Colpo inferto con la mano o con un corpo contundente. ║ Urto fra due
corpi. • Dir. pen. - La
p. costituisce uno dei delitti contro la
vita e l'incolumità individuale. Il colpevole è punito, a querela
della persona offesa, con la pena della reclusione fino a sei mesi o con una
multa. Se la
p. ha come conseguenza una malattia nel corpo o nella mente
della persona offesa, il reato è aumentato poiché viene compreso
nei delitti colposi.