Carica del prefetto in quanto rappresentante di una provincia. ║
Territorio direttamente controllato dal prefetto. ║ Insieme degli uffici
in cui opera il prefetto e sede stessa degli uffici. • Encicl. - Le
competenze degli uffici della
p. sono disciplinate dall'art. 7 del D.P.R.
24-4-1982, n. 340 che ha modificato la precedente normativa. Sono istituiti
presso la
p. alcuni organi amministrativi locali, con compiti molto
ridimensionati rispetto al passato: la Giunta provinciale amministrativa, la cui
funzione di controllo sulle deliberazioni comunali e provinciali è stata
trasferita al CO.RE.CO., e le cui competenze in materia di contenzioso
tributario, sono oggi delle Commissioni tributarie; il Consiglio di
p.,
le cui funzioni giurisdizionali in materia contabile sono svolte dalla Corte dei
conti. Uffici collegati con la
p. sono: il Comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica; il Comitato per la compilazione dei piani di
emergenza per incidenti nucleari; la Commissione elettorale mandamentale; la
Commissione per il collocamento obbligatorio. • Dir. can. -
P.
apostolica: nell'ordinamento della Chiesa, la carica del prefetto apostolico
e il territorio a cui è preposto. • Dir. rom. - In origine il
termine
praefecturae indicava l'ufficio proprio del prefetto. In seguito
vennero detti
p. i distretti controllati dai
praefecti iure
dicundo: costituivano l'
ager romanus, cioè i territori
incorporati alla Repubblica, e si dividevano in
urbanizzati (comprendenti
vere e proprie cittadine), e
non urbanizzati (con rari e sparsi
insediamenti). A seconda del tipo di distretto le competenze proprie dei
prefetti variava. Con la riorganizzazione amministrativa che fece seguito alla
guerra civile, le
p. delle zone urbanizzate vennero meno, in quanto alle
città fu concessa autonomia. Non così per quanto riguarda i
distretti non urbanizzati, che continuarono a essere gestiti con il sistema
delle
p.