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Pegno.

Diritto reale concesso al creditore dal debitore (o da una terza persona) a garanzia dell'obbligazione. ║ Oggetto, bene che si dà al creditore come garanzia. ║ Per estens. - Nei giochi di società, oggetto che il perdente deposita e che può recuperare solo dopo essere stato sottoposto ad una penitenza. ║ Fig. - Solenne impegno morale, garanzia. • Dir. rom. - Il p. ha origini molto antiche; presente già nel diritto romano preclassico, esso costituiva la garanzia reale del credito. Fin dai primi tempi l'istituzione del p. (datio pignoris) fu tutelata dalla legge (legis actio per pignoris captionem). Solo in età classica fu introdotta un'azione reale che permetteva al creditore di soddisfarsi sui beni avuti in p. anche nel caso che questi fossero passati a terzi. Come in quello attuale, anche nel diritto romano il creditore godeva del diritto di entrare in possesso della cosa avuta in p. e di venderla in caso di inadempimento da parte del debitore. • Dir. - Il p., che fa parte della categoria dei diritti reali su cosa altrui, può riguardare non solo cose mobili materiali, ma anche i diritti che hanno per oggetto i beni mobili, i crediti, le azioni, i titoli di credito e le aziende commerciali. Non possono essere oggetto di p., invece, i beni immobili e quelli mobili soggetti a registrazione. Il creditore ha il diritto di soddisfarsi sul bene dato in p. anche se questo passa in mano di terzi, poiché il p. risulta opponibile nei confronti di chiunque. La costituzione del p. avviene mediante contratto reale e può essere perfezionato solo con l'effettiva consegna della cosa al creditore. Si definisce p. irregolare quello nel quale la proprietà del bene viene trasmessa al creditore che, dopo l'estinzione del debito, ha l'obbligo di restituire non il bene stesso, ma l'equivalente dello stesso genere.