(per ellissi da
lettera patente). Autorizzazione accordata dall'autorità
amministrativa all'esercizio di una determinata attività. ║ Per estens. -
Documento comprovante l'autorizzazione o l'abilitazione ottenuta (generalmente con riferimento
alla
p. di guida). ║ Fig. - Qualifica, spesso negativa, attribuita a una persona
sulla base di un riconoscimento unanime, vero o presunto:
dare a uno la p. di bugiardo.
• Mar. -
P. di grado: certificato di abilitazione all'esercizio dei gradi
rilasciati ai marittimi che abbiano superato gli esami relativi. ║
P. sanitaria:
documento necessario per la partenza di qualunque nave, nazionale o straniera, da un porto.
Si tratta di un resoconto delle condizioni igienico-sanitarie della nave, del carico, del luogo
di partenza, nonché dello stato di salute dell'equipaggio e dei passeggeri al momento
dell'imbarco e ad ogni approdo. ║
P. netta: attesta l'inesistenza di malattie
epidemiche a bordo e nei porti toccati; al contrario si dice
sporca e, in caso di dubbio,
sospetta. • Fin. -
Imposta di p.: imposta comunale a carattere autonomo che colpiva (precedentemente alla riforma tributaria del gennaio 1974) chi esercitasse un commercio, un'arte o una professione, ricavandone un reddito netto inferiore al minimo imponibile per essere assoggettato all'imposta di ricchezza mobile. ║
Sistema di p. o
delle p.: sistema di tassazione delle industrie, del commercio e delle professioni in base a indizi oggettivi, introdotto dalla Rivoluzione francese e mantenuto in Francia sino al 1914. • Trasp. -
P. di guida per autoveicoli e motoveicoli: certificato di idoneità a guidare autoveicoli e motoveicoli, rilasciato in seguito a esame di idoneità regolato da modalità e programmi decretati del ministero dei Trasporti in ottemperanza alle direttive della Comunità Europea. Il Codice della Strada (D.L. 10-9-1993, n. 360) prevede che la
p. si caratterizzi in relazione al tipo e alla natura del veicolo
da guidare. ║
P. A: motoveicoli di massa complessiva fino a 1,3 t. ║
P. B: motoveicoli esclusi dalla categoria A; autoveicoli (anche se trainanti un veicolo
leggero) di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso
quello del conducente, non sia superiore a otto. Le
p. di guida delle categorie A e B
sono valide per dieci anni; rilasciate o confermate a chi abbia superato il 50° anno di
età sono valide per cinque anni, per tre a chi abbia superato il 70° anno di età. ║
P. C: autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero. Le
p. di questa categoria sono valide per cinque anni e, dal 70° anno di età, per tre anni. ║
P. D: autobus e altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero. Per la
p. della categoria D la validità è quinquennale. ║
P. E: autoveicoli per la cui guida si richiede la
p. delle categorie B, C e D; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la
p. della categoria D. ║ Per ottenere la
p. è necessario avere raggiunto l'età prescritta per la guida del veicolo che si vuole condurre: 16 anni per i motoveicoli di cilindrata fino a
125 cc che non trasportino altre persone oltre al conducente; 18 anni per motoveicoli,
autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; 19 anni per autovetture
in servizio da piazza o di noleggio con il conducente (autobus, autotreni, mezzi adibiti a
servizi di emergenza). ║ La validità della
p. può essere confermata,
previa presentazione di un certificato medico di data non anteriore a tre mesi, rilasciato da
uno dei sanitari indicati dalla normativa. ║ In caso di smarrimento, sottrazione o
distruzione della
p., il titolare deve farne denuncia entro 48 ore agli organi di
pubblica sicurezza, che approntano un certificato provvisorio di guida e, non verificandosi
il rinvenimento o il recupero della
p., un duplicato. È escluso dal conseguimento
della
p. chi risulti affetto da malattia fisica o psichica, da deficienza organica o da
minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da pregiudicare la sicurezza della guida dei
veicoli a motore. Non possono ottenere la
p. i delinquenti abituali, professionali o per
tendenza e coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla L. 27-12-1956,
n. 1.423 (sostituita dalla L. 3-8-1988, n. 327); né gli individui condannati a pena
detentiva non inferiore a tre anni, quando il possesso del documento di guida agevoli la
commissione di reati. ║ Il rilascio della
p. fino al 1997 fu subordinato al
pagamento di una tassa annuale, il cui versamento risultava comprovato dall'apposizione
sul documento di una marca da bollo di valore proporzionale a quello della categoria della
p. Le competenze in materia di rilascio della
p. sono state trasferite dalla
Prefettura al ministero dei Trasporti e della Navigazione (D.P.R. 19-4-1994, n. 575), mentre
le Prefetture adottano i provvedimenti di sospensione e di revoca quando questi rappresentino
sanzione amministrativa accessoria come conseguenza della commissione di illeciti amministrativi,
di fatti costituenti reato, di sentenza penale di condanna. Per eventuali provvedimenti di
sospensione o revoca, i titolari di
p. di guida possono essere, per disposizione degli
uffici della motorizzazione civile, sottoposti a visita medica o a nuovo esame di idoneità
: la
p. è sospesa per la durata stabilita dal provvedimento di interdizione alla
guida adottato in qualità di sanzione amministrativa accessoria per alcune violazioni di
norme del Codice della Strada. La revoca della
p. da parte del prefetto avviene nel caso
in cui il titolare non possegga permanentemente dei requisiti fisici, psichici e morali
prescritti o quando, sottoposto alla revisione, non risulti più idoneo o abbia ottenuto
la sostituzione della propria
p. con altra rilasciata da Stato estero. Mediante le
direttive n. 80/1.263 e 91/439, la Comunità Europea ha adottato il principio del mutuo
riconoscimento delle
p. di guida tra gli Stati membri. ║
P. a punti:
normativa introdotta dal D.L. 27-6-2003, n. 151 e in vigore dal 30-6-2003. Il decreto, che
modifica il precedente Codice della strada in più punti, prevede che ogni
p.
abbia una dotazione iniziale di 20 punti, che vengono scalati in caso di violazione del Codice.
A seconda della gravità delle infrazioni commesse, l'automobilista può essere
penalizzato con un massimo di 10 punti fino a un minimo di 1. Per le violazioni
commesse entro i primi tre anni dal rilascio della
p., i punti relativi a ogni
infrazione sono raddoppiati. Giunti a quota 0, viene ritirata la
p. ed è
necessario ripetere l'esame di guida per ottenere una nuova
p. Prima di arrivare a quota
0, l' automobilista può seguire dei "corsi di riparazione", tenuti presso le autoscuole,
che gli consentiranno di incamerare altri punti che gli permetteranno di continuare a guidare.