegnare le sue dimissioni, poiché, pur mancando una supremazia gerarchica, sussiste una primazia del p. responsabile dell'indirizzo governativo e quindi anche dell'operato del singolo ministro. Pertanto, al p. del Consiglio la legge riconosce un potere di vigilanza sui suoi ministri, soprattutto in ordine all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, e la facoltà d'intervento per temperare la loro azione individuale nelle iniziative e negli atti che comunque impegnino la politica generale del Governo. Il p. del Consiglio può sospendere l'adozione di atti da parte dei singoli ministri ed è tenuto a concordare con loro le eventuali dichiarazioni che volessero rendere. È inoltre responsabile dell'attività d'informazione per la sicurezza dello Stato e delle scelte in merito al segreto di Stato. Nominato dal p. della Repubblica, viene scelto di norma nella persona del capo del partito o della coalizione di maggioranza. La sua nomina si effettua in tre fasi distinte. La prima, detta di preparazione, vede il capo dello Stato consultare le personalità politiche più importanti del Paese, vale a dire gli ex p., i p. delle Camere e i segretari di partito con i capigruppo parlamentari; la seconda fase, quella di costituzione, rappresenta il momento in cui viene effettivamente dato l'incarico di formare il Governo alla persona prescelta, stilando un programma e proponendo una lista di ministri; infine la terza fase, quella della nomina, vede il prescelto e i suoi ministri accettare ufficialmente l'incarico dopo aver sciolto la riserva e prima di giurare fedeltà nelle mani del capo dello Stato. Per attuare la funzione di coordinamento dell'azione ministeriale, il p. del Consiglio può valersi di organi collegiali composti dai ministri competenti (il cosiddetto Consiglio di Gabinetto) ed eventualmente di esperti da lui stesso nominati con decreto. Poteri temporanei di sostituzione, limitati all'ordinaria amministrazione ha il vice p. del Consiglio: in caso di gravi impedimenti sorge quindi la necessità di formare un nuovo Governo. Il p. del Consiglio è responsabile dei propri atti politici ed è messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza semplice per tutti i reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni, i cosiddetti reati ministeriali, per i quali è perseguibile penalmente in regime di giurisdizione ordinaria. ║ P. della Giunta regionale: rappresentante della Regione, promulga le leggi e i regolamenti regionali e dirige le funzioni amministrative delegate alla Regione dallo Stato. ║ P. della Giunta provinciale: rappresentante della Provincia al quale sono attribuite dalla legge funzioni di rappresentanza giuridica, direzione, coordinazione ed esecuzione.