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Patteggiamento.

Il patteggiare, il venire a patti. ║ Le trattative fatte per giungere alla conclusione di un accordo, di un patto. • Dir. process. - P. della pena o p.: procedimento mediante il quale, nei casi consentiti dalla legge (Cod. Proc. Pen., artt. 444-448), l'imputato e il pubblico ministero possono richiedere al giudice sanzioni sostitutive della pena. Consiste nell'applicazione della pena su richiesta delle parti", in cui si possono chiedere, nella specie e nella misura prescritte, una sanzione sostitutiva o una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, oppure una pena detentiva quando questa, considerate le circostanze e diminuita fino a un terzo, non oltrepassa i due anni (anche se uniti a pena pecuniaria). Tale procedimento legislativo affonda le sue radici in ragioni di economia processuale, in quanto il p. permette di evitare il dibattimento: alle parti, infatti, è data la possibilità di formulare la domanda mentre sono in corso le indagini preliminari e in ogni modo fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (art. 446); il giudice deve basare il suo convincimento sugli atti d'indagine che emergono dal fascicolo del pubblico ministero. L'introduzione del p. nell'ambito di un processo accusatorio è segno del ruolo di maggiore importanza attribuito alla volontà delle parti. Durante l'udienza, la volontà dell'imputato deve essere espressa direttamente oppure mediante un procuratore speciale; in questo secondo caso, il giudice può stabilire la comparizione dell'imputato al fine di verificare la volontarietà della richiesta. In caso di dissenso dalla richiesta, il pubblico ministero deve indicarne i motivi; se il giudice, nel giudizio di impugnazione oppure all'esito del dibattimento di primo grado, ritiene ingiustificato il dissenso e adeguata la pena richiesta, pronuncia sentenza di applicazione della pena. Allo scopo di indurre l'imputato a una scelta, che comporta essenzialmente un'accettazione di responsabilità, sono previsti alcuni benefici: la riduzione della pena; gli effetti limitati della sentenza, con l'eliminazione della condanna al pagamento delle spese processuali e dell'applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza (ad eccezione dei casi indicati all'art. 240 comma 2 Cod. Pen.); la previsione dell'estinzione di reato nel caso in cui l'imputato non commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole nel termine di cinque anni se il p. è per un delitto, di due se è per una contravvenzione. La domanda di applicazione della pena formulata dalle parti può essere soggetta a controllo di merito da parte del giudice, il quale deve verificare alcuni fatti: innanzitutto che non sussista alcuna delle cause di non punibilità citate nell'art. 129 Cod. Proc. Pen.; inoltre che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e comparazione delle circostanze presentate dalle parti siano precise e che la pena sia adeguata (sentenza della Corte Costituzionale 2-7-1990, n. 313). Se le parti subordinano l'efficacia della richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice, se pensa di non poter concedere la sospensione, deve respingere la richiesta. Come più volte ha affermato la Corte Costituzionale, in tutte le ipotesi in cui l'istanza di p. sia stata rigettata, il giudice si ritrova in una condizione di incompatibilità, che comporta l'obbligo di astenersi e gli impedisce di partecipare al giudizio.