(dal latino tardo
perquisitio: attenta ricerca). Atto ed effetto del
perquisire. ║
Ordine di p.: scrittura mediante la quale
l'autorità giudiziaria dispone che sia eseguita una
p. •
Dir. process. pen. - In quanto mezzo di ricerca della prova, la
p.
è un atto istruttorio regolato dal diritto processuale penale, disposto
con decreto motivato dall'autorità giudiziaria, che può procedervi
direttamente o delegarvi un ufficiale di polizia giudiziaria. La
p.
consiste nella facoltà del giudice o del suo delegato di ricercare, su
persone o in luoghi chiusi, cose pertinenti il reato o l'imputato stesso o
l'evaso, o persone cointeressate. La
p. si distingue in
domiciliare e
personale. La prima viene ordinata quando vi sia
motivo di sospettare che in un determinato luogo si trovino cose pertinenti al
reato oppure persone indiziate o ricercate. Di norma essa non può essere
effettuata a partire dalle ore 20 e fino alle 7 del mattino; tuttavia, in casi
urgenti, l'autorità giudiziaria può autorizzare una
p.
eccedente tali limiti. Prima di iniziare le operazioni deve essere consegnata
una copia del decreto all'imputato, se è presente, e/o a chi abita il
luogo soggetto a
p. o a persona di sua fiducia, purché presente.
In alcuni casi il giudice può anche disporre la
p. personale dei
presenti o dei sopraggiunti. Gli oggetti di interesse rinvenuti durante la
p. sono soggetti a sequestro. La
p. personale viene disposta nel
caso in cui sussista il fondato sospetto che taluno occulti su di sé il
corpo del reato o un oggetto ad esso connesso. All'interessato viene fornita una
copia del decreto e l'avviso della facoltà di essere assistito da persona
di fiducia, purché rapidamente reperibile, e dal proprio difensore; la
p. deve essere condotta nel rispetto della dignità della persona e
del senso del pudore, predisponendo a tal fine, per quanto possibile, che sia
eseguita da persona dello stesso sesso o da un medico. La legge dispone che i
difensori delle parti, l'imputato e la persona offesa dal reato possano
assistere alle
p., fatte salve le eccezioni stabilite. A tutela dei
diritti dei cittadini, la
p. è consentita alla polizia giudiziaria
solo nei casi rigidamente definiti dagli articoli del codice di procedura
penale, cioè limitatamente a: necessità e urgenza, flagranza di
reato, evasione. In ogni caso la polizia giudiziaria deve notificare
tempestivamente (anche telefonicamente) il proprio atto all'autorità
competente e presentare entro 48 ore il verbale, che esponga anche le
motivazioni della
p.: se ricorrono i presupposti, essa sarà
convalidata dal magistrato entro le 48 ore successive. In caso di abuso da parte
della polizia giudiziaria, si configura il reato di
p. arbitraria, per il
quale è comminabile una pena fino ad un anno di reclusione.