(dal latino
pactum: patto, der. di
pacisci: patteggiare, che ha la
stessa radice del latino
pax-pacis: pace). Intesa, accordo, convenzione
tra due persone o tra due parti:
p. d'amicizia,
p. coniugale,
p. nuziale. ║ Ciascuno dei punti che vengono stabiliti in un
accordo. ║
Venire a p.,
scendere a p.: cercare di giungere a
un accordo, per lo più cedendo alle esigenze o alle imposizioni
dell'avversario o, a volte, arrendendosi. • Rel. - Nel linguaggio biblico,
il
p. (in ebraico
berith, in greco
diathéke, in
latino
testamentum) è quello stretto da Yahvé dapprima con
Abramo, poi con Isacco e Giacobbe e in seguito, attraverso Mosè, con
l'intero popolo d'Israele. Con il
p. (V.
anche ALLEANZA) Yahvé prometteva di
difendere il suo popolo, di condurlo alla Salvezza e di guidarlo verso la Terra
promessa, mentre gli Israeliti, da parte loro, facevano promessa di rispetto e
di obbedienza alla volontà divina, espressa e fissata solennemente nelle
Tavole della Legge mosaica. Con l'avvento del Cristianesimo, a questo primo
p. (detto
mosaico o
antico o
primo) si connette e si
aggiunge il
nuovo p. con Cristo, con il quale gli uomini si impegnano
alla fede nel Cristo e in cui Dio promette Grazia e Salvezza eterne. Sono il
sacrificio e la morte in croce di Cristo a sanzionare il nuovo
p. Le due
espressioni,
antico e
nuovo p., indicano anche le due economie
religiose, quella ebraica e quella cristiana, e i due libri in cui si parla di
esse: l'
Antico e il
Nuovo Testamento. • Giorn. - Nel
linguaggio giornalistico e sindacale, intesa tra datori di lavoro e sindacati
volta a raggiungere una tregua all'interno delle trattative sindacali. •
Pol. - Nell'ambito della politica interna, intesa tra partiti, accordo tra
sindacati o tra forze politiche. • Banca -
P. di sindacato: nel
linguaggio bancario, documento che riporta gli accordi tra i singoli membri di
un sindacato o di un consorzio costituito per il collocamento o la speculazione
sui titoli. • Dir. priv. - In generale, contratto, inteso come accordo di
volontà che genera un vincolo giuridico; più spesso, con
significato specifico, singola convenzione, o anche pattuizione accessoria di un
contratto:
p. commissorio,
p. leonino,
p. di riscatto.
║
P. colonico: espressione comune con cui si indica il contratto
collettivo che disciplina i contratti di mezzadria e di colonia. ║
P.
in deroga: accordi contemplati dalla L. 8-8-1992, n. 359, in deroga alle
norme sull'equo canone. • Dir. internaz. - Termine usato per indicare
accordi internazionali bilaterali o più spesso plurilaterali, di speciale
valore politico. Si utilizza in espressioni quali:
p. di alleanza,
p.
di non aggressione,
p. d'acciaio, ecc. È equivalente a
trattato internazionale e viene usato per indicare specifici accordi di
questo genere:
p. di Londra,
p. della Società delle
Nazioni,
p. atlantico, ecc. • St. del dir. - Nel latino
giuridico più antico, il termine
pactum definisce la particolare
intesa raggiunta da offensore e offeso, in cui si elimina la vendetta,
ristabilendo la pace. Nell'editto del pretore, invece, significa accordo privo
di forme, non previsto dallo
ius civile, ma protetto dal pretore stesso.
Presso i giuristi classici la parola è usata per indicare qualsiasi
genere di accordo di volontà, caratterizzato da una minore efficacia
rispetto ad atti giuridici pienamente validi, o da funzione semplicemente
accessoria. Nel diritto bizantino, l'argomento dei
p. fu oggetto di
grande interesse e di vivaci dibattiti teorici, tanto da dare vita a numerose
distinzioni e suddistinzioni. Sono state queste modificazioni a suscitare,
nell'età intermedia, le incertezze, le discordanze e, in alcuni casi,
addirittura le contraddizioni della dottrina del diritto comune a proposito di
tale argomento. Sebbene, infatti, la contrapposizione classica abbia contribuito
a tenere fermo il principio
nudum pactum obligationem non parit, è
anche vero che rilevanti sono state le deviazioni nella prassi, così come
nella sostanza della dottrina. Da tale situazione, ad esempio, è sorta la
corrente canonista, con il suo rovesciamento del principio civilistico e la sua
decisa affermazione dell'obbligatorietà del
nudum pactum. L'opera
della scuola naturale, infine, è stata responsabile, a partire dal XVII
sec., della composizione di questo dissidio, eliminando l'antica
contrapposizione attraverso il principio del
solus consensus obligat e
stabilendo in modo definitivo la concezione unitaria del contratto come semplice
accordo tra volontà.