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Plebiscito.

(dal latino plebiscitum, der. di plebs: plebe e scitum: ordine, participio passato di sciscere: deliberare). Presso gli antichi Romani, decreto fatto dall'assemblea della plebe. ║ Attualmente, istituto di democrazia diretta mediante il quale il popolo è chiamato ad approvare o disapprovare un fatto o un avvenimento che riguarda la struttura dello Stato o del Governo. ║ Fig. - Approvazione, consenso unanime. • Dir. rom. - Presso i Romani, inizialmente, si indicò con il termine plebiscitum ogni norma, proposta dai tribuni o dagli edili e votata dalla plebe, avente validità di legge per la sola plebe. Successivamente, con la lex Hortensia del 286 a.C., i p. finirono per vincolare l'intero popolo romano; da quel momento in poi, dunque, si ebbe l'equiparazione dei plebiscita alle leges. Nel I sec. d.C. i p. furono aboliti e le norme vennero proposte ed emanate da nuove fonti autoritative, quali i senatu consulta e le constitutiones principum. • Dir. - Manifestazione di volontà del popolo, espressa mediante consultazione elettorale, riguardo a questioni relative alla struttura dello Stato o del suo Governo. Le caratteristiche distintive del p. sono: la sua eccezionalità, in contrasto con la normalità del referendum; il fatto che il popolo, a differenza che con il referendum, non può proporlo o influire sul suo contenuto, ma si limita a pronunciarsi con un sì o con un no sul quesito che gli viene proposta dall'esterno.