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Patto.

(dal latino pactum: patto, der. di pacisci: patteggiare, che ha la stessa radice del latino pax-pacis: pace). Intesa, accordo, convenzione tra due persone o tra due parti: p. d'amicizia, p. coniugale, p. nuziale. ║ Ciascuno dei punti che vengono stabiliti in un accordo. ║ Venire a p., scendere a p.: cercare di giungere a un accordo, per lo più cedendo alle esigenze o alle imposizioni dell'avversario o, a volte, arrendendosi. • Rel. - Nel linguaggio biblico, il p. (in ebraico berith, in greco diathéke, in latino testamentum) è quello stretto da Yahvé dapprima con Abramo, poi con Isacco e Giacobbe e in seguito, attraverso Mosè, con l'intero popolo d'Israele. Con il p. (V. anche ALLEANZA) Yahvé prometteva di difendere il suo popolo, di condurlo alla Salvezza e di guidarlo verso la Terra promessa, mentre gli Israeliti, da parte loro, facevano promessa di rispetto e di obbedienza alla volontà divina, espressa e fissata solennemente nelle Tavole della Legge mosaica. Con l'avvento del Cristianesimo, a questo primo p. (detto mosaico o antico o primo) si connette e si aggiunge il nuovo p. con Cristo, con il quale gli uomini si impegnano alla fede nel Cristo e in cui Dio promette Grazia e Salvezza eterne. Sono il sacrificio e la morte in croce di Cristo a sanzionare il nuovo p. Le due espressioni, antico e nuovo p., indicano anche le due economie religiose, quella ebraica e quella cristiana, e i due libri in cui si parla di esse: l'Antico e il Nuovo Testamento. • Giorn. - Nel linguaggio giornalistico e sindacale, intesa tra datori di lavoro e sindacati volta a raggiungere una tregua all'interno delle trattative sindacali. • Pol. - Nell'ambito della politica interna, intesa tra partiti, accordo tra sindacati o tra forze politiche. • Banca - P. di sindacato: nel linguaggio bancario, documento che riporta gli accordi tra i singoli membri di un sindacato o di un consorzio costituito per il collocamento o la speculazione sui titoli. • Dir. priv. - In generale, contratto, inteso come accordo di volontà che genera un vincolo giuridico; più spesso, con significato specifico, singola convenzione, o anche pattuizione accessoria di un contratto: p. commissorio, p. leonino, p. di riscatto.P. colonico: espressione comune con cui si indica il contratto collettivo che disciplina i contratti di mezzadria e di colonia. ║ P. in deroga: accordi contemplati dalla L. 8-8-1992, n. 359, in deroga alle norme sull'equo canone. • Dir. internaz. - Termine usato per indicare accordi internazionali bilaterali o più spesso plurilaterali, di speciale valore politico. Si utilizza in espressioni quali: p. di alleanza, p. di non aggressione, p. d'acciaio, ecc. È equivalente a trattato internazionale e viene usato per indicare specifici accordi di questo genere: p. di Londra, p. della Società delle Nazioni, p. atlantico, ecc. • St. del dir. - Nel latino giuridico più antico, il termine pactum definisce la particolare intesa raggiunta da offensore e offeso, in cui si elimina la vendetta, ristabilendo la pace. Nell'editto del pretore, invece, significa accordo privo di forme, non previsto dallo ius civile, ma protetto dal pretore stesso. Presso i giuristi classici la parola è usata per indicare qualsiasi genere di accordo di volontà, caratterizzato da una minore efficacia rispetto ad atti giuridici pienamente validi, o da funzione semplicemente accessoria. Nel diritto bizantino, l'argomento dei p. fu oggetto di grande interesse e di vivaci dibattiti teorici, tanto da dare vita a numerose distinzioni e suddistinzioni. Sono state queste modificazioni a suscitare, nell'età intermedia, le incertezze, le discordanze e, in alcuni casi, addirittura le contraddizioni della dottrina del diritto comune a proposito di tale argomento. Sebbene, infatti, la contrapposizione classica abbia contribuito a tenere fermo il principio nudum pactum obligationem non parit, è anche vero che rilevanti sono state le deviazioni nella prassi, così come nella sostanza della dottrina. Da tale situazione, ad esempio, è sorta la corrente canonista, con il suo rovesciamento del principio civilistico e la sua decisa affermazione dell'obbligatorietà del nudum pactum. L'opera della scuola naturale, infine, è stata responsabile, a partire dal XVII sec., della composizione di questo dissidio, eliminando l'antica contrapposizione attraverso il principio del solus consensus obligat e stabilendo in modo definitivo la concezione unitaria del contratto come semplice accordo tra volontà.