Persona che, per lunga esperienza, conosce approfonditamente o pratica con
grande abilità un'arte, una disciplina, una professione, un mestiere.
Esperto. ║ In particolare, la persona che, per conto di privati o di enti
pubblici o del Tribunale, è chiamata in ragione della sua competenza in
materia a compiere un'indagine e ad esprimere un giudizio relativo a un fatto o
ad un problema. • Dir. process. pen. - Persona che, per la sua competenza
specifica in un determinato campo, è nominata d'ufficio dal giudice per
compiere un'indagine tecnica e riferirne i risultati attraverso una
dichiarazione giurata. Si distingue dall'analogo esperto eventualmente nominato
dal difensore di parte, che è definito
consulente tecnico. Il
p. viene scelto e nominato dal giudice tra gli iscritti all'albo
d'interesse o, in mancanza di un tale albo, tra persone la cui competenza sia
pubblicamente nota e riconosciuta. Si fa obbligo al
p. nominato di
svolgere l'incarico affidatogli, a meno che ricorra uno dei casi di lecita
astensione dall'ufficio indicati dall'art. 36 del Codice di Procedura Penale. La
negligenza nello svolgimento dei compiti da parte del
p. è punita
con pena pecuniaria, la dichiarazione di pareri mendaci o non conformi al vero
è invece punibile con la reclusione da due a sei anni. • Ord. scol.
- Termine che, seguito da un'opportuna specifica, costituisce titolo
professionale, rilasciato dai corrispondenti istituti tecnici:
p.
industriale, chimico, agrario, ecc.