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Pescatore.

Chi pratica la pesca per mestiere o per diletto. ║ Chi ha esperienza e abilità nella pesca; chi è esperto nell'uso e nella manutenzione di attrezzi da pesca (a manovra individuale o collettiva, a mano o a motore) e capace di riconoscere le varie specie ittiche, nonché di provvedere alla sorveglianza e al ripopolamento ittico. ║ Fig. - P. di uomini, di anime: chi converte anime alla fede cristiana, con riferimento agli apostoli Simon Pietro e Andrea. Per antonomasia, la locuzione è passata ad indicare in particolare san Pietro: anello del p., l'anello del papa col sigillo di san Pietro. • Zool. - Denominazione o attributo di animali predatori di pesci: p. del re o martin p. • Mar. - Grosso gancio assicurato a un paranco, che serve a manovrare l'ancora ed i velieri scendendo dal pennone di trinchetto o da una gru apposita. ║ Utensile atto al recupero di oggetti caduti in un foro da sonde, di tipo diverso a seconda dell'oggetto da recuperare. • Edil. - Punto alla p.: sistema di tracciamento usato nei cantieri edili. • Dir. - P. di professione: colui che esercita in via esclusiva o prevalente l'attività economica destinata alla produzione, allo scambio degli organismi viventi o non, animali o vegetali, eduli o non, coltivati o catturati nelle acque marine interne. Secondo la L. 11-2-1982, n. 41, l'esercizio della pesca marittima è subordinato all'autorizzazione alla cattura di una o più specie in una o più aree da parte di navi con determinate caratteristiche, con uno o più attrezzi. La proprietà o il possesso di una nave non è sufficiente per ottenere la licenza di pesca, compatibile con la tutela delle risorse biologiche del mare. Non è richiesta la licenza a chi pesca usando il coppo, le lenze per i cefalopodi, le lenze fisse o morte, i bolentini, le correntine, i rastrelli. Sono inoltre esenti dall'obbligo della licenza: il personale del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli stabilimenti ittiogenici, degli istituti sperimentali talassografici e degli osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni; gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali, durante l'esercizio delle loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi; gli addetti alla piscicoltura nelle risaie. La licenza di pesca ha validità quinquennale: non può essere rilasciata o rinnovata la licenza a chi abbia riportato condanna per reati in materia di pesca.