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Penale.

(dal latino poenalis, der. di poena: pena). Relativo alle pene giudiziarie. ║ In senso restrittivo, in relazione al diritto p. e opposto al diritto civile. ║ Pena pecuniaria a seguito del mancato o del ritardato adempimento di un contratto. • Dir. - Codice p.: V. CODICE. ║ Clausola p.: V. CLAUSOLA. ║ Diritto p.: l'insieme delle norme che regolano la disciplina dei reati e delle pene, ovvero il complesso di norme giuridiche con le quali lo Stato vieta certi comportamenti. Si parla di diritto p. in senso oggettivo e in senso soggettivo. Dal punto di vista oggettivo il diritto p. si presenta come un complesso di norme giuridiche (normae agendi) indirizzate ai cittadini come regole di condotta; dal punto di vista soggettivo (ius puniendi) il diritto p. è il diritto dello Stato all'applicazione della pena alle condizioni e nei limiti stabiliti dal diritto oggettivo. L'ordinamento positivo è il punto di riferimento per la comprensione dei principi del diritto p. Sinonimo di diritto p. è diritto criminale, denominazione antica che risale alla scienza giuridica italiana che dà importanza al termine crimen, cioè reato. Secondo l'ordinamento giuridico si definisce reato ogni fatto al quale segue una pena, e pena la sofferenza impartita dalla legge e somministrata dall'autorità giudiziaria mediante processo. Nella storia del diritto p., poiché si è data più importanza alla tutela contro le gravi violazioni dell'ordinamento, il diritto p. avrebbe natura sanzionatoria; mentre, considerando alcuni scopi attribuiti al diritto p., come la funzione delle pene di recupero dei trasgressori della legge, concetto che non sembra presupporre un riferimento derivante da altri rami del diritto, si propende per l'autonomia del diritto p., anche se è rilevante la presenza del diritto p. in ogni ordinamento. La Costituzione italiana, infatti, contiene i requisiti della legislazione p., come il principio della legalità (nullum crimen, nulla poena sine lege) e quello strettamente congiunto della irretroattività (art. 25), secondo il quale nessuno può essere punito se non in virtù di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso; il divieto del ricorso al procedimento analogico, secondo il quale un legislatore ordinario non può trasferire ad altri la possibilità di stabilire circostanze penalmente rilevanti. Alla base delle disposizioni del Codice p. è la richiesta di non sottoporre l'individuo a sanzioni per fattispecie non più rilevanti: se la legislazione al tempo del reato è diversa da quella posteriore, si applica quella più favorevole al reo. La Costituzione stabilisce che la responsabilità p. è personale, nel senso che non solo al legislatore è proibito far ricadere su una persona la responsabilità per un fatto penalmente rilevante dovuto ad altri, ma anche che viene esclusa qualunque forma di responsabilità oggettiva. La Costituzione vieta di stabilire giudici per casi singoli, in virtù del principio dell'indipendenza e della precostituzione del giudice; afferma il principio della territorialità che obbliga al rispetto della legge tutti coloro che si trovano in territorio italiano, tranne nei casi sanciti dal diritto pubblico e internazionale, e sostiene il senso di umanità come requisito indispensabile delle pene. In base anche ai nuovi orizzonti suggeriti dalla scienza criminologica, lo scopo degli strumenti di sicurezza si è orientato verso la funzione di prevenzione e di recupero sociale, invece che alle funzioni semplicemente repressive delle pene, con l'effetto di diminuire o eliminare del tutto, nella letteratura penalistica, la differenza tra pene e misure di sicurezza, introdotta dalla codificazione del 1931. Tale codificazione è caratterizzata dall'introduzione del doppio binario, secondo il quale le pene (distinte in reclusione e multa per i delitti, e arresto e ammenda per le contravvenzioni) attengono a una funzione repressiva; le misure di sicurezza, invece, sono provvedimenti, sommabili alle pene, pensati per riadattare il delinquente alla vita libera. In una fase posteriore la pena, pur conservando il carattere afflittivo, ha assunto la funzione di combattere le cause individuali della criminalità, portando come conseguenza alla necessità di rivedere il rapporto tra pene e misure di sicurezza e di ripensare al significato e ai fini stessi del diritto p., che si orienta sempre più verso la lotta contro la criminalità attraverso i mezzi di prevenzione, di intimidazione e di emendazione (come appare già evidente nella legislazione minorile). Il diritto p. di riferimento è diritto sostanziale, che si distingue in generale o comune (quello del Codice), e speciale (a seconda dei destinatari del diritto stesso, come per esempio il diritto p. militare, che vale solo per una categoria di persone); complementare (riguarda, cioè, le norme p. individuabili in una serie di leggi speciali, che aumentano di numero per l'esigenza della legislazione moderna, come per esempio il diritto p. finanziario, commerciale, dell'economia, ecc.), e fondamentale (la cui fonte sta nel Codice p. e ha importanza per la sistemazione delle norme più essenziali, e perché le disposizioni in esso fissate si applicano anche alle materie disciplinate da altre leggi p.Diritto p. militare: complesso di norme stabilite dallo Stato a difesa dell'ordine giuridico militare e penalmente sanzionate. Fonti principali sono i due Codici p. militari di pace e di guerra, che contengono disposizioni sia di diritto sostantivo sia di diritto processuale, altre leggi che includono disposizioni da applicare al militare e i bandi militari, che possono essere fonti di diritto p. militare durante lo stato di guerra.