(dal latino
poenalis, der. di
poena: pena). Relativo alle pene
giudiziarie. ║ In senso restrittivo, in relazione al diritto
p. e
opposto al diritto civile. ║ Pena pecuniaria a seguito del mancato o del
ritardato adempimento di un contratto. • Dir. -
Codice p.:
V. CODICE. ║
Clausola p.:
V. CLAUSOLA. ║
Diritto p.: l'insieme
delle norme che regolano la disciplina dei reati e delle pene, ovvero il
complesso di norme giuridiche con le quali lo Stato vieta certi comportamenti.
Si parla di diritto
p. in senso oggettivo e in senso soggettivo. Dal
punto di vista oggettivo il diritto
p. si presenta come un complesso di
norme giuridiche (
normae agendi) indirizzate ai cittadini come regole di
condotta; dal punto di vista soggettivo (
ius puniendi) il diritto
p. è il diritto dello Stato all'applicazione della pena alle
condizioni e nei limiti stabiliti dal diritto oggettivo. L'ordinamento positivo
è il punto di riferimento per la comprensione dei principi del diritto
p. Sinonimo di diritto
p. è diritto
criminale,
denominazione antica che risale alla scienza giuridica italiana che dà
importanza al termine
crimen, cioè reato. Secondo l'ordinamento
giuridico si definisce reato ogni fatto al quale segue una pena, e pena la
sofferenza impartita dalla legge e somministrata dall'autorità
giudiziaria mediante processo. Nella storia del diritto
p., poiché
si è data più importanza alla tutela contro le gravi violazioni
dell'ordinamento, il diritto
p. avrebbe natura sanzionatoria; mentre,
considerando alcuni scopi attribuiti al diritto
p., come la funzione
delle pene di recupero dei trasgressori della legge, concetto che non sembra
presupporre un riferimento derivante da altri rami del diritto, si propende per
l'autonomia del diritto
p., anche se è rilevante la presenza del
diritto
p. in ogni ordinamento. La Costituzione italiana, infatti,
contiene i requisiti della legislazione
p., come il principio della
legalità (
nullum crimen, nulla poena sine lege) e quello
strettamente congiunto della
irretroattività (art. 25), secondo il
quale nessuno può essere punito se non in virtù di una legge
entrata in vigore prima del fatto commesso; il
divieto del ricorso al
procedimento analogico, secondo il quale un legislatore ordinario non
può trasferire ad altri la possibilità di stabilire circostanze
penalmente rilevanti. Alla base delle disposizioni del Codice
p. è
la richiesta di non sottoporre l'individuo a sanzioni per fattispecie non
più rilevanti: se la legislazione al tempo del reato è diversa da
quella posteriore, si applica quella più favorevole al reo. La
Costituzione stabilisce che la responsabilità
p. è
personale, nel senso che non solo al legislatore è proibito far ricadere
su una persona la responsabilità per un fatto penalmente rilevante dovuto
ad altri, ma anche che viene esclusa qualunque forma di responsabilità
oggettiva. La Costituzione vieta di stabilire giudici per casi singoli, in
virtù del principio dell'
indipendenza e della precostituzione del
giudice; afferma il principio della
territorialità che obbliga
al rispetto della legge tutti coloro che si trovano in territorio italiano,
tranne nei casi sanciti dal diritto pubblico e internazionale, e sostiene il
senso di umanità come requisito indispensabile delle pene. In base anche
ai nuovi orizzonti suggeriti dalla scienza criminologica, lo scopo degli
strumenti di sicurezza si è orientato verso la funzione di prevenzione e
di recupero sociale, invece che alle funzioni semplicemente repressive delle
pene, con l'effetto di diminuire o eliminare del tutto, nella letteratura
penalistica, la differenza tra pene e misure di sicurezza, introdotta dalla
codificazione del 1931. Tale codificazione è caratterizzata
dall'introduzione del doppio binario, secondo il quale le pene (distinte in
reclusione e multa per i delitti, e arresto e ammenda per le contravvenzioni)
attengono a una funzione repressiva; le misure di sicurezza, invece, sono
provvedimenti, sommabili alle pene, pensati per riadattare il delinquente alla
vita libera. In una fase posteriore la pena, pur conservando il carattere
afflittivo, ha assunto la funzione di combattere le cause individuali della
criminalità, portando come conseguenza alla necessità di rivedere
il rapporto tra pene e misure di sicurezza e di ripensare al significato e ai
fini stessi del diritto
p., che si orienta sempre più verso la
lotta contro la criminalità attraverso i mezzi di prevenzione, di
intimidazione e di emendazione (come appare già evidente nella
legislazione minorile). Il diritto
p. di riferimento è diritto
sostanziale, che si distingue in generale o comune (quello del Codice), e
speciale (a seconda dei destinatari del diritto stesso, come per esempio il
diritto
p. militare, che vale solo per una categoria di persone);
complementare (riguarda, cioè, le norme
p. individuabili in una
serie di leggi speciali, che aumentano di numero per l'esigenza della
legislazione moderna, come per esempio il diritto
p. finanziario,
commerciale, dell'economia, ecc.), e fondamentale (la cui fonte sta nel Codice
p. e ha importanza per la sistemazione delle norme più essenziali,
e perché le disposizioni in esso fissate si applicano anche alle materie
disciplinate da altre leggi
p. ║
Diritto p. militare:
complesso di norme stabilite dallo Stato a difesa dell'ordine giuridico militare
e penalmente sanzionate. Fonti principali sono i due Codici
p. militari
di pace e di guerra, che contengono disposizioni sia di diritto sostantivo sia
di diritto processuale, altre leggi che includono disposizioni da applicare al
militare e i bandi militari, che possono essere fonti di diritto
p.
militare durante lo stato di guerra.