(dal latino
pensio: pagamento da fare in un giorno fissato, quindi anche
pigione, fitto). Prestazione in denaro, a carattere permanente o temporaneo,
resa dallo Stato o da istituti di previdenza a favore dei lavoratori dipendenti,
sia pubblici sia privati, dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi,
purché abbiano raggiunto il limite di età prescritto e abbiano
versato, nella misura e per il tempo previsti dalle leggi della previdenza
sociale, i relativi contributi all'ente apposito. ║ Ant. - Somma di denaro
che i titolari di benefici ecclesiastici dovevano versare a favore di chierici
bisognosi. ║ Ant. - Stipendio corrisposto ai funzionari in servizio.
║ Ant. - Insieme dei tributi pagati dai sudditi al signore e anche da
Stati vinti a Stati vincitori. • Ind. - Nell'industria turistica, servizio
di alloggio e vitto, o solo alloggio, reso in cambio di una somma calcolata su
base giornaliera o mensile. ║
P. completa: è comprensiva di
tutti i pasti della giornata. ║
Mezza p.: è comprensiva
della prima colazione e di un pasto al giorno (cena). ║ Per estens. -
Struttura adibita all'ospitalità. • Banca -
Effetti in p.:
cambiali cedute con girata in bianco a una banca, la quale versa in cambio un
determinato importo; l'operazione impegna il girante a ritirare le cambiali
prima della scadenza e a rimborsare la somma ricevuta, aumentata degli interessi
maturati nel tempo trascorso. ║
P. di titoli: operazione bancaria
grazie alla quale il cliente di un istituto di credito incassa le anticipazioni
su titoli che cede all'istituto stesso in base a un determinato corso e che si
obbliga a ritirare in base al medesimo corso pattuito, corrispondendo gli
interessi sulla somma anticipata, per tutto il tempo della durata del contratto.
• Dir. amm. -
Trattenuta di p.: quota che viene detratta dallo
stipendio dei lavoratori per costituire il fondo
p. ║
P. di
vecchiaia: è corrisposta al raggiungimento dell'età
pensionabile. ║
P. di anzianità: è corrisposta al
lavoratore che ha al suo attivo un certo numero di anni di contribuzioni
effettive, a prescindere dall'età. ║
P. integrativa:
assicura maggiori livelli di copertura previdenziale. Tali forme di previdenza
su base volontaria sono articolate secondo criteri di flessibilità e
diversificazione per categorie di beneficiari; esse possono essere costituite
per i lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e liberi professionisti.
║
P. di invalidità:
p. concessa agli invalidi. L'art.
1 della Costituzione definisce invalido il lavoratore "la cui capacità di
lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo
permanente a causa di difetto fisico o mentale a meno di un terzo". ║
P. indiretta e
di reversibilità: prestazione resa ai
familiari del lavoratore deceduto, qualora venga a mancare, con la persona del
lavoratore, l'unica fonte di sostentamento del nucleo familiare. Si dice
p. indiretta quella liquidata ai familiari del lavoratore deceduto non
ancora pensionato. La
p. prende il nome di
p. di
reversibilità quando il lavoratore, al momento del decesso, sia
già pensionato. ║
P. privilegiata: è prevista quando
l'invalidità, l'inabilità o la morte siano state prodotte
direttamente da cause di servizio e sempreché, in seguito all'evento,
l'assicurato non benefici del diritto a rendita secondo le norme della legge
sugli infortuni. In particolare la
p. privilegiata indiretta è
attribuita alle stesse categorie di familiari aventi diritto alla
p. di
reversibilità ordinaria. ║
P. di guerra: è dovuta
agli invalidi di guerra e ai loro eredi, purché sussistano certe
condizioni. Fu disciplinata per la prima volta in modo autonomo con la L.
23-6-1912, n. 667, e regolata nelle sue linee fondamentali dalla L. 10-8-1950,
n. 648 e successive modificazioni. La disciplina è stata poi riordinata
con successive leggi. La
p. di guerra è attribuita ai militari
delle forze armate, agli appartenenti a corpi o servizi ausiliari, alle
infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, purché abbiano
riportato una menomazione fisica o mentale riduttiva delle loro normali
capacità di lavoro in conseguenza di un fatto o di servizio di guerra o
anche di prigionia. In caso di morte delle persone anzidette, titolari della
p. diventano i loro familiari; ai militari sono stati equiparati i civili
militarizzati. Sono considerati fatti di guerra quelli ovunque avvenuti ad opera
di forze armate nazionali o estere, alleate o nemiche, coordinati alla
preparazione e alle operazioni di guerra o che, pur non essendo coordinati alla
preparazione e alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse.
