Dir. can. - Istituto, sussidiario dell'elezione, con il quale un chierico viene
designato a ricoprire un ufficio. Si verifica quando un collegio, che ha diritto
di eleggere il designando, elegge persona nel momento non capace, ma che
può diventare capace mediante dispensa da un impedimento dal quale si
può o si suole dispensare. ║ L'azione giudiziaria diretta a
promuovere la beatificazione di un servo di Dio o la canonizzazione di un
beato.