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Perdono.

Atto del perdonare o effetto dell'essere perdonato. La remissione della colpa e del castigo ad essa connesso. Il termine può essere usato anche in riferimento a mancanze non gravi. ║ Per estens. - Come formula di cortesia, con significato equivalente a scusi, scusate: chiedo p., se vi disturbo, potrei entrare un momento? • Rel. - Nell'accezione religiosa, il termine indica la remissione dei peccati concessa da Dio all'uomo e, in particolare, in ambito cristiano, l'atteggiamento solidale per cui un individuo dimentica la colpa che un altro ha commesso contro di lui. I testi evangelici e la concezione cristiana hanno introdotto e diffuso come dato culturale, prima misconosciuto e in seguito di grande rilevanza, il p. Tale evento è espresso in modo pregnante e significativo in molti passi dei Vangeli e, in particolare, nei versetti di Matteo (6, 38-39): "Voi avete udito che fu detto: occhio per occhio e dente per dente. Io invece vi dico: non fate resistenza al malvagio, anzi a chi ti percuote sulla guancia destra, porgi anche l'altra". Come spesso accade, le parole di Gesù si propongono come completamento o superamento dell'antica legge mosaica che, appunto, recitava il precetto giustizialista dell'occhio per occhio, già sancito tra i popoli semiti dal celeberrimo Codice di Hammurabi. L'etica del p. di matrice cristiana, invece, divenne il perno della rivoluzione culturale e religiosa propria della nuova religione, parte integrante del percorso indicato da Gesù attraverso il comandamento dell'amore per il prossimo, indicato come imprescindibile e non meno importante del precetto dell'amore verso Dio. ║ Tradizione devozionale propria della Chiesa cattolica, per la quale chi si reca in determinati luoghi di culto, in momenti dati e secondo precise modalità, ottiene l'indulgenza plenaria dei propri peccati. Per godere di tale p. sono necessarie: l'intenzione, la visita materiale e la sosta in preghiera nel luogo prescelto, la frequenza al sacramento della Riconciliazione o Penitenza immediatamente prima o immediatamente dopo la visita stessa. ║ Per estens. - Il luogo in cui è possibile ottenere questo tipo di p.P. di Assisi: indulgenza plenaria tra le più antiche e popolari della tradizione cattolica. Il P. di Assisi, detto anche della Porziuncola, si acquista mediante il pellegrinaggio di preghiera e la visita alla celebre chiesetta, oggi compresa entro la crociera della grande basilica di Santa Maria degli Angeli di Assisi. La tradizione vuole che san Francesco l'avesse ottenuto da papa Onorio III per la festa delle dedicazione della Chiesa, il 2 agosto. Benché non siano conservati i documenti ufficiali della concessione del P., la sua pratica è ampiamente testimoniata già tra i primi compagni di Francesco dalla fine del XIII sec. Il P. di Assisi fu riconfermato nel 1544 e la sua validità estesa alle visite alla Porziuncola in qualsiasi giorno dell'anno. Nei secoli seguenti, il P. di Assisi fu ulteriormente ampliato, fino a stabilire come efficaci, al fine del suo ottenimento, tutte le visite devozionali, compiute con questa intenzione, a tutte le chiese dell'ordine francescano. • Dir. - P. giudiziale: una delle cause, previste dalla normativa, di estinzione del reato. Esso è applicabile solo a individui minorenni al momento del compimento del reato, cui il Tribunale abbia ritenuto di comminare una pena detentiva inferiore o uguale ai due anni o una pena pecuniaria inferiore ai 3 milioni di lire (L. 24-11-1981, n. 689, art. 112; modifica del R.D. 20-7-1934, n. 1.404). Tale provvedimento si collega anche all'art. 169 del Codice Penale, che regola le condizioni per la concessione del beneficio del p. e, in particolare, stabilisce che esso può avere luogo solo nel caso in cui il giudice, considerata la gravità del reato e la possibilità di reiterazione da parte del colpevole, presuma che l'imputato si asterrà in seguito da comportamenti delittuosi. Il Codice sancisce inoltre che il p. giudiziale può essere concesso una sola volta; tuttavia una sentenza della Corte Costituzionale (7-7-1976, n. 154) ha ammesso come possibile la reiterazione del beneficio quando essa sia relativa a un reato commesso anteriormente a quello già estinto.