(dal latino
praefectus: preposto, messo a capo). Dir. rom. -
Nell'antica Roma, termine con cui venivano indicati i funzionari aventi
poteri giurisdizionali e amministrativi e gli ufficiali superiori
dell'esercito. In età monarchica esisteva il
praefectus
urbis, delegato dal monarca al governo della città nel momento in cui
egli si fosse assentato. In epoca repubblicana vennero istituiti i
praefecti
iure dicundo, delegati dal pretore al governo di località lontane
dall'
urbe (chiamate
praefecturae). In epoca imperiale, invece, i
praefecti erano funzionari delegati alle più alte cariche. I
più importanti erano: il
praefectus Aegypti, preposto
all'amministrazione dell'Egitto, originariamente il più elevato in rango;
il
praefectus urbis, nominato a tempo indeterminato dall'imperatore con
il compito di vigilare sulla città e sul territorio ad essa circostante
per un raggio di cento miglia, esercitando i poteri di comando di polizia; i
praefecti praetorii, comandanti delle coorti pretorie, preposte alla
difesa dell'imperatore; il
praefectus annonae, il cui compito principale
era l'approvvigionamento dell'
urbe; il
praefectus vigilum,
comandante delle coorti di
vigiles, addetti alla prevenzione e alla
estinzione degli incendi; i
praefecti aerarii, sostituti dei
quaestores nell'amministrazione dell'erario. • Dir. amm. -
Rappresentante del Governo nella Provincia. I tre quinti dei
p. vengono
scelti tra i dirigenti del ministero dell'Interno, mentre gli altri due quinti
possono non appartenere alla pubblica amministrazione: si distinguono
perciò in
p. di carriera e
p. politici. Anche questi
ultimi, una volta nominati, diventano impiegati pubblici. Il
p. è
preposto al controllo dell'attività della provincia e, oltre a dipendere
dal ministero dell'Interno, è alle dipendenze degli altri ministeri, le
cui direttive si trova di volta in volta ad attuare. Il
p. deve tutelare
l'ordine pubblico e sovrintendere alla pubblica sicurezza. Dispone per questo
della polizia e ha facoltà di richiedere l'intervento delle forze armate.
Presiede il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, composto
dal questore e dai comandanti dell'arma dei carabinieri e del corpo della
guardia di finanza della provincia. Deve vigilare sulle attività di tutte
le amministrazioni pubbliche del territorio di sua competenza, organizzandone
anche le attività elettorali. Il
p. deve inoltre esercitare il
generale potere di ordinanza nei casi di urgenza o di emergenza, arrivando anche
all'esproprio motivato di abitazioni private; sempre in casi d'urgenza è
il responsabile dei piani d'attivazione della protezione civile, alla cui
formulazione è anche preposto. Infine è tenuto a procedere a tutti
quegli atti non espressamente attribuibili ad altri organi periferici
dell'amministrazione pubblica. In sua assenza o nel caso in cui non possa
operare, il
p. viene sostituto dal
viceprefetto vicario, figura
che funge anche da coadiutore nel coordinamento dei servizi della prefettura.
• Encicl. - Dopo il crollo dell'Impero romano e con la creazione di nuove
entità politico-amministrative, la figura del
p. scomparve. In
età napoleonica, però, questo termine venne ripreso per indicare i
delegati del potere centrale incaricati di governare i dipartimenti: essi
avevano ampi poteri sia in ambito amministrativo, sia, soprattutto, nel
controllo su enti e persone. Dopo la fine del regime napoleonico essi persero
solo la qualifica di
p. mantenendo, di fatto, tutti i loro poteri; si
chiamarono intendenti, delegati, governatori. Con l'unità d'Italia
ripresero il loro vecchio nome e in epoca fascista videro accrescere le proprie
funzioni di controllo diretto della popolazione. La Costituzione repubblicana,
con la creazione delle regioni, organi decentrati, avrebbe dovuto abolire la
figura del
p. ma, nonostante il parere favorevole della maggioranza
parlamentare, non venne stilata nessuna norma a tal proposito e il
p.
continuò a esistere. • Dir. can. -
P. apostolico:
ecclesiastico destinato al governo di un territorio di missione non organizzato
come diocesi e nel quale il Cattolicesimo non è ancora molto diffuso. Si
distingue in questo dal
vicario apostolico, a capo di missioni ormai
consolidate. Pur non avendo, di norma, rango episcopale, ha facoltà di
cresimare con crisma consacrato da un vescovo. Spesso è coadiuvato da un
pro-p. che ha il compito di sostituirlo qualora non possa esercitare le
sue funzioni. ║ Nella Curia romana sono
p. i cardinali posti a capo
delle sacre congregazioni, del consiglio per gli affari pubblici della Chiesa e
della prefettura del palazzo apostolico. ║
P. dell'annona o
p.
della grazia: colui che, nello Stato pontificio e in quello di Milano, aveva
l'incarico di rifornire le derrate alimentari. ║
P. dell'estimo:
colui che, nello Stato di Milano, si occupava della stima dei beni a fini
tributari. ║
P. di palazzo: il funzionario che, nelle case dei
regnanti, doveva introdurre e presentare i capi di Stato e gli ambasciatori in
visita. • Mar. -
P. marittimo: nella Marina francese, il comandante
in capo di un dipartimento marittimo.