Nel diritto
romano, istituto che designò il rapporto fra un
paterfamilias e un
servo manomesso, cioè divenuto liberto. Paragonabile a un rapporto di
patria potestas, il
p. era vincolo trasmissibile agli eredi del
pater, non a quelli del liberto. Il rapporto di
p. implica
determinati diritti e doveri reciproci (rispetto, devozione, ecc.). Sul piano
processuale, il liberto non poteva agire contro il patrono se non previa
autorizzazione del magistrato. ║ Per estens. - Protezione, difesa,
assistenza. ║ Nome di molte istituzioni benefiche, finalizzate in
particolare alla protezione e all'assistenza delle categorie sociali più
deboli. ║
Consiglio di p.: V.
CONSIGLIO. ║
Istituti di p. e di assistenza sociale:
organismi costituiti dalle associazioni dei lavoratori per assistere e tutelare
gli stessi nel disbrigo delle pratiche amministrative, ed eventualmente
giudiziarie, relative al conseguimento delle prestazioni a loro dovute. •
Dir. can. - Complesso dei privilegi, con gli oneri annessi, che competono per
concessione ecclesiastica ai cattolici fondatori di una chiesa, di una cappella
o di un beneficio, e ai loro aventi causa. L'origine del
p. risale ai
primi secoli della storia della Chiesa: esso fu infatti concepito inizialmente
come manifestazione concreta della gratitudine della Chiesa stessa nei confronti
dei suoi benefattori. Ben presto, tuttavia, poiché il
p. si
configurava come diritto di presentazione di un ecclesiastico da parte di una
persona estranea alla gerarchia ecclesiastica, il
p. provocò
pericolose ingerenze da parte del potere temporale nella vita della Chiesa: i
numerosi tentativi per opporsi a tale ingerenza furono sanciti dal canone 1.450,
con il quale era fatto divieto di costituire nuovi
p. In modo ancor
più definitivo, il Concilio Vaticano II approvò il decreto
Christus dominus, con il quale si sanciva come esclusiva competenza
dell'autorità ecclesiastica la nomina dei vescovi. ║ In seguito
alla scoperta dell'America, i sovrani di Spagna e Portogallo rivendicarono il
proprio diritto di
p. Ciò provocò diversi contrasti fra
autorità civile ed ecclesiastica; particolarmente grave fu il conflitto
fra papa e re borbonici conclusosi con il Concordato del 1753. In seguito, i
Paesi dell'America Latina che andavano ottenendo l'indipendenza si adoperarono
per ottenere il diritto di
p. come "eredità" della
sovranità spagnola, ma Pio IX riuscì a ottenerne la rinuncia
(1869). Solo nel 1979 si risolse, infine, l'ultimo contrasto tra Santa Sede e
Governo spagnolo che, nel precedente Concordato del 1953, aveva mantenuto un
margine di controllo statale nelle nomine dei vescovi. • Ord. scol. -
P. scolastico: ente morale istituito in ogni Comune, che provvedeva al
servizio di assistenza scolastica a favore degli alunni iscritti nelle pubbliche
scuole elementari e medie. Esso aveva fra i suoi scopi anche quello di favorire
l'istruzione popolare, fornendo mezzi di illustrazione didattica, promuovendo la
fondazione di giardini e asili di infanzia, biblioteche scolastiche e popolari,
ecc. Sorti alla fine dell'Ottocento per iniziativa privata con lo scopo di
assistere gli alunni della scuola dell'obbligo più disagiati, nel 1972 i
p. furono affidati al controllo delle regioni; infine, nel 1977, vennero
soppressi, mentre le loro funzioni, servizi e beni passarono ai Comuni.