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Predibattimento.

Nell'ambito del processo penale, prima fase del giudizio penale ordinario, che comprende, nell'ordine, atti preliminari al dibattimento e atti introduttivi del dibattimento. I primi, con riferimento agli artt. 465-469 Cod. Proc. Pen., includono: il decreto in base al quale il presidente, una volta ricevuto il decreto che stabilisce il giudizio, può, qualora ne abbia giustificati motivi, rinviare (non più di una volta) o anticipare l'udienza; l'assunzione, su richiesta delle parti, degli "atti urgenti", ovvero delle prove che non possono essere rimandate, nel rispetto delle forme del dibattimento; il deposito in cancelleria, effettuato dalle parti entro il limite massimo di sette giorni dalla data stabilita per il dibattimento, delle liste con i nomi dei testimoni, dei consulenti tecnici o dei periti di cui si ha intenzione di chiedere l'esame, oltre alla consegna delle precise informazioni a proposito dei fatti su cui l'esame deve svolgersi; il relativo decreto con cui si documenta l'avvenuta autorizzazione alla citazione emessa dalla persona del presidente; l'atto di proscioglimento che precede il dibattimento, dichiarato, con l'accordo delle parti (al di fuori delle ipotesi contemplate dall'art. 129 Cod. Proc. Pen.), nel caso in cui il reato sia estinto e di conseguenza non vi sia più la necessità di procedere per accertarlo, ovvero qualora si dimostri che l'azione penale non avrebbe dovuto avere inizio o non abbia più motivo di proseguire. Gli atti introduttivi, in base agli artt. 484-492 Cod. Proc. Pen., includono invece: l'accertamento della regolare costituzione delle parti; qualora sia necessario, l'eventuale rinnovo della citazione a giudizio; il rinvio o la sospensione del dibattimento qualora l'imputato o il suo difensore non possano assolutamente comparire in conseguenza di forza maggiore, di caso fortuito o di altro legittimo impedimento; la dichiarazione di contumacia dell'imputato che non sia comparso e che non sia stato legittimamente impedito; l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace se mai vi sia necessità della sua presenza per l'assunzione di una prova diversa dell'esame; la discussione e la conseguente decisione con ordinanza delle possibili questioni preliminari, ossia delle doglianze proposte dalle parti in materia di nullità ex art. 181, commi 2 e 3 Cod. Proc. Pen., di competenza per territorio o per connessione, di intervento degli enti e delle associazioni contemplati all'art. 91, di costituzione della parte civile, di formazione del fascicolo per il dibattimento e di riunione e separazione dei giudizi. Una volta compiuti i suddetti atti preliminari e introduttivi, il presidente può dichiarare aperto il dibattimento.