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Passaporto.

Documento per mezzo del quale lo Stato autorizza i cittadini a lasciare il territorio nazionale per accedere a quello di un altro Stato o di più Stati. ║ Fig. - Riferito a tutto ciò che consente di accedere a una determinata posizione o di far passare persone o cose: il denaro è un p. universale. • St. - P. Nansen: documento di identità istituito nel 1922 da F. Nansen, alto commissario della Società delle Nazioni, per i profughi russi. Valido anche per il passaggio delle frontiere, fu poi esteso ai profughi di tutte le nazionalità e agli apolidi (Convenzione del 28 ottobre 1933 istituita da Nansen; Statuto internazionale dei rifugiati, sottoscritto a Ginevra il 28 luglio 1951; Statuto internazionale degli apolidi, adottato a New York il 28 settembre 1954). ║ P. rosso: nei primi decenni del XX sec., p. dalla copertina rossa, necessario per l'emigrazione dall'Italia. • Dir. - Il p. ha caratteristiche differenti nei diversi Stati a seconda della legislazione vigente nei singoli Paesi. Tra i vari tipi di p., ricordiamo: i p. ordinari, concessi a qualsiasi cittadino; i p. collettivi, previsti da accordi internazionali o rilasciati, per motivi culturali, religiosi, turistici o sportivi a gruppi di persone; i p. di servizio, necessari a chi si rechi all'estero come incaricato di una mansione ufficiale; i p. diplomatici, di cui sono titolari i più alti dignitari dello Stato, i consoli di carriera e gli agenti diplomatici. Le regole di cortesia internazionale prevedono che i titolari di p. diplomatici beneficino, nel corso del loro viaggio, di particolari agevolazioni (esenzione dal controllo doganale, dal controllo valutario, ecc.). Generalmente, sono gli Stati a disporre il rilascio dei p.; tuttavia, è possibile che anche altri soggetti giuridici (per esempio la Santa Sede, l'Ordine di Malta, ecc.) concedano tali documenti, soprattutto p. diplomatici o p. di servizio, il cui possesso può anche essere conseguito per effetto di accordi internazionali. Varie considerazioni possono portare uno Stato a dotare dei propri p. individui che non appartengono ad esso per cittadinanza: per il fenomeno della doppia cittadinanza si verifica inoltre con una certa frequenza che una medesima persona fisica sia titolare dei p. di due Stati. Gli organi dello Stato non hanno l'obbligo, davanti al possesso di un p. valido, di consentire al titolare l'ingresso nel proprio territorio. Talvolta, si rende necessario il preventivo consenso delle autorità dello Stato interessato, espresso mediante l'apposizione di un visto sul p. In ogni caso le autorità di uno Stato sono tenute a riconoscere la validità dei p. rilasciati da ogni singolo Stato estero che il proprio Stato abbia riconosciuto, pur senza intrattenere con esso relazioni diplomatiche. Può verificarsi, inoltre, che uno Stato istruisca i suoi organi affinché reputino valevoli, ai fini dell'ingresso nel suo territorio, i p. concessi da uno Stato che abbia cessato di esistere o da un Governo estero in esilio. In Italia, la concessione dei p. è regolata dalla L. 21-11-1967, n. 1185, per la quale ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica valendosi di p. o di documento equivalente, come garantito dalla Costituzione. Il Ministero degli Esteri ha varato (30-12-1978), su delega contenuta nell'art. 23 della L. 1185/1967, un regolamento apposito per i p. diplomatici e i p. di servizio. La validità del p. è quinquennale e può essere rinnovato entro 10 anni dalla data del rilascio. L'assenso dei genitori o dei tutori, o, in assenza di costoro, del giudice tutelare è il presupposto necessario per la concessione del p. ai minori e ai soggetti inidonei a determinarsi coscientemente. La misura coercitiva del divieto di espatrio senza autorizzazione (artt. 280-281 del Codice di Procedura Penale) può essere applicata dal giudice penale alle persone imputate di delitti punibili con la pena della reclusione superiore a tre anni o dell'ergastolo. ║ Consegna dei p.: procedimento eccezionale di estinzione della missione diplomatica, a seguito di una crisi intervenuta nel rapporto relativo a un determinato agente diplomatico, o nelle relazioni tra Stato inviante e Stato ricevente. Nel primo caso, lo stesso Stato accreditatario pone termine alla missione di un agente diplomatico estero che abbia cessato di essere persona grata. Nel secondo caso, la consegna dei p. è l'atto che causa, o segue direttamente, il sopravvenire dello stato di guerra fra potenza inviante e potenza ricevente e simboleggia la rottura delle relazioni diplomatiche fra Stati. Anziché subita, la consegna dei p. può essere in questo frangente sollecitata dall'agente diplomatico (richiesta dei p.).