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Pedone.

(dal latino pedo: che ha i piedi grandi). Chi cammina a piedi, in particolare contrapposto a chi si sposta usando un mezzo di locomozione. ║ Fante, soldato a piedi. ║ In passato, colui che recapitava posta o pacchi compiendo il tragitto a piedi. • Giochi - Nel gioco degli scacchi, ciascuno degli otto pezzi di minor valore, collocati davanti agli altri sulla scacchiera, di cui dispone ogni giocatore. • Dir. - Agli effetti delle disposizioni dettate dal Codice della Strada, i p. devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine e sui viali rialzati; qualora questi manchino o siano manifestamente insufficienti, possono circolare sul margine sinistro della carreggiata, e anche sul margine destro quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione o di strada a due carreggiate separate. Per attraversare la carreggiata, i p. devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi o dei soprapassaggi. Qualora questi non esistano o si trovino a distanza superiore ai 100 m, i p. possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare. È vietato ai p. attraversare i crocevia, le piazze e i larghi, tranne che sugli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella precedentemente indicata. È vietato ai p. sostare sulla carreggiata o sostare in gruppi sulle parti della strada a loro riservate quando vi si svolga intenso movimento. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori i conducenti devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai p. che transitano sugli attraversamenti pedonali. I p. che attraversano la carreggiata al di fuori degli attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti. I conducenti devono fermarsi quando un cieco munito di bastone bianco o altrimenti riconoscibile attraversi la carreggiata. Chiunque violi una delle disposizioni predette è punito con un'ammenda che varia secondo le infrazioni commesse.