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Peculium.

Dir. rom. - Complesso di beni in godimento o in amministrazione a persone diverse dal pater familias. L'istituzione del p. si rese necessaria ai tempi della Repubblica a causa delle notevoli difficoltà generate dal fatto che il pater familias era l'unico ed esclusivo titolare dei beni posseduti da altri membri della stessa famiglia. I beni costituenti il p. rimanevano di proprietà del pater, ma potevano essere amministrati liberamente da persona diversa, senza che questa dovesse ricorrere ogni volta al possessore. Inizialmente i beni furono concessi in p. solo per testamento; in seguito, con Adriano, il p. fu esteso anche ai trasferimenti di beni tra i vivi. Dall'epoca di Giustiniano il pater familias non ebbe più che l'usufrutto legale sui beni del figlio, a eccezione di quelli acquistati per suo ordine.