Istanza, domanda scritta indirizzata da un privato a una specifica
autorità pubblica o a un ente giudicante, con finalità diverse a
seconda dei Paesi e dei periodi storici; supplica, doglianza, reclamo. ║
In passato, genericamente, interrogazione, richiesta. • Dir. -
Diritto
di p.: diritto politico del cittadino riconosciuto dalle Costituzioni di
quasi tutti gli Stati. Ebbe il primo riconoscimento giuridico indiretto in Gran
Bretagna nel 1215 con la
Magna Charta e venne ribadito con l'
Atto dei
diritti promulgato nel 1689. Fu riconosciuto nell'Europa continentale
soltanto all'epoca della Rivoluzione francese, durante la quale venne concessa
anche la presentazione di
p. personali alle Camere, sistema che
però generò facili abusi e venne in seguito soppresso. Nello
stesso periodo il diritto di
p. venne riconosciuto formalmente anche
negli Stati Uniti e inserito nel Primo Emendamento della Costituzione. In
generale, almeno fino a tutto il Settecento, la
p. ebbe carattere di
denuncia di un torto subito, richiedendo delle garanzie a difesa di interessi
privati; tuttavia, con l'affinamento degli strumenti giuridico-amministrativi,
tale interpretazione è via via caduta in disuso (nonostante
l'ammissibilità da parte di diverse Costituzioni), mentre è venuto
sempre più affermandosi il concetto di
p. come strumento
riguardante interessi più vasti e generali. In Italia le condizioni di
ammissibilità e di utilizzo della
p. sono regolate dall'art. 50
della Costituzione, che attribuisce a tutti i cittadini la possibilità di
rivolgersi direttamente alle Camere, purché il tema sia di interesse
generale. Pur se non menzionata esplicitamente, la legge consente la
presentazione di
p. collettive. La procedura che regola la presentazione
di
p. è fissata dai regolamenti parlamentari. ║
P.
d'eredità: azione speciale, di carattere reale e universale, con la
quale l'erede può agire contro chiunque ne contrasti il titolo
ereditario, ovvero sia in possesso dell'eredità o di parte di essa senza
possederne il diritto, sia esso titolare o meno della qualifica di erede
(
erede apparente). Una volta riconosciuto il titolo del vero erede, il
convenuto è tenuto alla restituzione dei beni ereditari. ║
P.
dei diritti:
p. rivolta dai Lords e dai Comuni al re d'Inghilterra
(1628) in difesa dei diritti fondamentali dei cittadini, fra i quali
l'inviolabilità personale e la necessità dell'approvazione del
Parlamento per l'imposizione di nuove tasse. Accettata dal sovrano, venne
abrogata nel 1947. • Filos. -
P. di principio: sofisma consistente
nell'uso in funzione di premessa della tesi ancora da dimostrare. Si basa la
verità di un principio su un'affermazione che, per essere vera essa
stessa, ha bisogno della verità di quel principio. Ne deriva
inevitabilmente un circolo vizioso.