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Pignoramento.

Atto iniziale del processo esecutivo di espropriazione forzata dei beni del debitore. • Dir. - Con il p. l'ufficiale giudiziario ingiunge al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre, alla garanzia del credito per cui si procede, i beni che vengono indicati come soggetti ad espropriazione (art. 492 del Codice di Procedura Civile). Il debitore è dunque obbligato a mantenere a disposizione determinati beni mobili o immobili come garanzia del credito. Il p. deve avvenire almeno dieci giorni dopo la notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto (salvo diverse disposizioni del pretore, qualora vi sia pericolo di ritardo, art. 482). Nel caso in cui non sia seguito, entro 90 giorni dal suo compimento, da istanza di vendita o di assegnazione, il p. perde efficacia (art. 497). Il p. può essere evitato mediante la consegna (anche con riserva), nelle mani dell'ufficiale giudiziario, della somma per cui si procede e delle spese. Gli oggetti pignorati possono essere liberati dal p. in qualunque momento prima della vendita, qualora il debitore chieda di sostituire la cosa pignorata con una somma di denaro corrispondente al credito per cui si procede, oltre le spese (art. 495, modificato dalla L. 26-11-1990, n. 353). Esistono forme diverse di p., a seconda che l'espropriazione sia compiuta su cose mobili, presso il debitore o presso un terzo, su immobili o su beni indivisi. Se l'espropriazione è mobiliare, l'ufficiale giudiziario si reca nella casa del debitore, o in luogo di sua proprietà, munito del titolo esecutivo e del precetto, nei giorni feriali e nell'orario consentito per la notificazione degli atti, eccetto espressa autorizzazione del pretore. Sceglie i mobili da pignorare, prevalentemente tra le cose d'immediato realizzo, e ne stabilisce il valore facendone menzione nel verbale e pronunciando l'intimazione di p., trascritta nello stesso verbale. In caso di resistenza da parte del debitore, l'ufficiale giudiziario può chiedere l'assistenza della forza pubblica. Nella scelta delle cose da pignorare bisogna escludere quelle considerate in ogni caso impignorabili (cose sacre, arredi indispensabili, commestibili e combustibili costituenti la provvista di un mese, oggetti necessari all'esercizio della professione, ecc.). Concluso il p., l'ufficiale giudiziario consegna in custodia al cancelliere della pretura il denaro, i titoli pignorati e i preziosi; per gli altri mobili nomina un custode o trasferisce le cose in un luogo di pubblico deposito. Verbale di p., titolo e precetto devono essere consegnati al cancelliere per la costituzione del fascicolo. Nell'espropriazione mobiliare di crediti del debitore presso terzi, o di cose del debitore in possesso di terzi, il p. viene eseguito mediante un atto, notificato al terzo, in cui si indicano il credito per cui si procede, gli estremi del titolo esecutivo e del precetto, le cose o somme dovute dal terzo al debitore contro cui si procede. Nelle espropriazioni immobiliari il p. viene effettuato con atto notificato al debitore, in cui vengono esattamente riportati gli estremi catastali e viene fatta l'intimazione di p. Custode dell'immobile viene di diritto nominato il debitore, a meno che il giudice, su istanza del creditore, non disponga altrimenti. Nell'espropriazione di beni indivisi, quando si debba procedere contro qualcuno soltanto dei comproprietari, il p. si esegue attraverso notifica dell'avviso di p. anche agli altri comproprietari, ai quali si vieta di lasciare separare la quota del comproprietario contro cui si procede se non c'è autorizzazione del giudice. Si procede quindi alla separazione della quota del debitore e alla vendita o alla divisione del bene indiviso.