Diritto reale concesso al creditore dal debitore (o da una terza persona) a
garanzia dell'obbligazione. ║ Oggetto, bene che si dà al creditore
come garanzia. ║ Per estens. - Nei giochi di società, oggetto che
il perdente deposita e che può recuperare solo dopo essere stato
sottoposto ad una penitenza. ║ Fig. - Solenne impegno morale, garanzia.
• Dir. rom. - Il
p. ha origini molto antiche; presente già
nel diritto romano preclassico, esso costituiva la garanzia reale del credito.
Fin dai primi tempi l'istituzione del
p. (
datio pignoris) fu
tutelata dalla legge (
legis actio per pignoris captionem). Solo in
età classica fu introdotta un'azione reale che permetteva al creditore di
soddisfarsi sui beni avuti in
p. anche nel caso che questi fossero
passati a terzi. Come in quello attuale, anche nel diritto romano il creditore
godeva del diritto di entrare in possesso della cosa avuta in
p. e di
venderla in caso di inadempimento da parte del debitore. • Dir. - Il
p., che fa parte della categoria dei diritti reali su cosa altrui,
può riguardare non solo cose mobili materiali, ma anche i diritti che
hanno per oggetto i beni mobili, i crediti, le azioni, i titoli di credito e le
aziende commerciali. Non possono essere oggetto di
p., invece, i beni
immobili e quelli mobili soggetti a registrazione. Il creditore ha il diritto di
soddisfarsi sul bene dato in
p. anche se questo passa in mano di terzi,
poiché il
p. risulta opponibile nei confronti di chiunque. La
costituzione del
p. avviene mediante contratto reale e può essere
perfezionato solo con l'effettiva consegna della cosa al creditore. Si definisce
p. irregolare quello nel quale la proprietà del bene viene
trasmessa al creditore che, dopo l'estinzione del debito, ha l'obbligo di
restituire non il bene stesso, ma l'equivalente dello stesso genere.