La
p. di guerra è sempre vitalizia e viene concessa quando la
menomazione deve considerarsi permanente; se invece la menomazione è
suscettibile di miglioramento o comunque di modificazione, si concede un assegno
a tempo determinato e rinnovabile dopo una visita di controllo. La
p. di
guerra spetta alle vedove (che la perdono in caso di nuove nozze) e agli orfani
minorenni (o anche maggiorenni, purché inabili al lavoro); a congiunti di
grado diverso (genitori, fratelli e sorelle celibi o nubili, purché
minorenni o inabili al lavoro) e assimilati (persone che abbiano provveduto al
mantenimento del militare o civile deceduto, che fosse stato orfano di entrambi
i genitori) spetta invece soltanto qualora, per la morte del militare o civile,
siano rimasti privi d'ogni mezzo di sostentamento. ║
P. sociale:
contributo che lo Stato versa ai cittadini italiani che, compiuti i 65 anni di
età, siano sprovvisti di ogni altra fonte di reddito, a prescindere dalla
loro situazione contributiva. Fu istituita in Italia nel 1969. Dal 1°
gennaio 1996 la
p. sociale è stata sostituita da un
assegno
sociale. • Encicl. - Storicamente, la
p. nacque al tempo delle
Monarchie assolute inglese e francese sotto forma di beneficio a vita, concesso
dal sovrano a chi avesse reso utili servizi alla Corona. A differenza di quanto
stabilisce la moderna legislazione, nella quale la
p. è
riconosciuta come
p. di diritto ed è, in ogni caso, regolata da
precise norme, in origine era contemplata solo la
p. di grazia, frutto di
una risoluzione sovrana quale segno di benevolenza verso sudditi particolarmente
meritevoli. Nel 1790 l'Assemblea costituente francese promulgò una legge
al fine di sanare la situazione di abuso e di immotivato privilegio cui il
sistema delle
p. di grazia aveva dato luogo. Si affermò infatti il
principio di concedere un assegno vitalizio a quei servitori dello Stato che
avessero raggiunto i 50 anni d'età e i 30 anni di durata di servizio,
proporzionando l'entità della somma alla retribuzione. Erano esonerati da
tali limiti gli invalidi divenuti tali durante l'espletamento delle loro
mansioni. Il trattamento pensionistico non era però un diritto, ma aveva
carattere di beneficenza, tant'è che non era dovuto a chi superasse un
determinato reddito e veniva stabilito un tetto annuo che la spesa statale per
elargizioni pensionistiche non poteva superare. L'insufficienza del sistema
statale favorì in Francia la costituzione presso le singole
amministrazioni di casse-
p. volontarie, dove gli impiegati effettuavano
versamenti mensili che avrebbero assicurato loro, dopo un determinato periodo di
lavoro, un trattamento pensionistico formato dagli interessi del capitale
versato e incrementato dalle premorienze. Il regime napoleonico favorì
questo sistema mediante l'integrazione dei fondi, ma successivamente, vista
l'inadeguatezza del sistema, si procedette a una disciplina della materia
pensionistica nel segno di una maggiore omogeneità. La legge del 1853,
perfezionata da un'altra del 1879, pose le basi del moderno istituto della
p. In Italia la prima legge sulle
p. a favore degli impiegati
statali fu emanata nel 1864; a questa seguì la legge del 1881, istitutiva
di una Cassa delle
p. civili e militari a favore dei dipendenti dello
Stato. Data al 1895 il testo unico delle leggi sulle
p. civili e
militari, mentre venivano istituite varie casse speciali a favore di determinate
categorie (per esempio, i maestri elementari, 1888; i medici condotti, 1898; i
dipendenti locali, 1904), che ponevano le basi dell'attuale disciplina
pensionistica a favore dei dipendenti pubblici. I primi a ottenere un vero e
proprio trattamento pensionistico furono gli impiegati dello Stato; soltanto in
un secondo tempo si sviluppò una complessa legislazione per il
trattamento pensionistico dei dipendenti privati. Queste categorie di lavoratori
ottennero spesso il diritto alla
p. grazie a rivendicazioni sindacali
portate avanti attraverso la lotta dalle categorie interessate e dalla massa di
lavoratori nel loro complesso. A un diritto alla
p. generalizzato si
giunse solo nell'immediato secondo dopoguerra, quando cioè i lavoratori,
organizzati nei sindacati e nei partiti politici, videro ampliati i loro diritti
dalle nuove norme della legislazione repubblicana. La maggior parte delle
p. è gestita in Italia dall'INPS (Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale), ente che provvede al trattamento pensionistico per i
dipendenti del settore privato (industria, commercio, agricoltura, artigianato,
credito, trasporti, ecc.) e per alcune categorie di lavoratori autonomi
(coltivatori diretti, artigiani, esercenti, ecc.); esistono tuttavia appositi
istituti per le
p. dei dipendenti dello Stato, e altri enti ancora
relativi alle
p. dei liberi professionisti. Nella disciplina vigente, il
diritto alla
p. trova il suo fondamento nell'art. 38, 2° comma,
della Costituzione, dove si afferma che ai lavoratori vanno assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita nel caso di eventi generatori di bisogno,
fra cui l'invalidità e la vecchiaia. Da tale norma discendono alcuni
caratteri fondamentali della materia: la congruenza del trattamento
pensionistico, la proporzione tra questo e i contributi versati nel corso
dell'attività lavorativa, la rivalutazione periodica della
p. in
rapporto al costo della vita. La legislazione distingue e prevede forme di
p. per situazioni - vecchiaia, invalidità e morte - potenzialmente
generatrici di bisogno, in quanto sottraggono la capacità di produrre
reddito e fanno sorgere esigenze aggiuntive. Dall'inizio degli anni Novanta, in
Italia, come nella maggior parte dei Paesi industrializzati, i problemi del
finanziamento delle prestazioni pensionistiche si sono venuti acuendo, a causa
del progressivo sopravanzare del numero dei pensionati rispetto a quello della
popolazione attiva, e l'urgenza di frenare la situazione di dissesto dell'INPS
ha dato il via a un faticoso programma di riforma del regime pensionistico,
collocabile nel più generale fenomeno di revisione dello Stato sociale e
del ridimensionamento del ruolo dei poteri pubblici nell'economia e nella
società.