(da
penitenza). Relativo al modo di eseguire le pene. ║ Relativo al
luogo in cui si effettuano le pene detentive. ║ Genericamente,
stabilimento carcerario. ║
Sistemi p.: i sistemi
p. tentano
di conciliare gli scopi detentivi della pena con la sua funzione di rieducazione
e di reinserimento sociale. Fin dal XVII sec. con Vincenzo de' Paoli e nel XVIII
sec. con John Howard si cercò di risolvere le due posizioni. Nel corso
della storia si succedettero tre sistemi
p. basilari: il sistema
filadelfiano, il sistema auburniano e quello irlandese. Il
sistema
filadelfiano, che prende il nome dalla città di Filadelfia, dove si
è sviluppato nel XIX sec., e che consisteva in una pena scontata in
segregazione cellulare continua, in opposizione al sistema della
promiscuità, impediva al condannato di percorrere la strada del
riadattamento. Il
sistema auburniano, dal nome della città di
Auburn, dove fu messo in pratica per la prima volta nel 1816, costringeva il
condannato alla segregazione durante la notte, e al lavoro in comune ma
silenzioso di giorno. Il
sistema irlandese limitava la segregazione
cellulare a un periodo della intera pena. Ai nostri giorni la trasformazione
delle concezioni politiche e sociali e i moti riformatori hanno rotto gli schemi
rigidi dei sistemi
p. dei secoli scorsi e hanno introdotto un metodo
incentrato su tre punti: l'umanizzazione della pena, l'attenzione verso lo scopo
delle pena e la durata della pena stessa. Le finalità della pena non
devono essere solo repressive, ma devono contribuire al riadattamento del
detenuto nella vita sociale; le teorie criminologiche puntano sull'esigenza che
il carcerato non venga escluso dalla vita esterna familiare e sociale;
sostengono i regimi di trattamento in semilibertà e la diffusione degli
istituti aperti, inseriti nel contesto sociale e che consentono i contatti con
l'esterno (come in alcuni casi negli Stati Uniti e in Svezia). La Costituzione
italiana sostiene nell'art. 27 che le pene non devono essere contrarie al senso
di umanità; la L. 26-7-1975, n. 354, in parte modificata con decreto
nell'anno successivo, ha disciplinato, in rispetto del dettato costituzionale,
l'ordinamento
p., dando all'istituzione carceraria un assetto più
umano e conforme ai diritti e alla dignità della persona. Nella legge si
è parlato infatti di imparzialità fra detenuti, con l'intento di
eliminare le discriminazioni fra classi, nazionalità, opinioni politiche;
di riduzione delle restrizioni eccessive nei confronti dei detenuti; di
rieducazione e di contatti con il mondo esterno, di cui il detenuto ha diritto
per il suo futuro reinserimento, attraverso un programma modificabile a seconda
delle esigenze, e che prevede la praticabilità dell'istruzione, del
lavoro, della vita religiosa, delle attività culturali, ricreative e
sportive con un continuo contatto con il mondo esterno. La riforma del sistema
p. ha previsto inoltre, nel caso di detenuti colpevoli di reati non
gravi, la possibilità di tramutare la carcerazione in affido a un
servizio sociale rieducativo, o di prevedere che il condannato possa trascorrere
parte della giornata fuori dal carcere, secondo un sistema di
semilibertà, attuato sempre per scopi di lavoro o di studio esterno.
Altro passo in avanti è stato fatto all'interno degli istituti
p.
con la separazione tra le categorie di condannati e internati, con un regime
disciplinare più duttile, con una maggiore attenzione all'edilizia
carceraria e con disposizioni più elastiche nel caso dei minori di 18
anni; rimangono immutati, invece, i principi dell'isolamento notturno, della
separazione dei sessi e dell'isolamento anche diurno in casi particolari. La L.
10-10-1986, n. 663 ha introdotto condizioni più favorevoli per
l'affidamento in prova al servizio sociale e per la semilibertà, ha
previsto misure come la detenzione domiciliare e la concessione di permessi
premio e ha stabilito l'istituzione di un regime di controllo particolare di
quei detenuti il cui comportamento possa risultare pericoloso per l'ordine e per
la libertà degli altri detenuti. La L. 12-7-1991, n. 203 e la L.
7-8-1992, n. 356 per prevenire il mantenimento di contatti tra i detenuti e le
organizzazioni criminali di provenienza hanno limitato le misure alternative
alla detenzione e anche eliminate, nel caso di detenuti colpevoli di
attività mafiose. La L. 15-12-1990, n. 395 ha istituito il corpo di
polizia
p. alle dipendenze del ministero di Grazia e Giustizia, con i
compiti di verificare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della
libertà personale, di garantire l'ordine e la sicurezza all'interno degli
istituti
p., di partecipare in gruppi di lavoro alle attività di
rieducazione dei detenuti e degli internati e di svolgere i servizi di
sorveglianza dei detenuti ricoverati in luoghi di cura esterni.