La persona che, nominata tramite elezioni o per investitura dall'alto, dirige
l'attività di un organo collegiale. Può avere poteri di
rappresentanza ma può anche essere figura semplicemente onorifica.
║
P. della Repubblica: secondo la Costituzione italiana, il
p. della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta
l'unità nazionale. Non è organo del potere esecutivo, né
del legislativo, né del giurisdizionale: egli però organizza e
agisce in modo da assicurare la piena attività di tali poteri. La sua
elezione avviene da parte del Parlamento riunito in seduta comune, integrato da
tre delegati per ogni regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia
assicurata la rappresentanza delle minoranze. L'elezione, a scrutinio segreto,
viene indetta 30 giorni prima che scada il termine del settennato di presidenza
dal
p. della Camera, a meno che le Camere siano sciolte o manchi meno di
tre mesi alla loro cessazione, nel qual caso l'elezione avrà luogo entro
15 giorni dalla riunione delle nuove Camere. Perché l'elezione sia valida
occorre la maggioranza dei due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio
è sufficiente la maggioranza assoluta. Può essere eletto
p.
qualsiasi cittadino italiano che abbia compiuto cinquant'anni e goda dei diritti
civili e politici. La carica di
p. della Repubblica è
incompatibile con qualsiasi altro ufficio e per questo all'eletto vengono
corrisposti un assegno e una dotazione. Prima di assumere l'incarico, il
p. eletto giura fedeltà alla Repubblica e piena osservanza della
Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune. Al termine del suo mandato
il
p. resta in Parlamento come senatore a vita. In caso di temporaneo
impedimento, le sue funzioni vengono assunte dal
p. del Senato. Residenza
ufficiale del
p. è il palazzo del Quirinale a Roma. Tra le sue
competenze vi è quella di inviare messaggi alle Camere; di nominare il
p. del Consiglio; di sciogliere le Camere, di indirne le elezioni e di
fissarne la prima riunione (durante il
semestre bianco, i sei mesi che
precedono il termine del mandato, tale facoltà non può, tuttavia,
essere esercitata, per evitare la formazione di un nuovo Parlamento favorevole
alla sua rielezione); di autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa di Governo; di promulgare le leggi ed emanare i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti; di indire il referendum popolare nei
casi previsti dalla Costituzione; di nominare, nei casi indicati dalla legge, i
funzionari dello Stato; di nominare altresì cinque senatori a vita. Egli
detiene, inoltre, il comando delle forze armate; presiede il Consiglio supremo
di difesa e il Consiglio superiore della magistratura; dichiara lo stato di
guerra deliberato dalle Camere; può concedere la grazia e commutare le
pene. Concorre alla composizione della Corte Costituzionale tramite la nomina di
cinque giudici. Infine il
p. della Repubblica ha poteri che incidono
sulle autonomie locali: ha infatti facoltà di sciogliere i Consigli
regionali e comunali. Nessuno dei suoi atti è valido se non è
controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Il
p., infatti, non è responsabile degli atti compiuti
nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione. In tali casi, è messo in stato d'accusa dal
Parlamento, riunito in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e
viene giudicato dalla Corte Costituzionale, alla quale si affianca un pool di 16
cittadini eletti dal Senato ed estratti a sorte da un elenco messo a
disposizione dal Parlamento. Per quanto riguarda eventuali reati penali commessi
al di fuori delle sue funzioni, il
p. è perseguibile come ogni
altro cittadino. Secondo il Codice Penale, chiunque attenti alla vita,
all'incolumità o alla libertà personale del
p. è
punito con l'ergastolo. ║
P. del Consiglio dei ministri: secondo la
Costituzione è il responsabile dello Stato e dirige la politica del
Governo, mantenendone l'unità d'indirizzo politico e amministrativo,
promuovendo e coordinando l'attività dei ministri, nonché
esplicando le particolari funzioni amministrative a lui demandate dalla legge.
Pur non essendo gerarchicamente superiore ai singoli ministri, piuttosto un
primus inter pares, tuttavia, in caso di disaccordo col
p., il
ministro è tenuto a rassegnare le sue dimissioni, poiché, pur
mancando una supremazia gerarchica, sussiste una primazia del
p.
responsabile dell'indirizzo governativo e quindi anche dell'operato del singolo
ministro. Pertanto, al
p. del Consiglio la legge riconosce un potere di
vigilanza sui suoi ministri, soprattutto in ordine all'esecuzione delle
deliberazioni del Consiglio, e la facoltà d'intervento per temperare la
loro azione individuale nelle iniziative e negli atti che comunque impegnino la
politica generale del Governo. Il
p. del Consiglio può sospendere
l'adozione di atti da parte dei singoli ministri ed è tenuto a concordare
con loro le eventuali dichiarazioni che volessero rendere. È inoltre
responsabile dell'attività d'informazione per la sicurezza dello Stato e
delle scelte in merito al segreto di Stato. Nominato dal
p. della
Repubblica, viene scelto di norma nella persona del capo del partito o della
coalizione di maggioranza. La sua nomina si effettua in tre fasi distinte. La
prima, detta di
preparazione, vede il capo dello Stato consultare le
personalità politiche più importanti del Paese, vale a dire gli ex
p., i
p. delle Camere e i segretari di partito con i capigruppo
parlamentari; la seconda fase, quella di
costituzione, rappresenta il
momento in cui viene effettivamente dato l'incarico di formare il Governo alla
persona prescelta, stilando un programma e proponendo una lista di ministri;
infine la terza fase, quella della
nomina, vede il prescelto e i suoi
ministri accettare ufficialmente l'incarico dopo aver sciolto la riserva e prima
di giurare fedeltà nelle mani del capo dello Stato. Per attuare la
funzione di coordinamento dell'azione ministeriale, il
p. del Consiglio
può valersi di organi collegiali composti dai ministri competenti (il
cosiddetto Consiglio di Gabinetto) ed eventualmente di esperti da lui stesso
nominati con decreto. Poteri temporanei di sostituzione, limitati all'ordinaria
amministrazione ha il vice
p. del Consiglio: in caso di gravi impedimenti
sorge quindi la necessità di formare un nuovo Governo. Il
p. del
Consiglio è responsabile dei propri atti politici ed è messo in
stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza semplice per tutti
i reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni, i cosiddetti reati
ministeriali, per i quali è perseguibile penalmente in regime di
giurisdizione ordinaria. ║
P. della Giunta regionale:
rappresentante della Regione, promulga le leggi e i regolamenti regionali e
dirige le funzioni amministrative delegate alla Regione dallo Stato. ║
P. della Giunta provinciale: rappresentante della Provincia al quale sono
attribuite dalla legge funzioni di rappresentanza giuridica, direzione,
coordinazione ed esecuzione.