Stats Tweet

Perenzione.

(dal latino peremptio: distruzione). Dir. amm. - Modalità di estinzione dei processi amministrativi, che consegue a un periodo di inattività di almeno due anni delle parti interessate (ricorrente, resistente, controinteressato, interventore). Effetto di interruzione nel decorso del termine biennale di inattività è prodotto dalla domanda di fissazione dell'udienza, nei giudizi davanti al TAR, da qualsiasi atto di una delle parti, in quelli davanti al Consiglio di Stato. • Dir. process. civ. - Il concetto di p. è stato abrogato dal nuovo Codice di Procedura Civile e fatto confluire nel caso più generale di estinzione del processo, che include sia l'estinzione per rinuncia agli atti, sia l'estinzione - che qui interessa - per inattività delle parti. Perché il mancato espletamento di attività processuale abbia effetto di annullamento, esso deve quantificarsi in: tre anni per le cause di competenza della Corte d'Appello o del Tribunale, un anno per quelle di competenza del pretore, sei mesi per quelle di competenza del giudice conciliatore. Tale annullamento, comunque, opera solo sul procedimento e non sull'azione, che può sempre essere riproposta.