(dal latino tardo
praeiudicialis, der. di
praeiudicium:
pregiudizio). Ciò che precede il giudizio, quanto esige assoluta
priorità di considerazione o di risoluzione prima di deliberare intorno a
un altro fatto. In particolare riferito alla procedura giudiziaria:
questione
p. ║ Come sostantivo femminile, questione che deve essere risolta
prima di esaminarne un'altra, sulla quale essa influisce. ║ Raro, che reca
pregiudizio, danno (sinonimo di pregiudizievole):
p. alla salute. •
Pol. - Condizione indispensabile al proseguimento di una trattativa, un
dibattito e simili:
porre una p. per la partecipazione al Governo.
• Dir. -
Questioni p.: nel processo civile, quelle concernenti i
presupposti processuali e che devono essere decise, qualora sollevate d'ufficio
dal giudice o per esplicita domanda di una delle parti, prima di passare
all'esame della questione in giudizio. Lo stesso termine può anche
indicare un antecedente logico della decisione del giudice, oggetto di
contestazione tra le parti, che diventa causa
p. quando la legge esige o
le parti richiedono che il dubbio sia risolto dal giudice competente, con
conseguente sospensione del processo che ha visto sollevata la questione. In
ambito penale, il Codice di Procedura Penale del 1988 ha ridotto le ipotesi di
pregiudizialità: il giudice penale può dirimere, con efficacia
limitata al giudizio, ogni questione civile, amministrativa o penale, da cui
dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito. Quando invece la
decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia
o di cittadinanza il giudice può, se l'azione è già in
corso, sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che
definisce la questione. ║ Nel diritto parlamentare, la
p. è
l'istituto grazie al quale, prima dell'inizio della discussione generale, un
singolo parlamentare o, a discussione avviata, dieci deputati, possono
richiedere che un argomento all'ordine del giorno non venga discusso. Tale
p. può essere di due tipi: di costituzionalità, se si
vogliono far valere motivi di legittimità; di merito, se si vogliono far
valere motivi di opportunità politica. L'accettazione della
p.
implica la reiezione della proposta sulla quale si è posta.