Il patteggiare, il venire a patti. ║ Le trattative fatte per giungere alla
conclusione di un accordo, di un patto. • Dir. process. -
P. della
pena o
p.: procedimento mediante il quale, nei casi consentiti dalla
legge (Cod. Proc. Pen., artt. 444-448), l'imputato e il pubblico ministero
possono richiedere al giudice sanzioni sostitutive della pena. Consiste
nell'applicazione della pena su richiesta delle parti", in cui si possono
chiedere, nella specie e nella misura prescritte, una sanzione sostitutiva o una
pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, oppure una pena detentiva quando
questa, considerate le circostanze e diminuita fino a un terzo, non oltrepassa i
due anni (anche se uniti a pena pecuniaria). Tale procedimento legislativo
affonda le sue radici in ragioni di economia processuale, in quanto il
p.
permette di evitare il dibattimento: alle parti, infatti, è data la
possibilità di formulare la domanda mentre sono in corso le indagini
preliminari e in ogni modo fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento
di primo grado (art. 446); il giudice deve basare il suo convincimento sugli
atti d'indagine che emergono dal fascicolo del pubblico ministero.
L'introduzione del
p. nell'ambito di un processo accusatorio è
segno del ruolo di maggiore importanza attribuito alla volontà delle
parti. Durante l'udienza, la volontà dell'imputato deve essere espressa
direttamente oppure mediante un procuratore speciale; in questo secondo caso, il
giudice può stabilire la comparizione dell'imputato al fine di verificare
la volontarietà della richiesta. In caso di dissenso dalla richiesta, il
pubblico ministero deve indicarne i motivi; se il giudice, nel giudizio di
impugnazione oppure all'esito del dibattimento di primo grado, ritiene
ingiustificato il dissenso e adeguata la pena richiesta, pronuncia sentenza di
applicazione della pena. Allo scopo di indurre l'imputato a una scelta, che
comporta essenzialmente un'accettazione di responsabilità, sono previsti
alcuni benefici: la riduzione della pena; gli effetti limitati della sentenza,
con l'eliminazione della condanna al pagamento delle spese processuali e
dell'applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza (ad eccezione dei
casi indicati all'art. 240 comma 2 Cod. Pen.); la previsione dell'estinzione di
reato nel caso in cui l'imputato non commetta un delitto o una contravvenzione
della stessa indole nel termine di cinque anni se il
p. è per un
delitto, di due se è per una contravvenzione. La domanda di applicazione
della pena formulata dalle parti può essere soggetta a controllo di
merito da parte del giudice, il quale deve verificare alcuni fatti: innanzitutto
che non sussista alcuna delle cause di non punibilità citate nell'art.
129 Cod. Proc. Pen.; inoltre che la qualificazione giuridica del fatto e
l'applicazione e comparazione delle circostanze presentate dalle parti siano
precise e che la pena sia adeguata (sentenza della Corte Costituzionale
2-7-1990, n. 313). Se le parti subordinano l'efficacia della richiesta alla
concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice, se pensa di
non poter concedere la sospensione, deve respingere la richiesta. Come
più volte ha affermato la Corte Costituzionale, in tutte le ipotesi in
cui l'istanza di
p. sia stata rigettata, il giudice si ritrova in una
condizione di incompatibilità, che comporta l'obbligo di astenersi e gli
impedisce di partecipare al giudizio.