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Prefettura.

Carica del prefetto in quanto rappresentante di una provincia. ║ Territorio direttamente controllato dal prefetto. ║ Insieme degli uffici in cui opera il prefetto e sede stessa degli uffici. • Encicl. - Le competenze degli uffici della p. sono disciplinate dall'art. 7 del D.P.R. 24-4-1982, n. 340 che ha modificato la precedente normativa. Sono istituiti presso la p. alcuni organi amministrativi locali, con compiti molto ridimensionati rispetto al passato: la Giunta provinciale amministrativa, la cui funzione di controllo sulle deliberazioni comunali e provinciali è stata trasferita al CO.RE.CO., e le cui competenze in materia di contenzioso tributario, sono oggi delle Commissioni tributarie; il Consiglio di p., le cui funzioni giurisdizionali in materia contabile sono svolte dalla Corte dei conti. Uffici collegati con la p. sono: il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica; il Comitato per la compilazione dei piani di emergenza per incidenti nucleari; la Commissione elettorale mandamentale; la Commissione per il collocamento obbligatorio. • Dir. can. - P. apostolica: nell'ordinamento della Chiesa, la carica del prefetto apostolico e il territorio a cui è preposto. • Dir. rom. - In origine il termine praefecturae indicava l'ufficio proprio del prefetto. In seguito vennero detti p. i distretti controllati dai praefecti iure dicundo: costituivano l'ager romanus, cioè i territori incorporati alla Repubblica, e si dividevano in urbanizzati (comprendenti vere e proprie cittadine), e non urbanizzati (con rari e sparsi insediamenti). A seconda del tipo di distretto le competenze proprie dei prefetti variava. Con la riorganizzazione amministrativa che fece seguito alla guerra civile, le p. delle zone urbanizzate vennero meno, in quanto alle città fu concessa autonomia. Non così per quanto riguarda i distretti non urbanizzati, che continuarono a essere gestiti con il sistema delle p.