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Paterfamilias.

(o pater familias). Locuzione latina: padre di famiglia. • Dir. rom. - Nell'antica Roma, qualunque individuo sui iuris, vale a dire qualunque individuo dotato dell'autonomia familiare e non sottoposto a sua volta al potere di un altro pater, indipendentemente dal fatto che possedesse effettivamente una famiglia o dei discendenti su cui esercitare di fatto la patria potestas. L'autonomia giuridica tipica del p. veniva acquisita dal filius familias in seguito alla morte del pater, alla sua deminutio capitis (cioè alla perdita da parte sua della libertà o della cittadinanza), o alla emancipazione dalla propria autorità concessa al figlio da chi esercitava su di lui legittimamente la patria potestas. Da un punto di vista giuridico il p., come capo della famiglia, era titolare della patria potestas sulle persone libere e sui servi che ne facevano parte e aveva potere di vita e di morte (ius vitae ac necis) sulla moglie, sui figli e sugli schiavi, nonché sulle nuore e sui discendenti mediati e immediati. Era l'unica persona nell'ambito della famiglia che, in quanto soggetto giuridico, avesse la capacità di possedere e acquistare, concludere negozi e stipulare contratti. Il p. presiedeva il tribunale domestico e adempiva ai doveri del culto, compiendo i sacrifici dovuti alle divinità familiari.