Stats Tweet

Precetto.

(dal latino praecipere: prescrivere). Norma tassativa e generale, relativa al comportamento dei singoli, emanata da un'autorità riconosciuta come competente e superiore. In generale si definisce tale un ordine, per lo più scritto, che prescrive l'adempimento di un obbligo entro un certo termine. ║ Regola formulata da un'autorità in merito a una disciplina o attività specifica in cui essa abbia competenza. ║ In ambito burocratico, ordine scritto che l'autorità giudiziaria o militare invia a una singola persona. ║ Cartolina p.: ordine di chiamata o di richiamo alle armi del singolo cittadino, per leva, per istruzione o per mobilitazione. • Dir. - Atto preliminare del processo di esecuzione; consiste nell'intimazione al debitore da parte del creditore o dell'autorità giudiziaria di adempiere all'obbligo risultante da un titolo esecutivo (pagamento di una somma, consegna di un bene, ecc.) entro un termine stabilito e non inferiore a dieci giorni. L'insolvenza dell'obbligo comporta l'esecuzione forzata. Secondo l'art. 480 Cod. Proc. Civ., il p. deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione: delle parti, cioè di creditore e debitore; della data di notificazione del titolo esecutivo o la trascrizione integrale del titolo, quando sia richiesta dalla legge; l'indicazione della residenza o del domicilio assunto della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. L'esecuzione non può avere luogo se non quando sia decorso il termine indicato dal provvedimento e comunque non prima di dieci giorni dalla sua notifica. Solo in casi particolari il giudice può autorizzare l'esecuzione immediata (art. 482). Il p. diventa inefficace se al termine di 90 giorni dalla notifica non è stata applicata l'esecuzione forzosa. Fa eccezione il caso in cui sia stata presentata un'opposizione al p., in seguito alla quale viene sospeso il termine del provvedimento fino ad una sua eventuale riassunzione. • Rel. - Norma, comandamento rivolto dall'autorità religiosa ai fedeli perché lo assolvano coerentemente agli obblighi imposti dal proprio credo. Il rispetto dei p. fondamentali delle singole religioni distingue il fedele praticante dal semplice credente. Per la Chiesa cattolica, benché possano definirsi p. tutte le disposizioni in materia di culto e disciplina emesse da un concilio o dal pontefice, i p. fondamentali sono cinque: partecipare alla Messa nei giorni festivi (feste di p.); astensione dalle carni il mercoledì delle ceneri e tutti i venerdì di Quaresima, digiuno il venerdì santo; partecipare al sacramento della Riconciliazione almeno una volta all'anno; ricevere l'Eucarestia durante il periodo pasquale (compreso tra la IV domenica di Quaresima e la Pentecoste); sovvenire alle necessità della Chiesa secondo le proprie possibilità. ║ P. festivo: obbligo comune a tutte le religioni, e in particolare alle monoteiste Cristianesimo, Islamismo ed Ebraismo (V. SINGOLE VOCI), di osservare e celebrare le feste religiose, adempiendo al culto stabilito. ║ Esplicitamente previsto dal Decalogo (Esodo, 20, 8-11; Deuteronomio, 5, 12-15), per gli Ebrei tale p. è il caposaldo della vita religiosa e il presupposto di ogni altra festa e celebrazione. Esso imponeva e impone il rispetto del sabato come giorno di riposo, mediante l'assoluta astensione dal lavoro, la celebrazione della preghiera e la festa in famiglia. A tutela di questi tre doveri sabbatici furono posti numerosi divieti (ad esempio quello di accendere il fuoco e cucinare, quello di percorrere più di 2.000 cubiti - 1 km - di strada, ecc.), la cui disattesa comporta la profanazione del sabato e dunque corrisponde ad un peccato grave. ║ Per l'Islam, uno dei cinque pilastri, cioè dei p. fondanti la vita del credente, è la preghiera (salāt), che viene recitata ogni giorno per cinque volte (all'alba, a mezzogiorno, nel pomeriggio, al tramonto e a notte). Il giorno festivo per i musulmani è il venerdì, quando ogni credente maschio e maggiorenne è tenuto a recitare la preghiera di mezzogiorno in una funzione collettiva nella moschea, cui devono essere presenti almeno 40 uomini (negli altri giorni può pregare ovunque, utilizzando semplicemente il piccolo tappeto che delimita ritualmente il territorio sacro da quello profano). La cerimonia prevede, oltre alle orazioni abituali, delle invocazioni rivolte ai profeti, citazioni dal Corano e le ammonizioni rivolte ai fedeli pronunciate dal khatib (oratore). ║ I cristiani adottarono la domenica come giorno festivo, essendo Gesù risorto, secondo il racconto evangelico, il primo giorno dopo il sabato. A partire dal IV sec., il calendario ecclesiastico si arricchì di numerose festività, sia a livello diocesano sia universale, al punto che presto fu necessario ridurre il numero delle feste da osservare, oltre alle domeniche. Il Codex iuris canonici stabilisce attualmente il p. festivo nei giorni di: domenica, 1° gennaio (Sacra Famiglia), 6 gennaio (Epifania), 19 marzo (san Giuseppe), Assunzione di Maria (15 agosto), Ognissanti (1° novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre). Le singole conferenze episcopali, in relazione alla situazione dei diversi Paesi e dei loro costumi, hanno la facoltà di trasferire il p. di alcune festività alla domenica successiva. Il fedele è chiamato a santificare la festa partecipando alla Messa; tale partecipazione deve però essere fisica (non assolve al p., cioè, chi ascolti la funzione per radio o televisione, fatti salvi i casi di infermità, anche lieve, e dovere professionale), completa (si deve cioè assistere sia alla liturgia della Parola sia a quella eucaristica), attiva e consapevole (interiore, esteriore e, per quanto possibile, sacramentale, ricevendo cioè la Comunione). Il Codex ritiene soddisfatto il p. anche da parte di chi partecipi alla Messa la sera precedente la festività. Il riposo è parte integrante dell'obbligo del p. festivo e consiste nell'astensione dai cosiddetti lavori servili e manuali, mentre le attività liberali (lettura, scrittura, canto, ecc.) sono consentite. Tuttavia attualmente sono numerose le deroghe e le dispense dal riposo festivo, in base a varie motivazioni: necessità proprie o altrui (lavori domestici indispensabili, servizi di pubblica utilità, obblighi professionali, ecc.), sostentamento della famiglia, consuetudine.