(dal latino
peremptio: distruzione). Dir. amm. - Modalità di
estinzione dei processi amministrativi, che consegue a un periodo di
inattività di almeno due anni delle parti interessate (ricorrente,
resistente, controinteressato, interventore). Effetto di interruzione nel
decorso del termine biennale di inattività è prodotto dalla
domanda di fissazione dell'udienza, nei giudizi davanti al TAR, da qualsiasi
atto di una delle parti, in quelli davanti al Consiglio di Stato. • Dir.
process. civ. - Il concetto di
p. è stato abrogato dal nuovo
Codice di Procedura Civile e fatto confluire nel caso più generale di
estinzione del processo, che include sia l'estinzione per rinuncia agli
atti, sia l'estinzione - che qui interessa - per inattività delle parti.
Perché il mancato espletamento di attività processuale abbia
effetto di annullamento, esso deve quantificarsi in: tre anni per le cause di
competenza della Corte d'Appello o del Tribunale, un anno per quelle di
competenza del pretore, sei mesi per quelle di competenza del giudice
conciliatore. Tale annullamento, comunque, opera solo sul procedimento e non
sull'azione, che può sempre essere riproposta.