Chi pratica la pesca per mestiere o per diletto. ║ Chi ha esperienza e
abilità nella pesca; chi è esperto nell'uso e nella manutenzione
di attrezzi da pesca (a manovra individuale o collettiva, a mano o a motore) e
capace di riconoscere le varie specie ittiche, nonché di provvedere alla
sorveglianza e al ripopolamento ittico. ║ Fig. -
P. di uomini, di
anime: chi converte anime alla fede cristiana, con riferimento agli apostoli
Simon Pietro e Andrea. Per antonomasia, la locuzione è passata ad
indicare in particolare san Pietro:
anello del p., l'anello del papa col
sigillo di san Pietro. • Zool. - Denominazione o attributo di animali
predatori di pesci:
p. del re o
martin p. • Mar. - Grosso
gancio assicurato a un paranco, che serve a manovrare l'ancora ed i velieri
scendendo dal pennone di trinchetto o da una gru apposita. ║ Utensile atto
al recupero di oggetti caduti in un foro da sonde, di tipo diverso a seconda
dell'oggetto da recuperare. • Edil. -
Punto alla p.: sistema di
tracciamento usato nei cantieri edili. • Dir. -
P. di professione:
colui che esercita in via esclusiva o prevalente l'attività economica
destinata alla produzione, allo scambio degli organismi viventi o non, animali o
vegetali, eduli o non, coltivati o catturati nelle acque marine interne. Secondo
la L. 11-2-1982, n. 41, l'esercizio della pesca marittima è subordinato
all'autorizzazione alla cattura di una o più specie in una o più
aree da parte di navi con determinate caratteristiche, con uno o più
attrezzi. La proprietà o il possesso di una nave non è sufficiente
per ottenere la licenza di pesca, compatibile con la tutela delle risorse
biologiche del mare. Non è richiesta la licenza a chi pesca usando il
coppo, le lenze per i cefalopodi, le lenze fisse o morte, i bolentini, le
correntine, i rastrelli. Sono inoltre esenti dall'obbligo della licenza: il
personale del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli
stabilimenti ittiogenici, degli istituti sperimentali talassografici e degli
osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni; gli addetti agli
stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali, durante
l'esercizio delle loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi;
gli addetti alla piscicoltura nelle risaie. La licenza di pesca ha
validità quinquennale: non può essere rilasciata o rinnovata la
licenza a chi abbia riportato condanna per reati in materia di pesca.