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Penitenziario.

(da penitenza). Relativo al modo di eseguire le pene. ║ Relativo al luogo in cui si effettuano le pene detentive. ║ Genericamente, stabilimento carcerario. ║ Sistemi p.: i sistemi p. tentano di conciliare gli scopi detentivi della pena con la sua funzione di rieducazione e di reinserimento sociale. Fin dal XVII sec. con Vincenzo de' Paoli e nel XVIII sec. con John Howard si cercò di risolvere le due posizioni. Nel corso della storia si succedettero tre sistemi p. basilari: il sistema filadelfiano, il sistema auburniano e quello irlandese. Il sistema filadelfiano, che prende il nome dalla città di Filadelfia, dove si è sviluppato nel XIX sec., e che consisteva in una pena scontata in segregazione cellulare continua, in opposizione al sistema della promiscuità, impediva al condannato di percorrere la strada del riadattamento. Il sistema auburniano, dal nome della città di Auburn, dove fu messo in pratica per la prima volta nel 1816, costringeva il condannato alla segregazione durante la notte, e al lavoro in comune ma silenzioso di giorno. Il sistema irlandese limitava la segregazione cellulare a un periodo della intera pena. Ai nostri giorni la trasformazione delle concezioni politiche e sociali e i moti riformatori hanno rotto gli schemi rigidi dei sistemi p. dei secoli scorsi e hanno introdotto un metodo incentrato su tre punti: l'umanizzazione della pena, l'attenzione verso lo scopo delle pena e la durata della pena stessa. Le finalità della pena non devono essere solo repressive, ma devono contribuire al riadattamento del detenuto nella vita sociale; le teorie criminologiche puntano sull'esigenza che il carcerato non venga escluso dalla vita esterna familiare e sociale; sostengono i regimi di trattamento in semilibertà e la diffusione degli istituti aperti, inseriti nel contesto sociale e che consentono i contatti con l'esterno (come in alcuni casi negli Stati Uniti e in Svezia). La Costituzione italiana sostiene nell'art. 27 che le pene non devono essere contrarie al senso di umanità; la L. 26-7-1975, n. 354, in parte modificata con decreto nell'anno successivo, ha disciplinato, in rispetto del dettato costituzionale, l'ordinamento p., dando all'istituzione carceraria un assetto più umano e conforme ai diritti e alla dignità della persona. Nella legge si è parlato infatti di imparzialità fra detenuti, con l'intento di eliminare le discriminazioni fra classi, nazionalità, opinioni politiche; di riduzione delle restrizioni eccessive nei confronti dei detenuti; di rieducazione e di contatti con il mondo esterno, di cui il detenuto ha diritto per il suo futuro reinserimento, attraverso un programma modificabile a seconda delle esigenze, e che prevede la praticabilità dell'istruzione, del lavoro, della vita religiosa, delle attività culturali, ricreative e sportive con un continuo contatto con il mondo esterno. La riforma del sistema p. ha previsto inoltre, nel caso di detenuti colpevoli di reati non gravi, la possibilità di tramutare la carcerazione in affido a un servizio sociale rieducativo, o di prevedere che il condannato possa trascorrere parte della giornata fuori dal carcere, secondo un sistema di semilibertà, attuato sempre per scopi di lavoro o di studio esterno. Altro passo in avanti è stato fatto all'interno degli istituti p. con la separazione tra le categorie di condannati e internati, con un regime disciplinare più duttile, con una maggiore attenzione all'edilizia carceraria e con disposizioni più elastiche nel caso dei minori di 18 anni; rimangono immutati, invece, i principi dell'isolamento notturno, della separazione dei sessi e dell'isolamento anche diurno in casi particolari. La L. 10-10-1986, n. 663 ha introdotto condizioni più favorevoli per l'affidamento in prova al servizio sociale e per la semilibertà, ha previsto misure come la detenzione domiciliare e la concessione di permessi premio e ha stabilito l'istituzione di un regime di controllo particolare di quei detenuti il cui comportamento possa risultare pericoloso per l'ordine e per la libertà degli altri detenuti. La L. 12-7-1991, n. 203 e la L. 7-8-1992, n. 356 per prevenire il mantenimento di contatti tra i detenuti e le organizzazioni criminali di provenienza hanno limitato le misure alternative alla detenzione e anche eliminate, nel caso di detenuti colpevoli di attività mafiose. La L. 15-12-1990, n. 395 ha istituito il corpo di polizia p. alle dipendenze del ministero di Grazia e Giustizia, con i compiti di verificare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, di garantire l'ordine e la sicurezza all'interno degli istituti p., di partecipare in gruppi di lavoro alle attività di rieducazione dei detenuti e degli internati e di svolgere i servizi di sorveglianza dei detenuti ricoverati in luoghi di cura esterni.