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pater familias). Locuzione latina: padre di famiglia. • Dir.
rom. - Nell'antica Roma, qualunque individuo
sui iuris, vale a dire
qualunque individuo dotato dell'autonomia familiare e non sottoposto a sua volta
al potere di un altro
pater, indipendentemente dal fatto che possedesse
effettivamente una famiglia o dei discendenti su cui esercitare di fatto la
patria potestas. L'autonomia giuridica tipica del
p. veniva
acquisita dal
filius familias in seguito alla morte del
pater,
alla sua
deminutio capitis (cioè alla perdita da parte sua della
libertà o della cittadinanza), o alla emancipazione dalla propria
autorità concessa al figlio da chi esercitava su di lui legittimamente la
patria potestas. Da un punto di vista giuridico il
p., come capo
della famiglia, era titolare della
patria potestas sulle persone libere e
sui servi che ne facevano parte e aveva potere di vita e di morte (
ius vitae
ac necis) sulla moglie, sui figli e sugli schiavi, nonché sulle nuore
e sui discendenti mediati e immediati. Era l'unica persona nell'ambito della
famiglia che, in quanto soggetto giuridico, avesse la capacità di
possedere e acquistare, concludere negozi e stipulare contratti. Il
p.
presiedeva il tribunale domestico e adempiva ai doveri del culto, compiendo i
sacrifici dovuti alle divinità familiari.