(dal latino
praescriptio). Norma, regola, precetto, comando impartito da
chi abbia autorità, competenza o conoscenza in proposito. ║
Segnali di p.: categoria di segnali stradali che indicano
l'obbligatorietà di un comportamento durante la circolazione; nella
maggior parte dei casi si tratta di divieti. Si caratterizzano per la forma,
circolare con bordo rosso, che li distingue dai segnali di pericolo (di forma
triangolare) e dalle indicazioni (di forma rettangolare). ║
P.
mediche: la terapia o la profilassi prescritta dal medico, comprendente
l'eventuale indicazione dei farmaci da assumere e la loro posologia. Anche la
ricetta stessa su cui è annotata la
p. ║ Dir. - L'estinzione
di un diritto, variamente sostanziata in relazione ai diversi settori della
disciplina. •
Dir. priv. - Istituto che prevede l'estinzione di un diritto nel caso in
cui il soggetto titolare non lo abbia esercitato nel tempo stabilito dalla legge
(art. 2.934 Cod. Civ.) • Dir. pen. - Rinuncia dello Stato a esercitare la
propria pretesa punitiva in considerazione del tempo trascorso: quest'ultimo
infatti, secondo quanto stabilito per legge, estingue sia il reato sia la pena.
• Dir. internaz. -
P. acquisitiva o
usucapione:
modalità di acquisto della sovranità su un territorio da parte di
uno Stato che ne abbia avuto possesso, in modo pacifico e continuativo, per un
certo periodo di tempo. ║
P. estintiva: pur registrandosi
pareri differenti nella dottrina giuridica, tale istituto è stato fatto
valere più volte con successo presso tribunali di arbitrato. Secondo tale
principio le pretese di uno Stato possono essere considerate come decadute
quando per un certo tempo esse non siano state fatte valere. Analogamente a
quanto accade per la
p. acquisitiva, anche per quella estintiva le norme
internazionali non stabiliscono l'esatta durata dei termini di
p.,
benché vi sia concordia sul fatto che essi debbano essere ingenti.
• Dir. del lav. - Ordine di diffida, emesso dagli ispettori del lavoro,
con il quale si stabilisce un termine di tempo entro cui il datore di lavoro
è obbligato a uniformarsi a disposizioni di legge da lui precedentemente
disattese o violate. Nel caso dell'introduzione di nuove norme, la
p.
stabilisce per il soggetto cui è rivolta un nuovo obbligo
legale.