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Prefetto.

(dal latino praefectus: preposto, messo a capo). Dir. rom. - Nell'antica Roma, termine con cui venivano indicati i funzionari aventi poteri giurisdizionali e amministrativi e gli ufficiali superiori dell'esercito. In età monarchica esisteva il praefectus urbis, delegato dal monarca al governo della città nel momento in cui egli si fosse assentato. In epoca repubblicana vennero istituiti i praefecti iure dicundo, delegati dal pretore al governo di località lontane dall'urbe (chiamate praefecturae). In epoca imperiale, invece, i praefecti erano funzionari delegati alle più alte cariche. I più importanti erano: il praefectus Aegypti, preposto all'amministrazione dell'Egitto, originariamente il più elevato in rango; il praefectus urbis, nominato a tempo indeterminato dall'imperatore con il compito di vigilare sulla città e sul territorio ad essa circostante per un raggio di cento miglia, esercitando i poteri di comando di polizia; i praefecti praetorii, comandanti delle coorti pretorie, preposte alla difesa dell'imperatore; il praefectus annonae, il cui compito principale era l'approvvigionamento dell'urbe; il praefectus vigilum, comandante delle coorti di vigiles, addetti alla prevenzione e alla estinzione degli incendi; i praefecti aerarii, sostituti dei quaestores nell'amministrazione dell'erario. • Dir. amm. - Rappresentante del Governo nella Provincia. I tre quinti dei p. vengono scelti tra i dirigenti del ministero dell'Interno, mentre gli altri due quinti possono non appartenere alla pubblica amministrazione: si distinguono perciò in p. di carriera e p. politici. Anche questi ultimi, una volta nominati, diventano impiegati pubblici. Il p. è preposto al controllo dell'attività della provincia e, oltre a dipendere dal ministero dell'Interno, è alle dipendenze degli altri ministeri, le cui direttive si trova di volta in volta ad attuare. Il p. deve tutelare l'ordine pubblico e sovrintendere alla pubblica sicurezza. Dispone per questo della polizia e ha facoltà di richiedere l'intervento delle forze armate. Presiede il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, composto dal questore e dai comandanti dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza della provincia. Deve vigilare sulle attività di tutte le amministrazioni pubbliche del territorio di sua competenza, organizzandone anche le attività elettorali. Il p. deve inoltre esercitare il generale potere di ordinanza nei casi di urgenza o di emergenza, arrivando anche all'esproprio motivato di abitazioni private; sempre in casi d'urgenza è il responsabile dei piani d'attivazione della protezione civile, alla cui formulazione è anche preposto. Infine è tenuto a procedere a tutti quegli atti non espressamente attribuibili ad altri organi periferici dell'amministrazione pubblica. In sua assenza o nel caso in cui non possa operare, il p. viene sostituto dal viceprefetto vicario, figura che funge anche da coadiutore nel coordinamento dei servizi della prefettura. • Encicl. - Dopo il crollo dell'Impero romano e con la creazione di nuove entità politico-amministrative, la figura del p. scomparve. In età napoleonica, però, questo termine venne ripreso per indicare i delegati del potere centrale incaricati di governare i dipartimenti: essi avevano ampi poteri sia in ambito amministrativo, sia, soprattutto, nel controllo su enti e persone. Dopo la fine del regime napoleonico essi persero solo la qualifica di p. mantenendo, di fatto, tutti i loro poteri; si chiamarono intendenti, delegati, governatori. Con l'unità d'Italia ripresero il loro vecchio nome e in epoca fascista videro accrescere le proprie funzioni di controllo diretto della popolazione. La Costituzione repubblicana, con la creazione delle regioni, organi decentrati, avrebbe dovuto abolire la figura del p. ma, nonostante il parere favorevole della maggioranza parlamentare, non venne stilata nessuna norma a tal proposito e il p. continuò a esistere. • Dir. can. - P. apostolico: ecclesiastico destinato al governo di un territorio di missione non organizzato come diocesi e nel quale il Cattolicesimo non è ancora molto diffuso. Si distingue in questo dal vicario apostolico, a capo di missioni ormai consolidate. Pur non avendo, di norma, rango episcopale, ha facoltà di cresimare con crisma consacrato da un vescovo. Spesso è coadiuvato da un pro-p. che ha il compito di sostituirlo qualora non possa esercitare le sue funzioni. ║ Nella Curia romana sono p. i cardinali posti a capo delle sacre congregazioni, del consiglio per gli affari pubblici della Chiesa e della prefettura del palazzo apostolico. ║ P. dell'annona o p. della grazia: colui che, nello Stato pontificio e in quello di Milano, aveva l'incarico di rifornire le derrate alimentari. ║ P. dell'estimo: colui che, nello Stato di Milano, si occupava della stima dei beni a fini tributari. ║ P. di palazzo: il funzionario che, nelle case dei regnanti, doveva introdurre e presentare i capi di Stato e gli ambasciatori in visita. • Mar. - P. marittimo: nella Marina francese, il comandante in capo di un dipartimento marittimo.