Atto del perdonare o effetto dell'essere perdonato. La remissione della colpa e
del castigo ad essa connesso. Il termine può essere usato anche in
riferimento a mancanze non gravi. ║ Per estens. - Come formula di
cortesia, con significato equivalente a
scusi,
scusate:
chiedo
p., se vi disturbo, potrei entrare un momento? • Rel. - Nell'accezione
religiosa, il termine indica la remissione dei peccati concessa da Dio all'uomo
e, in particolare, in ambito cristiano, l'atteggiamento solidale per cui un
individuo dimentica la colpa che un altro ha commesso contro di lui. I testi
evangelici e la concezione cristiana hanno introdotto e diffuso come dato
culturale, prima misconosciuto e in seguito di grande rilevanza, il
p.
Tale evento è espresso in modo pregnante e significativo in molti passi
dei Vangeli e, in particolare, nei versetti di
Matteo (6, 38-39): "Voi
avete udito che fu detto: occhio per occhio e dente per dente. Io invece vi
dico: non fate resistenza al malvagio, anzi a chi ti percuote sulla guancia
destra, porgi anche l'altra". Come spesso accade, le parole di Gesù si
propongono come completamento o superamento dell'antica legge mosaica che,
appunto, recitava il precetto giustizialista dell'occhio per occhio, già
sancito tra i popoli semiti dal celeberrimo Codice di Hammurabi. L'etica del
p. di matrice cristiana, invece, divenne il perno della rivoluzione
culturale e religiosa propria della nuova religione, parte integrante del
percorso indicato da Gesù attraverso il comandamento dell'amore per il
prossimo, indicato come imprescindibile e non meno importante del precetto
dell'amore verso Dio. ║ Tradizione devozionale propria della Chiesa
cattolica, per la quale chi si reca in determinati luoghi di culto, in momenti
dati e secondo precise modalità, ottiene l'indulgenza plenaria dei propri
peccati. Per godere di tale
p. sono necessarie: l'intenzione, la visita
materiale e la sosta in preghiera nel luogo prescelto, la frequenza al
sacramento della Riconciliazione o Penitenza immediatamente prima o
immediatamente dopo la visita stessa. ║ Per estens. - Il luogo in cui
è possibile ottenere questo tipo di
p. ║
P. di
Assisi: indulgenza plenaria tra le più antiche e popolari della
tradizione cattolica. Il
P. di Assisi, detto anche della
Porziuncola, si acquista mediante il pellegrinaggio di preghiera e la
visita alla celebre chiesetta, oggi compresa entro la crociera della grande
basilica di Santa Maria degli Angeli di Assisi. La tradizione vuole che san
Francesco l'avesse ottenuto da papa Onorio III per la festa delle dedicazione
della Chiesa, il 2 agosto. Benché non siano conservati i documenti
ufficiali della concessione del
P., la sua pratica è ampiamente
testimoniata già tra i primi compagni di Francesco dalla fine del XIII
sec. Il
P. di Assisi fu riconfermato nel 1544 e la sua validità
estesa alle visite alla Porziuncola in qualsiasi giorno dell'anno. Nei secoli
seguenti, il
P. di Assisi fu ulteriormente ampliato, fino a stabilire
come efficaci, al fine del suo ottenimento, tutte le visite devozionali,
compiute con questa intenzione, a tutte le chiese dell'ordine francescano.
• Dir. -
P. giudiziale: una delle cause, previste dalla normativa,
di estinzione del reato. Esso è applicabile solo a individui minorenni al
momento del compimento del reato, cui il Tribunale abbia ritenuto di comminare
una pena detentiva inferiore o uguale ai due anni o una pena pecuniaria
inferiore ai 3 milioni di lire (L. 24-11-1981, n. 689, art. 112; modifica del
R.D. 20-7-1934, n. 1.404). Tale provvedimento si collega anche all'art. 169 del
Codice Penale, che regola le condizioni per la concessione del beneficio del
p. e, in particolare, stabilisce che esso può avere luogo solo nel
caso in cui il giudice, considerata la gravità del reato e la
possibilità di reiterazione da parte del colpevole, presuma che
l'imputato si asterrà in seguito da comportamenti delittuosi. Il Codice
sancisce inoltre che il
p. giudiziale può essere concesso una sola
volta; tuttavia una sentenza della Corte Costituzionale (7-7-1976, n. 154) ha
ammesso come possibile la reiterazione del beneficio quando essa sia relativa a
un reato commesso anteriormente a quello già estinto.