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Performativo.

Ling. - Termine riferito a enunciati che, non essendo descrittivi di un'azione né constatazioni di un fatto, non possono essere soggetti a un giudizio di verità o falsità. Essi, in determinati contesti, coincidono con l'azione stessa che esprimono. Sono p. espressioni quali: Prometto di venire; o Scommetto che verrai, in cui non si asserisce qualcosa, ma si fa qualcosa; l'azione espressa, per il fatto di essere espressa, è nel medesimo tempo compiuta e avverata. Per questa ragione verbi (del tipo: prometto, ordino, battezzo, maledico, benedico, ecc.) ed enunciati p., per essere tali devono trovarsi alla prima persona del presente indicativo. Il termine e la distinzione degli enunciati p. da quelli constativi (descrittivi), furono introdotte dal filosofo e linguista John Langshaw Austin (V.). Egli, tuttavia, incontrò numerose difficoltà nel procedere a una sistematizzazione del concetto generale sopra espresso, dal momento che si profilavano via via numerose eccezioni per ogni norma che riusciva a stabilire (ad esempio: vietato fumare è enunciato p., ma in deroga alla necessità della prima persona verbale; alcuni verbi possono avere uso sia p. sia descrittivo: spesso prometto ma non mantengo). Per tale ragione Austin decise di definire il concetto di p. come uno degli aspetti possibili di un medesimo enunciato. Il termine p. ha avuto una certa diffusione in linguistica, in particolare nella scuola cosiddetta generativista di J.R. Ross e di G. Lakoff, e nell'ambito della teoria della comunicazione di J. Habermas, ma cadde, tra i più, in disuso a partire dagli anni Settanta. • Dir. - Enunciato non prescrittivo né normativo, ma costitutivo, nel momento in cui è emesso, della situazione cui si riferisce. Ad esempio, l'espressione di una promessa giuridicamente vincolante rende applicabili le norme relative alle promesse e alle obbligazioni inerenti; l'enunciato La seduta è aperta realizza di fatto tale situazione giuridica.