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Perquisizione.

(dal latino tardo perquisitio: attenta ricerca). Atto ed effetto del perquisire. ║ Ordine di p.: scrittura mediante la quale l'autorità giudiziaria dispone che sia eseguita una p. • Dir. process. pen. - In quanto mezzo di ricerca della prova, la p. è un atto istruttorio regolato dal diritto processuale penale, disposto con decreto motivato dall'autorità giudiziaria, che può procedervi direttamente o delegarvi un ufficiale di polizia giudiziaria. La p. consiste nella facoltà del giudice o del suo delegato di ricercare, su persone o in luoghi chiusi, cose pertinenti il reato o l'imputato stesso o l'evaso, o persone cointeressate. La p. si distingue in domiciliare e personale. La prima viene ordinata quando vi sia motivo di sospettare che in un determinato luogo si trovino cose pertinenti al reato oppure persone indiziate o ricercate. Di norma essa non può essere effettuata a partire dalle ore 20 e fino alle 7 del mattino; tuttavia, in casi urgenti, l'autorità giudiziaria può autorizzare una p. eccedente tali limiti. Prima di iniziare le operazioni deve essere consegnata una copia del decreto all'imputato, se è presente, e/o a chi abita il luogo soggetto a p. o a persona di sua fiducia, purché presente. In alcuni casi il giudice può anche disporre la p. personale dei presenti o dei sopraggiunti. Gli oggetti di interesse rinvenuti durante la p. sono soggetti a sequestro. La p. personale viene disposta nel caso in cui sussista il fondato sospetto che taluno occulti su di sé il corpo del reato o un oggetto ad esso connesso. All'interessato viene fornita una copia del decreto e l'avviso della facoltà di essere assistito da persona di fiducia, purché rapidamente reperibile, e dal proprio difensore; la p. deve essere condotta nel rispetto della dignità della persona e del senso del pudore, predisponendo a tal fine, per quanto possibile, che sia eseguita da persona dello stesso sesso o da un medico. La legge dispone che i difensori delle parti, l'imputato e la persona offesa dal reato possano assistere alle p., fatte salve le eccezioni stabilite. A tutela dei diritti dei cittadini, la p. è consentita alla polizia giudiziaria solo nei casi rigidamente definiti dagli articoli del codice di procedura penale, cioè limitatamente a: necessità e urgenza, flagranza di reato, evasione. In ogni caso la polizia giudiziaria deve notificare tempestivamente (anche telefonicamente) il proprio atto all'autorità competente e presentare entro 48 ore il verbale, che esponga anche le motivazioni della p.: se ricorrono i presupposti, essa sarà convalidata dal magistrato entro le 48 ore successive. In caso di abuso da parte della polizia giudiziaria, si configura il reato di p. arbitraria, per il quale è comminabile una pena fino ad un anno di reclusione.