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Petizione.

Istanza, domanda scritta indirizzata da un privato a una specifica autorità pubblica o a un ente giudicante, con finalità diverse a seconda dei Paesi e dei periodi storici; supplica, doglianza, reclamo. ║ In passato, genericamente, interrogazione, richiesta. • Dir. - Diritto di p.: diritto politico del cittadino riconosciuto dalle Costituzioni di quasi tutti gli Stati. Ebbe il primo riconoscimento giuridico indiretto in Gran Bretagna nel 1215 con la Magna Charta e venne ribadito con l'Atto dei diritti promulgato nel 1689. Fu riconosciuto nell'Europa continentale soltanto all'epoca della Rivoluzione francese, durante la quale venne concessa anche la presentazione di p. personali alle Camere, sistema che però generò facili abusi e venne in seguito soppresso. Nello stesso periodo il diritto di p. venne riconosciuto formalmente anche negli Stati Uniti e inserito nel Primo Emendamento della Costituzione. In generale, almeno fino a tutto il Settecento, la p. ebbe carattere di denuncia di un torto subito, richiedendo delle garanzie a difesa di interessi privati; tuttavia, con l'affinamento degli strumenti giuridico-amministrativi, tale interpretazione è via via caduta in disuso (nonostante l'ammissibilità da parte di diverse Costituzioni), mentre è venuto sempre più affermandosi il concetto di p. come strumento riguardante interessi più vasti e generali. In Italia le condizioni di ammissibilità e di utilizzo della p. sono regolate dall'art. 50 della Costituzione, che attribuisce a tutti i cittadini la possibilità di rivolgersi direttamente alle Camere, purché il tema sia di interesse generale. Pur se non menzionata esplicitamente, la legge consente la presentazione di p. collettive. La procedura che regola la presentazione di p. è fissata dai regolamenti parlamentari. ║ P. d'eredità: azione speciale, di carattere reale e universale, con la quale l'erede può agire contro chiunque ne contrasti il titolo ereditario, ovvero sia in possesso dell'eredità o di parte di essa senza possederne il diritto, sia esso titolare o meno della qualifica di erede (erede apparente). Una volta riconosciuto il titolo del vero erede, il convenuto è tenuto alla restituzione dei beni ereditari. ║ P. dei diritti: p. rivolta dai Lords e dai Comuni al re d'Inghilterra (1628) in difesa dei diritti fondamentali dei cittadini, fra i quali l'inviolabilità personale e la necessità dell'approvazione del Parlamento per l'imposizione di nuove tasse. Accettata dal sovrano, venne abrogata nel 1947. • Filos. - P. di principio: sofisma consistente nell'uso in funzione di premessa della tesi ancora da dimostrare. Si basa la verità di un principio su un'affermazione che, per essere vera essa stessa, ha bisogno della verità di quel principio. Ne deriva inevitabilmente un circolo vizioso.