(dal latino
praecipere: prescrivere). Norma tassativa e generale,
relativa al comportamento dei singoli, emanata da un'autorità
riconosciuta come competente e superiore. In generale si definisce tale un
ordine, per lo più scritto, che prescrive l'adempimento di un obbligo
entro un certo termine. ║ Regola formulata da un'autorità in merito
a una disciplina o attività specifica in cui essa abbia competenza.
║ In ambito burocratico, ordine scritto che l'autorità giudiziaria
o militare invia a una singola persona. ║
Cartolina p.: ordine di
chiamata o di richiamo alle armi del singolo cittadino, per leva, per istruzione
o per mobilitazione. • Dir. - Atto preliminare del processo di esecuzione;
consiste nell'intimazione al debitore da parte del creditore o
dell'autorità giudiziaria di adempiere all'obbligo risultante da un
titolo esecutivo (pagamento di una somma, consegna di un bene, ecc.) entro un
termine stabilito e non inferiore a dieci giorni. L'insolvenza dell'obbligo
comporta l'esecuzione forzata. Secondo l'art. 480 Cod. Proc. Civ., il
p.
deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione: delle parti,
cioè di creditore e debitore; della data di notificazione del titolo
esecutivo o la trascrizione integrale del titolo, quando sia richiesta dalla
legge; l'indicazione della residenza o del domicilio assunto della parte istante
nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. L'esecuzione
non può avere luogo se non quando sia decorso il termine indicato dal
provvedimento e comunque non prima di dieci giorni dalla sua notifica. Solo in
casi particolari il giudice può autorizzare l'esecuzione immediata (art.
482). Il
p. diventa inefficace se al termine di 90 giorni dalla notifica
non è stata applicata l'esecuzione forzosa. Fa eccezione il caso in cui
sia stata presentata un'opposizione al
p., in seguito alla quale viene
sospeso il termine del provvedimento fino ad una sua eventuale riassunzione.
• Rel. - Norma, comandamento rivolto dall'autorità religiosa ai
fedeli perché lo assolvano coerentemente agli obblighi imposti dal
proprio credo. Il rispetto dei
p. fondamentali delle singole religioni
distingue il fedele
praticante dal semplice credente. Per la Chiesa
cattolica, benché possano definirsi
p. tutte le disposizioni in
materia di culto e disciplina emesse da un concilio o dal pontefice, i
p.
fondamentali sono cinque: partecipare alla Messa nei giorni festivi (
feste
di p.); astensione dalle carni il mercoledì delle ceneri e
tutti i venerdì di Quaresima, digiuno il venerdì santo;
partecipare al sacramento della Riconciliazione almeno una volta all'anno;
ricevere l'Eucarestia durante il periodo pasquale (compreso tra la IV domenica
di Quaresima e la Pentecoste); sovvenire alle necessità della Chiesa
secondo le proprie possibilità. ║
P. festivo: obbligo comune
a tutte le religioni, e in particolare alle monoteiste Cristianesimo, Islamismo
ed Ebraismo (V. SINGOLE VOCI), di osservare e
celebrare le feste religiose, adempiendo al culto stabilito. ║
Esplicitamente previsto dal
Decalogo (
Esodo, 20, 8-11;
Deuteronomio, 5, 12-15), per gli Ebrei tale
p. è il
caposaldo della vita religiosa e il presupposto di ogni altra festa e
celebrazione. Esso imponeva e impone il rispetto del sabato come giorno di
riposo, mediante l'assoluta astensione dal lavoro, la celebrazione della
preghiera e la festa in famiglia. A tutela di questi tre doveri sabbatici furono
posti numerosi divieti (ad esempio quello di accendere il fuoco e cucinare,
quello di percorrere più di 2.000 cubiti - 1 km - di strada, ecc.), la
cui disattesa comporta la profanazione del sabato e dunque corrisponde ad un
peccato grave. ║ Per l'Islam, uno dei cinque pilastri, cioè dei
p. fondanti la vita del credente, è la preghiera
(
salāt), che viene recitata ogni giorno per cinque volte (all'alba,
a mezzogiorno, nel pomeriggio, al tramonto e a notte). Il giorno festivo per i
musulmani è il venerdì, quando ogni credente maschio e maggiorenne
è tenuto a recitare la preghiera di mezzogiorno in una funzione
collettiva nella moschea, cui devono essere presenti almeno 40 uomini (negli
altri giorni può pregare ovunque, utilizzando semplicemente il piccolo
tappeto che delimita ritualmente il territorio sacro da quello profano). La
cerimonia prevede, oltre alle orazioni abituali, delle invocazioni rivolte ai
profeti, citazioni dal
Corano e le ammonizioni rivolte ai fedeli
pronunciate dal
khatib (oratore). ║ I cristiani adottarono la
domenica come giorno festivo, essendo Gesù risorto, secondo il racconto
evangelico, il primo giorno dopo il sabato. A partire dal IV sec., il calendario
ecclesiastico si arricchì di numerose festività, sia a livello
diocesano sia universale, al punto che presto fu necessario ridurre il numero
delle feste da osservare, oltre alle domeniche. Il
Codex iuris canonici
stabilisce attualmente il
p. festivo nei giorni di: domenica, 1°
gennaio (Sacra Famiglia), 6 gennaio (Epifania), 19 marzo (san Giuseppe),
Assunzione di Maria (15 agosto), Ognissanti (1° novembre), Immacolata
Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre). Le singole conferenze episcopali,
in relazione alla situazione dei diversi Paesi e dei loro costumi, hanno la
facoltà di trasferire il
p. di alcune festività alla
domenica successiva. Il fedele è chiamato a santificare la festa
partecipando alla Messa; tale partecipazione deve però essere fisica (non
assolve al
p., cioè, chi ascolti la funzione per radio o
televisione, fatti salvi i casi di infermità, anche lieve, e dovere
professionale), completa (si deve cioè assistere sia alla liturgia della
Parola sia a quella eucaristica), attiva e consapevole (interiore, esteriore e,
per quanto possibile, sacramentale, ricevendo cioè la Comunione). Il
Codex ritiene soddisfatto il
p. anche da parte di chi partecipi
alla Messa la sera precedente la festività. Il riposo è parte
integrante dell'obbligo del
p. festivo e consiste nell'astensione dai
cosiddetti lavori servili e manuali, mentre le attività liberali
(lettura, scrittura, canto, ecc.) sono consentite. Tuttavia attualmente sono
numerose le deroghe e le dispense dal riposo festivo, in base a varie
motivazioni: necessità proprie o altrui (lavori domestici indispensabili,
servizi di pubblica utilità, obblighi professionali, ecc.), sostentamento
della famiglia, consuetudine.