(dal latino
pedo: che ha i piedi grandi). Chi cammina a piedi, in
particolare contrapposto a chi si sposta usando un mezzo di locomozione. ║
Fante, soldato a piedi. ║ In passato, colui che recapitava posta o pacchi
compiendo il tragitto a piedi. • Giochi - Nel gioco degli scacchi,
ciascuno degli otto pezzi di minor valore, collocati davanti agli altri sulla
scacchiera, di cui dispone ogni giocatore. • Dir. - Agli effetti delle
disposizioni dettate dal Codice della Strada, i
p. devono circolare sui
marciapiedi, sulle banchine e sui viali rialzati; qualora questi manchino o
siano manifestamente insufficienti, possono circolare sul margine sinistro della
carreggiata, e anche sul margine destro quando si tratti di carreggiata a senso
unico di circolazione o di strada a due carreggiate separate. Per attraversare
la carreggiata, i
p. devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei
sottopassaggi o dei soprapassaggi. Qualora questi non esistano o si trovino a
distanza superiore ai 100 m, i
p. possono attraversare la carreggiata
solo in senso perpendicolare. È vietato ai
p. attraversare i
crocevia, le piazze e i larghi, tranne che sugli attraversamenti pedonali,
qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella precedentemente
indicata. È vietato ai
p. sostare sulla carreggiata o sostare in
gruppi sulle parti della strada a loro riservate quando vi si svolga intenso
movimento. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori i
conducenti devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi,
ai
p. che transitano sugli attraversamenti pedonali. I
p. che
attraversano la carreggiata al di fuori degli attraversamenti pedonali devono
dare la precedenza ai conducenti. I conducenti devono fermarsi quando un cieco
munito di bastone bianco o altrimenti riconoscibile attraversi la carreggiata.
Chiunque violi una delle disposizioni predette è punito con un'ammenda
che varia secondo le infrazioni commesse.