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Percossa.

Colpo inferto con la mano o con un corpo contundente. ║ Urto fra due corpi. • Dir. pen. - La p. costituisce uno dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale. Il colpevole è punito, a querela della persona offesa, con la pena della reclusione fino a sei mesi o con una multa. Se la p. ha come conseguenza una malattia nel corpo o nella mente della persona offesa, il reato è aumentato poiché viene compreso nei delitti colposi.