Documento per mezzo del quale lo Stato autorizza i cittadini a lasciare il
territorio nazionale per accedere a quello di un altro Stato o di più
Stati. ║ Fig. - Riferito a tutto ciò che consente di accedere a una
determinata posizione o di far passare persone o cose:
il denaro è un
p. universale. • St. -
P. Nansen: documento di identità
istituito nel 1922 da F. Nansen, alto commissario della Società delle
Nazioni, per i profughi russi. Valido anche per il passaggio delle frontiere, fu
poi esteso ai profughi di tutte le nazionalità e agli apolidi
(Convenzione del 28 ottobre 1933 istituita da Nansen; Statuto internazionale dei
rifugiati, sottoscritto a Ginevra il 28 luglio 1951; Statuto internazionale
degli apolidi, adottato a New York il 28 settembre 1954). ║
P.
rosso: nei primi decenni del XX sec.,
p. dalla copertina rossa,
necessario per l'emigrazione dall'Italia. • Dir. - Il
p. ha
caratteristiche differenti nei diversi Stati a seconda della legislazione
vigente nei singoli Paesi. Tra i vari tipi di
p., ricordiamo: i
p.
ordinari, concessi a qualsiasi cittadino; i
p. collettivi, previsti
da accordi internazionali o rilasciati, per motivi culturali, religiosi,
turistici o sportivi a gruppi di persone; i
p. di servizio, necessari a
chi si rechi all'estero come incaricato di una mansione ufficiale; i
p.
diplomatici, di cui sono titolari i più alti dignitari dello Stato, i
consoli di carriera e gli agenti diplomatici. Le regole di cortesia
internazionale prevedono che i titolari di
p. diplomatici beneficino, nel
corso del loro viaggio, di particolari agevolazioni (esenzione dal controllo
doganale, dal controllo valutario, ecc.). Generalmente, sono gli Stati a
disporre il rilascio dei
p.; tuttavia, è possibile che anche altri
soggetti giuridici (per esempio la Santa Sede, l'Ordine di Malta, ecc.)
concedano tali documenti, soprattutto
p. diplomatici o
p. di
servizio, il cui possesso può anche essere conseguito per effetto di
accordi internazionali. Varie considerazioni possono portare uno Stato a dotare
dei propri
p. individui che non appartengono ad esso per cittadinanza:
per il fenomeno della doppia cittadinanza si verifica inoltre con una certa
frequenza che una medesima persona fisica sia titolare dei
p. di due
Stati. Gli organi dello Stato non hanno l'obbligo, davanti al possesso di un
p. valido, di consentire al titolare l'ingresso nel proprio territorio.
Talvolta, si rende necessario il preventivo consenso delle autorità dello
Stato interessato, espresso mediante l'apposizione di un visto sul
p. In
ogni caso le autorità di uno Stato sono tenute a riconoscere la
validità dei
p. rilasciati da ogni singolo Stato estero che il
proprio Stato abbia riconosciuto, pur senza intrattenere con esso relazioni
diplomatiche. Può verificarsi, inoltre, che uno Stato istruisca i suoi
organi affinché reputino valevoli, ai fini dell'ingresso nel suo
territorio, i
p. concessi da uno Stato che abbia cessato di esistere o da
un Governo estero in esilio. In Italia, la concessione dei
p. è
regolata dalla L. 21-11-1967, n. 1185, per la quale ogni cittadino è
libero di uscire dal territorio della Repubblica valendosi di
p. o di
documento equivalente, come garantito dalla Costituzione. Il Ministero degli
Esteri ha varato (30-12-1978), su delega contenuta nell'art. 23 della L.
1185/1967, un regolamento apposito per i
p. diplomatici e i
p. di
servizio. La validità del
p. è quinquennale e può
essere rinnovato entro 10 anni dalla data del rilascio. L'assenso dei genitori o
dei tutori, o, in assenza di costoro, del giudice tutelare è il
presupposto necessario per la concessione del
p. ai minori e ai soggetti
inidonei a determinarsi coscientemente. La misura coercitiva del divieto di
espatrio senza autorizzazione (artt. 280-281 del Codice di Procedura Penale)
può essere applicata dal giudice penale alle persone imputate di delitti
punibili con la pena della reclusione superiore a tre anni o dell'ergastolo.
║
Consegna dei p.: procedimento eccezionale di estinzione della
missione diplomatica, a seguito di una crisi intervenuta nel rapporto relativo a
un determinato agente diplomatico, o nelle relazioni tra Stato inviante e Stato
ricevente. Nel primo caso, lo stesso Stato accreditatario pone termine alla
missione di un agente diplomatico estero che abbia cessato di essere
persona
grata. Nel secondo caso, la consegna dei
p. è l'atto che
causa, o segue direttamente, il sopravvenire dello stato di guerra fra potenza
inviante e potenza ricevente e simboleggia la rottura delle relazioni
diplomatiche fra Stati. Anziché subita, la
consegna dei p.
può essere in questo frangente sollecitata dall'agente diplomatico
(
richiesta dei p.).